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Sentenza

Sentenza n. 332/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500448

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del trasferimento temporaneo presso la sede richiesta ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, finanziere scelto in servizio presso una Compagnia della Guardia di Finanza, ha chiesto il trasferimento temporaneo presso una sede più vicina al fratello, riconosciuto in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. 104/1992, per prestargli assistenza. Ha impugnato la determina del 22 settembre 2025, notificata il 24 settembre 2025, che ha respinto l’istanza, deducendo con due motivi vizi di istruttoria e di motivazione. Ha contestato la concretezza e l’attualità delle esigenze di servizio addotte, riferite alla carenza di personale nel reparto di provenienza, e la rilevanza attribuita alla presenza di altri familiari, sostenendo che questi non sarebbero disponibili a prestare assistenza per ragioni lavorative e personali. Ha inoltre richiamato la disponibilità di posti presso la sede di destinazione. Era stata accolta in primo grado la domanda cautelare, ma la relativa ordinanza è stata riformata dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto nel merito il ricorso, ritenendo legittimo il diniego sulla base di due elementi convergenti. In primo luogo, la carenza di organico del reparto di provenienza era documentata da dati puntuali e attuali: la Compagnia presentava una scopertura complessiva del 26% (8 unità su 31) e, per la categoria appuntati e finanzieri, la forza effettiva era destinata a ridursi fino a 6 unità rispetto alle 12 previste, con una scopertura del 50% e ripercussioni sul servizio di vigilanza della caserma. La mera disponibilità di posti nella sede richiesta non superava tale motivazione organizzativa. In secondo luogo, la presenza in zona di due fratelli del militare, oltre alla madre, è stata legittimamente considerata non come causa autonoma e sufficiente di diniego, ma come elemento concorrente nella ponderazione complessiva. Il ricorrente non ha provato con il necessario rigore che gli impedimenti lavorativi e personali dei congiunti fossero oggettivi e assoluti, anziché superabili anche mediante forme parziali o cooperative di assistenza. Le censure istruttorie e motivazionali sono state quindi respinte. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, l. 104/1992

    Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992 (secondo cui il lavoratore che assiste una persona con disabilità in situazione di gravità ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere) va intrepretato nel senso che - la locuzione «ove possibile» si riferisce esclusivamente all’oggettiva impossibilità per l’Amministrazione di concedere il trasferimento richiesto per comprovate esigenze organizzative o di servizio

    Il diritto alla scelta della sede più vicina opera salvo che l’Amministrazione dimostri un’oggettiva impossibilità di concedere il trasferimento per comprovate esigenze organizzative o di servizio. Le esigenze non possono essere genericamente evocate e devono essere supportate da elementi concreti; la presenza di altri familiari non è da sola ostativa, ma può concorrere alla ponderazione degli interessi.

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    con carattere di temporaneità, presso la sede di -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992 (motivata in relazione all’esigenza di prestare assistenza al fratello in situazione di grave disabilità ex art. 3, comma 3, della medesima legge).

    La disposizione individua la situazione di grave disabilità del familiare assistito che costituisce il presupposto fattuale dell’istanza di trasferimento; la decisione non svolge un’autonoma interpretazione dei requisiti della disposizione.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992, il trasferimento del lavoratore che assiste una persona con disabilità grave può essere negato quando l’Amministrazione dimostri, con elementi concreti e attuali, un’oggettiva incompatibilità con comprovate esigenze organizzative o di servizio; non bastano richiami generici alle scoperture di organico.
  • La disponibilità di altri familiari potenzialmente in grado di assistere la persona con disabilità non costituisce, di per sé, ragione sufficiente per negare il trasferimento, ma può essere valutata come elemento concorrente nella ponderazione complessiva degli interessi.
  • Quando l’istante sostiene che gli altri familiari non possono prestare assistenza, deve provare con rigore che i relativi impedimenti siano oggettivi e assoluti, e non meramente personali o superabili mediante modalità parziali o cooperative di assistenza.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiego
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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