Cassazione Penale, Sentenza n. 26929/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha confermato la misura cautelare (ordinanza GIP del 24/02): si contesta la gravità indiziaria relativa al capo 1 (conato/tentata estorsione) e al capo 2 (estorsione consumata), denunciando vizi di motivazione e violazione di legge. Precisamente: (i) l'affermazione intimidatoria "volevo fargli una imbasciata" non costituirebbe un chiaro intento intimidatorio per il conato estorsivo; (ii) carenza di identificazione dell'autore (negativa identificazione fotografica e scarso valore integrativo delle intercettazioni in carcere); (iii) sussistenza della desistenza volontaria per il conato; (iv) errata qualificazione dell'aggravante del "metodo mafioso" perché non sarebbe stata evocata alcuna consorteria; (v) analoga carenza probatoria e mancata evoca- zione del metodo mafioso anche in relazione all'estorsione consumata (capo 2), le cui vittime negano i fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi di ricorso svolgono in realtà richiesta di diverso apprezzamento di fatti e delle prove, riproponendo argomentazioni già esaminate e motivatamente respinte dal GIP e dal Tribunale del riesame. La Corte ha confermato che le dichiarazioni delle persone offese e le conversazioni intercettate, nel contesto territoriale descritto, costituiscono gravità indiziaria sufficiente per i capi contestati e hanno consentito una valutazione corretta della aggravante del "metodo mafioso" (intesa in senso oggettivo e basata sull'evocazione/percezione della contiguità mafiosa, non sulla prova dell'effettiva appartenenza a un gruppo). Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ordinato inoltre che il direttore dell'istituto di detenzione dia comunicazione al detenuto del provvedimento.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la sintesi dei motivi presentati in cassazione; non oggetto di specifica valutazione sostanziale dalla Corte.
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Richiamato come parametro delle censure di violazione di legge e vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto che le censure denotino un'istanza di rimodulazione della valutazione di merito non ammessa in sede di legittimità.
art. 3‑bis cod. pen.
Interpretato dalla Corte come disposizione che codifica l'aggravante "metodo mafioso" in termini oggettivi: non è necessario provare concreta adesione dell'agente a un'organizzazione mafiosa, bensì che il metodo o la modalità evocata abbia la funzione di creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali della parte privata ricorrente per ricorso inammissibile.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
comma 1‑ter dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Norma applicata per obbligare il direttore dell'istituto di detenzione a comunicare al detenuto il contenuto del provvedimento.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non è sede per un nuovo apprezzamento delle prove o per riformare la valutazione della gravità indiziaria operata dai giudici di merito; può censurare la valutazione dei fatti solo se fondata su ragionamenti illogici o manifestamente erronei.
- Le dichiarazioni delle vittime e le intercettazioni, valutate nel contesto territoriale e relazionale, possono costituire base sufficiente per ritenere sussistente la gravità indiziaria in ipotesi di estorsione anche quando non vi sia riconoscimento fotografico dell'indagato.
- L'aggravante del "metodo mafioso" ha natura oggettiva: non richiede prova di una effettiva appartenenza o collegamento a una consorteria, bensì che le modalità, il linguaggio o il contesto abbiano evocato/percepito dalla vittima una situazione di dominio e soggezione tipica di organizzazioni mafiose.
- La semplice negativa delle persone offese alla ricostruzione non esclude automaticamente la sussistenza di indizi gravi se esistono altri elementi (contesto, intercettazioni, modalità della minaccia) che integrano il quadro indiziario.
- La desistenza volontaria è una questione di fatto che deve essere provata da chi la invoca: non può essere assunta dalla Corte di legittimità se i giudici di merito hanno valutato diversamente sulla base degli elementi istruttori.
- Chi propone ricorso in cassazione espone il rischio di condanna per spese e di corresponsione alla cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi di criterio o perché equivale a una rivalutazione in fatto.
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