Ordinanza n. 171/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza “alla sentenza 30.6.2021 n. 4520 del TAR Campania, passata in giudicato a seguito di rinuncia all’appello proposto da Aci per la riforma della stessa, e per la conseguente dichiarazione di nullità del decreto dirigenziale di Regione Campania n. 11 del 24 aprile 2025, pubblicato in data 5 maggio 2025 (doc. 2), recante ad oggetto “DGR n. 136 del 19/03/2024 Rinnovo Accordo di cooperazione con l’Automobile Club d'Italia ente pubblico non economico ex l. 20 marzo 1975 n. 70, per l'espletamento, dal 1 aprile 2025 al 31 marzo 2026, delle attività di cui allo schema allegato alla delibera e relativo impegno di spesa per le annualità 2025 e 2026”, di tutti gli atti ad essa allegati, sottesi o conseguenti, ivi compreso l’atto di proroga/rinnovo eventualmente concluso, e di ogni atto con il quale o in base al quale la Regione ha comunque deliberato un accordo che affida senza gara ad Aci i servizi relativi alla tassa automobilistica regionale per il periodo dal 1 aprile 2025 al 31 marzo 2026; con ogni conseguente prescrizione in ordine alle modalità dell’ottemperanza, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo; alla nomina di un commissario ad acta; nonché alla fissazione di una somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; e comunque per l’annullamento del suddetto decreto dirigenziale di Regione Campania n. 11 del 24 aprile 2025), pubblicato in data 5 maggio 2025 e di tutti gli atti ad essa allegati, sottesi o conseguenti, ivi compreso l’atto di proroga/rinnovo eventualmente concluso, e di ogni atto con il quale o in base al quale la Regione ha comunque deliberato un accordo che affida senza gara ad Aci i servizi relativi alla tassa automobilistica regionale per il periodo dal 1° aprile 2025 al 31 marzo 2026.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dirigenziale della Regione Campania che proroga, per il periodo 1 aprile 2025-31 marzo 2026, l’accordo di cooperazione con ACI per le attività relative alla gestione della tassa automobilistica regionale, nonché gli atti connessi
Esito
La controversia
L’impresa ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n. 4520 del 30 giugno 2021, passata in giudicato a seguito della rinuncia all’appello, chiedendo la dichiarazione di nullità del decreto dirigenziale regionale n. 11 del 24 aprile 2025 e degli atti allegati, presupposti o conseguenti, incluso l’eventuale atto di proroga o rinnovo dell’accordo con ACI, in quanto ritenuti elusivi o violativi del giudicato. È stato chiesto anche l’annullamento degli stessi atti, la determinazione delle modalità di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. La controversia riguarda, in particolare, la legittimità dell’affidamento senza gara ad ACI delle attività relative alla tassa automobilistica regionale e la compatibilità della disciplina nazionale applicabile con l’art. 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, quanto agli accordi di cooperazione tra amministrazioni e ai servizi informatici connessi alla gestione dell’archivio regionale.
La decisione
Il TAR ha rilevato che il decreto dirigenziale impugnato costituisce un atto di proroga dell’accordo di cooperazione già oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 136 del 19 marzo 2024 e rappresenta quindi un’estensione della portata del precedente accordo. Ha inoltre considerato che, in altro giudizio avente ad oggetto l’ottemperanza alla medesima sentenza n. 4520 del 2021 e la legittimità della deliberazione n. 136 del 2024, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5297 del 18 giugno 2025, ha disposto la sospensione del processo in attesa della definizione del rinvio pregiudiziale alla CGUE disposto con ordinanza n. 3758 del 2025. Le questioni sollevate in quel rinvio, relative alla compatibilità dell’art. 51, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. n. 124 del 2019, convertito dalla l. n. 157 del 2019, con l’art. 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, possono assumere rilievo anche nel presente giudizio. Il TAR ha pertanto ravvisato un rapporto di pregiudizialità giuridica e, ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c., ha sospeso il processo fino alla pronuncia del Consiglio di Stato sul giudizio RG 9352 del 2024. Non sono state decise nel merito le domande di ottemperanza, nullità o annullamento, né le richieste di commissario ad acta e penalità di mora.
Norme richiamate
art. 79, comma 1, c.p.a.
Disposizione richiamata, insieme all’art. 295 c.p.c., quale base processuale per la sospensione del giudizio in presenza di un rapporto di pregiudizialità.
art. 295 c.p.c.
Applicato quale fondamento della sospensione necessaria del processo in attesa della definizione della controversia pregiudiziale.
art. 51, commi 2-bis e 2-ter, d.l. n. 124/2019, convertito dalla l. n. 157/2019
La compatibilità di tali disposizioni con il diritto dell’Unione, con riferimento agli accordi di cooperazione tra amministrazioni e all’affidamento senza gara, costituisce oggetto del rinvio pregiudiziale rilevante per la causa.
art. 12, paragrafo 4, direttiva 2014/24/UE
Norma europea la cui interpretazione e compatibilità con la disciplina nazionale risultano decisive per la valutazione della legittimità dell’accordo Regione Campania-ACI.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia dipende giuridicamente dall’esito di un altro giudizio, il giudice amministrativo può sospendere il processo ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c., senza decidere nel merito le domande proposte.
- Sussiste pregiudizialità giuridica quando il giudizio pendente riguarda un atto successivo che costituisce proroga o estensione di un precedente accordo già oggetto di altro giudizio, e le questioni di legittimità del precedente accordo possono determinare l’esito della controversia successiva.
- Un rinvio pregiudiziale alla CGUE relativo alla compatibilità tra la disciplina nazionale degli accordi di cooperazione tra amministrazioni e l’art. 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE può giustificare la sospensione dei giudizi connessi, qualora la risposta della Corte sia idonea a incidere sulla legittimità dell’affidamento controverso.
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