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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10159/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per alcuni segmenti del capo relativo a furto aggravato per mancanza di querela e per una contravvenzione ex d.lgs. 159/2011 per prescrizione, rideterminando in mitius la pena e confermando nel resto la responsabilità per ulteriori fatti di furto aggravato e per ricettazione. L'unico motivo di ricorso deduceva vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte di appello avrebbe dovuto rilevarla o comunque motivare sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sull'art. 131-bis c.p., osservando che il tema non era stato devoluto in appello né nelle conclusioni, sicché il giudice di secondo grado non aveva obbligo di motivare sul punto; ha inoltre rilevato che, comunque, la causa di non punibilità non sarebbe stata applicabile per il carattere abituale della condotta, desumibile dai precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    richiamato come base del furto oggetto di parte dei capi di imputazione confermati o prosciolti solo in parte

  • art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p.

    richiamato per le aggravanti del furto contestato

  • art. 61, comma 1, n. 5 c.p.

    richiamato quale aggravante comune contestata

  • art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011

    indicata quale contravvenzione dichiarata estinta per prescrizione in appello

  • art. 648 c.p.

    richiamato per il delitto di ricettazione confermato in appello

  • art. 61, comma 1, n. 11 c.p.

    richiamato quale aggravante comune contestata

  • art. 131-bis c.p.

    la Corte ne esclude l'applicazione per difetto di devoluzione in appello e, comunque, per la non occasionalità/abitualità del comportamento

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    richiamato per escludere il vizio di motivazione della sentenza impugnata

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere utilmente dedotta in cassazione se la questione non è stata previamente devoluta al giudice di appello, poiché in tal caso non sussiste un obbligo di motivazione sul punto da parte del giudice di secondo grado.
  • Anche quando il tema sia astrattamente prospettabile, l'art. 131-bis c.p. non è applicabile se la condotta presenta carattere abituale, desumibile dai precedenti penali specifici dell'imputato.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre una questione non dedotta nei gradi precedenti e priva di effettiva specificità, con conseguente applicazione delle statuizioni economiche ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioniFurtoRicettazione
RamiParte generaleProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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