Cassazione Civile, Ordinanza n. 04567/2023 del 14/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU 2012 con sanzioni, emesso da Roma Capitale su un compendio immobiliare di proprietà di un ente ecclesiastico. Una parte dell’immobile era destinata a 'casa per ferie', altra parte a convento e altra ancora ad attività religiosa e di preghiera. L’ente ricorrente sosteneva l’esenzione dall’imposta per gli immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente, e con modalità non commerciali, ad attività ricettive e di culto. In particolare deduceva che la casa per ferie fosse attività non prevalente, strumentale e accessoria ai fini religiosi, rivolta a pellegrini e turismo religioso, disciplinata dalla normativa regionale sulle attività extra-alberghiere, e collocata in una porzione catastale B/1 che avrebbe indicato la non commercialità. Contestava inoltre la tassazione delle ulteriori unità catastali A/2 e A/10, asseritamente destinate esclusivamente a preghiera, formazione religiosa, apostolato, ritiro e meditazione spirituale. Con il primo motivo denunciava violazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992, dell’art. 91-bis d.l. 1/2012, del DM MEF n. 200/2012 e norme collegate, sostenendo che la CTR avesse errato nel negare l’esenzione e nel ritenere non provata la destinazione non commerciale esclusiva. Con il secondo motivo lamentava omessa/insufficiente motivazione per non avere la CTR valorizzato la SCIA presentata per la casa per ferie, ritenuta prova vincolata della natura dell’attività. Deduceva infine la questione di legittimità costituzionale dell’art. 91-bis, comma 3, d.l. 1/2012 e dell’art. 4 DM 200/2012 per asserita compressione della libertà economica e del lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR quanto alla parte dell’immobile adibita a casa per ferie, osservando che l’esenzione fiscale per gli immobili degli enti non commerciali richiede non solo il requisito soggettivo, ma anche quello oggettivo dell’esclusivo svolgimento di attività non commerciale, da accertarsi in concreto e con prova a carico del contribuente. Nel caso concreto la Provincia non aveva dimostrato che l’attività ricettiva fosse svolta gratuitamente o a corrispettivo simbolico, né che le modalità operative escludessero la natura commerciale; non bastavano la destinazione religiosa dell’ospite, la prevalenza quantitativa della funzione ricettiva o la categoria catastale B/1. Quanto alle altre unità immobiliari, la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità, anche perché non risultava adeguatamente riportato il contenuto dei motivi d’appello e non poteva escludersi il giudicato interno. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il vizio di motivazione insufficiente non è più proponibile nel testo vigente dell’art. 360 c.p.c.; inoltre la doglianza investiva una prova documentale e non un fatto decisivo omesso, e comunque la SCIA non aveva efficacia decisiva in giudizio. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992
immobili utilizzati da soggetti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222
Norma agevolativa di stretta interpretazione; richiede congiuntamente il requisito soggettivo dell’ente non commerciale e quello oggettivo dell’esclusivo svolgimento, con modalità non commerciali, dell’attività agevolata, da provare in concreto dal contribuente.
art. 9, comma 8, d.lgs. 23/2011
Richiamato come norma di rinvio per l’applicazione dell’esenzione ICI anche all’IMU per l’anno 2012.
art. 13 d.l. 201/2011 conv. in L. 214/2011
Richiamato quale disposizione che, in combinato con il rinvio del d.lgs. 23/2011, rende operativa l’esenzione anche in materia IMU.
art. 91-bis d.l. 1/2012 conv. in L. 27/2012
Introduce e specifica, per gli enti non commerciali, la condizione dell’utilizzo esclusivo con modalità non commerciali; per il 2012 non consentiva la ripartizione proporzionale delle unità in caso di destinazione mista.
art. 4 DM MEF n. 200/2012
Richiamato come norma attuativa che coordina i criteri per l’esenzione; la Corte ne ha ritenuto manifestamente infondata la censura di costituzionalità.
art. 5, comma 5, DM MEF n. 200/2012
Richiamato quale parametro di dettaglio per valutare le condizioni di non commercialità dell’attività svolta nell’immobile.
art. 14 preleggi
Invocato per affermare il divieto di interpretazione analogica ed estensiva delle norme agevolative.
art. 107, paragrafo 1, TUE
Richiamato per evidenziare che un’esenzione concessa ad attività svolte in condizioni di mercato può integrare un aiuto di Stato incompatibile con il diritto UE.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per la censura di violazione di legge, ritenuta infondata rispetto alla valutazione concreta dei fatti compiuta dalla CTR.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto decisivo, non l’omessa o insufficiente motivazione né la mancata valutazione di una singola prova.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato per il principio di specificità e completezza del ricorso, con necessità di descrivere in modo adeguato i fatti di causa e le questioni devolute.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiamato per l’onere di indicare e localizzare gli atti processuali rilevanti quando si deduce un error in procedendo.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato con riferimento all’onere di deposito degli atti su cui il ricorso si fonda.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia, deducibile solo con ricorso specifico e autosufficiente.
art. 342 c.p.c.
Richiamato quanto all’onere di specificità dei motivi di appello, rilevante anche quando si contesti l’omesso esame di un motivo di gravame.
art. 53 Cost.
Utilizzato per ribadire che l’assoggettamento all’imposizione dipende dalla capacità contributiva e che l’esclusione dall’agevolazione non impedisce lo svolgimento dell’attività economica, ma la rende tassabile secondo le regole ordinarie.
artt. 4, 35 e 41 Cost.
La censura di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata perché la disciplina agevolativa rientra nella discrezionalità del legislatore e non è irragionevole.
art. 7 legge 121/1985
Richiamato per la disciplina pattizia tra Stato italiano e Santa Sede che inquadrava il riconoscimento dell’ente ecclesiastico.
L. 241/1990
Richiamata solo in relazione alla SCIA presentata per i lavori di ristrutturazione e all’asserita rilevanza probatoria della segnalazione.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L’esenzione IMU/ICI per gli enti non commerciali richiede cumulativamente un requisito soggettivo e uno oggettivo: non basta la natura non commerciale dell’ente, ma occorre che l’immobile sia destinato in via esclusiva ad attività agevolata e che tale attività sia svolta con modalità non commerciali.
- Per le attività ricettive svolte da enti religiosi o non profit, la non commercialità deve essere dimostrata in concreto: rilevano l’accessibilità limitata della struttura, la destinazione a soggetti determinati e soprattutto l’assenza di corrispettivi di mercato; la finalizzazione a scopi religiosi o sociali non esclude di per sé l’attività economica.
- L’onere di provare i presupposti dell’esenzione fiscale grava sul contribuente, perché l’agevolazione costituisce fatto impeditivo della pretesa impositiva.
- Le norme agevolative fiscali sono di stretta interpretazione: è vietato estenderne l’ambito applicativo oltre i casi tipizzati dal legislatore.
- La categoria catastale dell’immobile, da sola, non prova la non commercialità dell’attività svolta né basta a fondare il diritto all’esenzione.
- In caso di destinazione mista di un compendio immobiliare, per annualità anteriori alla disciplina espressa sulla ripartizione proporzionale, non opera automaticamente un frazionamento dell’esenzione.
- Nel giudizio di legittimità il vizio motivazionale oggi deducibile è solo l’omesso esame di un fatto decisivo; non è più censurabile la mera insufficienza della motivazione né la mancata valorizzazione di singole prove documentali.
- Chi deduce omessa pronuncia o violazione del principio di specificità dell’appello deve riportare in ricorso il contenuto essenziale dei motivi di gravame e degli atti processuali rilevanti.
- Le questioni di legittimità costituzionale delle discipline agevolative fiscali sono manifestamente infondate quando la scelta legislativa si mantenga entro l’ampio margine discrezionale del legislatore e non risulti irragionevole o arbitraria.
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