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Sentenza

Sentenza del 09/03/2023 n. 7042 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti impugnavano avvisi di accertamento IRPEF che attribuivano loro maggiori redditi da partecipazione ritenendo distribuiti utili "in nero" da (Omissis) Srl; tali accertamenti societari poggiavano su accertamenti precedenti a carico di Torvast Srl. In sede di cassazione è stato chiesto, con ricorso ex art. 391-bis c.p.c., la revocazione dell'ordinanza n. 12815/2021 per errore di fatto (art. 395 c.p.c., n.4): i ricorrenti hanno dedotto che la Corte non aveva considerato che (i) (Omissis) Srl era stata dichiarata fallita il 6 aprile 2005 e l'avviso di accertamento del 2008 era stato notificato solo al curatore fallimentare e non ai soci, rendendo l'atto societario inopponibile ai soci; (ii) le quote di Torvast Srl, controllata da (Omissis), erano state cedute dal curatore nel 2006, per cui l'avviso a Torvast non era opponibile alla (Omissis) Srl al momento della notifica. I ricorrenti sostenevano dunque che, non essendo gli avvisi societari mai stati validamente notificati ai soci o essendo mutato il rapporto di partecipazione, essi erano legittimati a contestarne il presupposto (l'esistenza degli utili extra-contabili) e la Corte aveva errato nel ritenere la definitività degli accertamenti societari come preclusiva della loro difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i due motivi di revocazione per errore di fatto, ha revocato in parte l'ordinanza n. 12815/2021 (nella parte in cui rigettava i primi due motivi) e ha accolto il ricorso limitatamente a tali profili. Conseguentemente la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 446/14/2012 del 26 giugno 2012 è stata cassata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione. La Corte ha inoltre disposto che la nuova Corte provveda alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56

    Richiamato in relazione alla possibilità di impugnare gli atti tributari; la Corte ha ribadito che i soci possono contestare gli accertamenti anche nella parte che riguarda il presupposto societario quando l'atto impositivo non sia stato validamente notificato a loro o alla società in modo opponibile.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 3

    Riferito al diritto di difesa nel processo tributario; la Corte ha ritenuto che la valutazione della C.T.R. sul carattere definitivo degli accertamenti societari abbia leso il diritto di difesa dei soci, impedendo loro di contestare il presupposto impositivo.

  • Cost., art. 24

    Invocato dai ricorrenti come garanzia del diritto di difesa; la Corte ha rilevato che l'affermazione della definitività degli accertamenti societari, senza considerare la mancata opponibilità agli odierni soci, poteva costituire una violazione del diritto di difesa.

  • c.p.c., art. 360, comma 1, n. 3) e 4)

    Richiamato quale motivo di cassazione: la Corte ha ritenuto fondati i rilievi sulla violazione del diritto di difesa e sull'erronea motivazione posti dai ricorrenti nel precedente giudizio di legittimità.

  • c.p.c., art. 391-bis

    Norma procedurale che disciplina il ricorso per revocazione in cassazione; i ricorrenti hanno utilizzato tale rimedio per denunciare l'errore di fatto nell'ordinanza precedente.

  • c.p.c., art. 395, n. 4)

    Disposizione che permette la revoca per errore di fatto: la Corte ha ritenuto sussistente tale errore riguardo alla mancata considerazione della dichiarazione di fallimento, della notificazione solo al curatore e della successiva cessione delle quote.

  • c.c., art. 2909

    Richiamato nella motivazione dei ricorrenti in relazione agli effetti di atti e notificazioni sui terzi e sulla opponibilità degli stessi; la Corte ha considerato rilevante la mancata opponibilità degli avvisi ai soci per la validità dell'accertamento.

  • Cass. 7 marzo 2019, n. 6626

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui, quando l'avviso di accertamento societario concerne profili anteriori al fallimento, la notifica al solo curatore non preclude ai soci la possibilità di impugnare l'atto impositivo nei propri confronti.

  • Cass. 6 febbraio 2009, n. 2910

    Pregressa pronuncia citata per confermare che la notifica dell'avviso al curatore fallimentare non esclude l'onere e il diritto dei soci di contestare autonomamente l'accertamento tributario relativo ai redditi da partecipazione.

Massime di principio

  • La notifica dell'avviso di accertamento alla sola curatela fallimentare, quando il credito fiscale concerne fatti anteriori al fallimento, non è automaticamente opponibile ai soci: i soci possono comunque impugnare l'accertamento nei loro confronti e contestare l'esistenza degli utili societari ritenuti distribuiti.
  • Se, al momento della notifica dell'accertamento societario, la società non era più titolare delle partecipazioni (es. quote cedute dal curatore), l'atto societario può essere inopponibile rispetto agli originari soci che ricevono successivamente avvisi personali.
  • Prima di ritenere che un accertamento societario sia definitivo e precluda la contestazione da parte dei soci occorre verificare la regolarità e gli effettivi destinatari delle notifiche e ogni variazione nella titolarità delle partecipazioni.
  • La decisione amministrativa/giudiziale che non sia stata specificamente impugnata dall'Ufficio può costituire giudicato interno e vincolare le parti, ma ciò non elimina il controllo sulla validità delle notificazioni e sull'opponibilità degli atti ai singoli contribuenti.
  • Il contribuente socio ha il diritto di difesa pieno e può contestare il presupposto di fatto dell'obbligazione tributaria (l'effettiva esistenza di utili extra-contabili) quando l'accertamento societario non gli sia opponibile per vizi di notifica o per assenza di legame proprietario al momento della notifica.

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