Cassazione Penale, Ordinanza n. 11118/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato dal GIP del Tribunale di Lucca per guida in stato di ebbrezza con applicazione della sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ha impugnato la decisione deducendo: violazione dell'art. 133 c.p. per erronea valutazione della gravità della condotta e della capacità a delinquere; eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, anche per l'aumento dovuto all'aggravante di cui all'art. 186-bis, comma 3, cod. strada; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; eccessiva durata della sospensione della patente di guida, ritenuta priva di adeguata motivazione. Con memoria difensiva si è anche sostenuto, in via preliminare, che l'impugnazione fosse stata erroneamente qualificata come ricorso per cassazione e che gli atti dovessero essere trasmessi alla Corte di appello di Firenze. La Corte ha ritenuto tutti i motivi non proponibili in sede di legittimità perché attinenti a valutazioni di merito già esaminate e congruamente disattese, e ha giudicato sufficiente, sebbene sintetica, la motivazione sulla sospensione della patente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano meramente riproduttivi di censure di merito già valutate dalla Corte territoriale e non deducibili in cassazione. Ha inoltre ritenuto non illogica né arbitraria la determinazione del trattamento sanzionatorio e sufficiente la motivazione sulla sospensione della patente di guida per dodici mesi, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
La valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, se già congruamente motivata, non è sindacabile in cassazione come mero riesame del merito.
art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
È la norma incriminatrice contestata per guida in stato di ebbrezza nella fascia indicata.
art. 186, comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma richiamata nel capo di imputazione relativo alla guida in stato di ebbrezza.
art. 186-bis, commi 1 e 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma richiamata nel capo di imputazione e indicata come fonte dell'aggravante che ha inciso sul trattamento sanzionatorio.
art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma richiamata per la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, già accolta nel procedimento di merito.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di fatto o di merito già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di merito.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio è espressione di discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica.
- La motivazione sulla durata della sanzione amministrativa accessoria può ritenersi sufficiente anche se sintetica, quando rinvii in modo comprensibile alla gravità della condotta accertata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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