Cassazione Penale, Sentenza n. 6971/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il tentato incendio commesso il 10/06/2018, denunciando vizi di motivazione e travisamento della prova. La difesa sosteneva che la Corte territoriale avesse fatto affidamento esclusivo su una individuazione fotografica (teste Sabella) senza valutare adeguatamente gli elementi di alibi e gli elementi contrari: dichiarazioni del teste Gallo che collocavano l'imputato in campagna tra le 16:00 e 17:00, il tracciato GPS dell'autovettura del ricorrente compatibile con l'alibi, tabulati delle celle telefoniche coerenti con il GPS, e un'immagine CCTV ripresa alle ore 17:16 in una zona incompatibile con la commissione del fatto. Venivano altresì contestati l'affidabilità della identificazione fotografica (foto mostrata dalla persona offesa prima dell'intervento della P.G. e incontro del teste con l'imputato in commissariato) e l'attribuzione di valore probatorio al presunto movente (rottura di una relazione), oltre alla presunta violazione del diritto di difesa per mancata acquisizione della fotografia mostrata al teste.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio, pronunciando l'assoluzione perché l'imputato non ha commesso il fatto. La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse carente e apodittica: la condanna era fondata su un unico elemento (l'individuazione fotografica) che non era idoneo da solo a superare il quadro probatorio contrario. I giudici di legittimità hanno richiamato il corretto metodo di valutazione della prova indiziaria (art. 192, comma 2 c.p.p. e principi giurisprudenziali), rilevando che gli elementi di alibi (dichiarazione di Gallo, dati GPS, tabulati telefonici, immagine CCTV) non erano stati valutati compiutamente e le obiezioni della difesa non erano state adeguatamente affrontate. Essendo il compendio indiziario strutturalmente inidoneo a rimuovere il dubbio, e non potendo un nuovo giudizio sopperire a tale carenza, la Corte ha annullato senza rinvio ai sensi dei principi consolidati (Sez. U., Andreotti).
Norme richiamate
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato come parametro per l'affermazione della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha rilevato che il requisito non è stato soddisfatto perché la valutazione indiziaria non è stata condotta con il necessario rigore
art. 530 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai criteri di motivazione e valutazione della prova; la Corte ha censurato la motivazione della Corte territoriale per non aver adeguatamente confrontato le prove contrarie
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Indicata come paradigma per la valutazione della prova 'critico-indiziaria': i singoli indizi devono essere verificati singolarmente e poi valorizzati unitariamente; la Corte ha ritenuto che tale metodo non sia stato rispettato
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione agli obblighi motivazionali del giudice: la decisione deve dare conto delle ragioni che hanno determinato le conclusioni, anche rispetto alle prove di segno contrario
Principio delle Sezioni Unite, sent. Andreotti (n. 45276/2003)
Sez. U., n. 45276 del 30/10/2003 (Andreotti)
Richiamato per giustificare l'annullamento senza rinvio quando il compendio probatorio è strutturalmente insufficiente e non è possibile colmare la carenza con un nuovo giudizio; ha portato alla pronuncia di assoluzione
Massime di principio
- La valutazione della prova indiziaria richiede un metodo sistematico: ogni indizio va esaminato singolarmente quanto a precisione e gravità e quindi valutato unitariamente per verificare la loro convergenza in un quadro convincente.
- Un'unica identificazione fotografica, anche se attendibile, raramente è sufficiente a fondare una condanna se esistono elementi contrari coerenti (alibi documentati, dati GPS, tabulati telefonici, immagini CCTV) che non sono stati adeguatamente smentiti.
- Il giudice deve motivare espressamente il perché ritiene inattendibili o neutri gli elementi favorevoli all'imputato: giudizi apodittici o conjecturali (es. supposizioni su utilizzo dell'auto da parte di terzi) sono censurabili.
- Il movente, se non integrato da indizi chiari, precisi e convergenti, non può da solo colmare le lacune probatorie; il suo valore è rafforzativo ma non sostitutivo della prova.
- Quando il compendio indiziario è strutturalmente insufficiente e le carenze non possono essere eliminate con un nuovo giudizio, la Cassazione può annullare senza rinvio e disporre l'assoluzione per non aver commesso il fatto.
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