Sentenza n. 3958/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la revoca della cittadinanza italiana
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento di revoca della cittadinanza italiana, adottato sulla base della documentazione trasmessa dalla Questura, dalla quale risultava una segnalazione Schengen a tempo indeterminato, collegata a una sentenza della Corte d’Appello di Parigi per violazione della normativa in materia di traffico di stupefacenti. Il ricorrente deduceva, in primo luogo, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, che gli avrebbe impedito di dimostrare la non corrispondenza dei propri dati biometrici con quelli della persona oggetto della segnalazione. Deduceva, inoltre, che, in assenza di fotografia o impronte digitali nella segnalazione SIS, l’Amministrazione avrebbe dovuto acquisire informazioni supplementari tramite gli uffici SIRENE, ai sensi dell’art. 3, n. 2, del Regolamento UE 2018/1861. Infine, contestava l’attribuzione a suo carico dell’onere di dimostrare di non essere la persona destinataria della condanna e della segnalazione, sostenendo che spettasse all’Amministrazione provare l’identità tra il soggetto segnalato e il destinatario della revoca. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo non leso il diritto di partecipazione, poiché il contenuto della decisione non avrebbe potuto essere diverso, e aveva posto a carico dell’interessato la prova della non coincidenza soggettiva, nonostante le istruttorie svolte non fossero state conclusive.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, per l’effetto, il ricorso di primo grado. Ha rilevato che l’Amministrazione sosteneva di avere identificato l’appellante, anche mediante rilievi fotodattiloscopici, come persona che in passato aveva utilizzato false generalità; tuttavia, non risultava provato che la sentenza di condanna della Corte d’Appello di Parigi, posta a fondamento della segnalazione Schengen e della revoca della cittadinanza, fosse stata effettivamente pronunciata nei suoi confronti. Il TAR aveva richiesto l’acquisizione della sentenza penale, ma tale documento non risultava acquisito. In assenza di prova certa dell’identità tra l’appellante e il soggetto destinatario della condanna e della segnalazione, l’Amministrazione avrebbe dovuto completare l’istruttoria, anche mediante il contributo procedimentale dell’interessato e il coinvolgimento dell’Ufficio SIRENE. La revoca è stata quindi ritenuta illegittima per insufficienza dell’accertamento posto a suo fondamento. Il Consiglio di Stato ha fatto salva la facoltà dell’Amministrazione di riattivare il procedimento di autotutela e di concluderlo all’esito di un’istruttoria più completa, eventualmente acquisendo copia integrale degli atti del procedimento penale. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3, n. 2, Regolamento UE 2018/1861
informazioni supplementari
Le informazioni connesse alle segnalazioni conservate nel SIS, ma non facenti parte dei dati della segnalazione, possono essere scambiate tramite gli uffici nazionali SIRENE; nel caso concreto, tale strumento avrebbe potuto essere utilizzato per verificare l’identità della persona segnalata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento UE 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo sfavorevole si fonda sull’attribuzione al destinatario di una segnalazione Schengen e di una condanna penale riferite a una persona con generalità coincidenti o analoghe, l’Amministrazione deve dimostrare con certezza l’identità tra il destinatario del provvedimento e il soggetto effettivamente segnalato o condannato.
- L’utilizzo passato di false generalità e l’esistenza di rilievi fotodattiloscopici idonei a collegare una persona a tali generalità non dimostrano, da soli, che la condanna penale emessa nei confronti di un soggetto omonimo sia stata pronunciata nei confronti della medesima persona.
- Se l’istruttoria non consente di stabilire con certezza l’identità del soggetto destinatario di una segnalazione Schengen, l’Amministrazione deve completare gli accertamenti, anche acquisendo gli atti integrali del procedimento penale, utilizzando le informazioni supplementari disponibili tramite gli uffici SIRENE e valorizzando il contributo procedimentale dell’interessato.
- Nel procedimento di revoca della cittadinanza fondato su una condanna penale e su una segnalazione Schengen, l’onere di provare il presupposto fattuale dell’identità del destinatario grava sull’Amministrazione; non può essere trasferito sull’interessato quando l’istruttoria amministrativa non abbia previamente raggiunto una prova certa.
- L’annullamento della revoca per carenza o incompletezza dell’istruttoria non impedisce all’Amministrazione di riattivare il procedimento di autotutela, purché proceda a una nuova e completa istruttoria e assuma una nuova decisione nel rispetto delle garanzie procedimentali.
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