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Ordinanza

Ordinanza n. 6883/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202603396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica e conseguente esclusione dal concorso per allievi vice ispettori della Polizia di Stato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità reso il 16 gennaio 2026 dalla commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici del Ministero dell’Interno, fondato sulla diagnosi di disturbo narcisistico di personalità e sul pregresso disturbo d’ansia, con conseguente esclusione dal concorso per 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato. Ha dedotto che il giudizio sarebbe stato fondato esclusivamente sul racconto del precedente giudizio di non idoneità ottenuto in un concorso per allievi agenti dell’anno precedente e sarebbe smentito dalla valutazione del consulente medico di parte, direttore di un’ASL, che l’aveva visitata l’11 marzo 2026 e riferito di non avere rilevato anomalie neppure nei precedenti colloqui. Sono stati inoltre impugnati gli atti della commissione, l’eventuale provvedimento di esclusione, gli elenchi dei candidati ammessi alla prova orale, le operazioni e valutazioni istruttorie, nonché, in via subordinata, le disposizioni del bando e del d.m. n. 198/2003 relative ai requisiti psico-fisici, ove interpretate in senso sfavorevole alla candidata. Il giudice ha rilevato che il giudizio non appariva fondato sul solo dato anamnestico, poiché agli atti risultava una dettagliata relazione dell’esaminatore medico della Polizia di Stato, contenente gli indicatori posti a fondamento della diagnosi; tuttavia, ha ritenuto sussistente un principio di prova dell’illegittimità meritevole di approfondimento istruttorio.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola alla Commissione sanitaria d’appello dell’Aeronautica militare con sede in Roma, mediante una commissione composta da almeno due medici, eventualmente integrata da specialisti o consulenti esterni. La verificazione dovrà accertare se la ricorrente sia affetta da disturbo narcisistico di personalità e/o se sussistano indici rivelatori di un pregresso disturbo d’ansia e, conseguentemente, se sia idonea al concorso per vice ispettori della Polizia di Stato. L’incombente dovrà essere eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza; la relazione, corredata dalla documentazione utile e dalla nota delle spese e dei compensi, dovrà essere depositata entro i dieci giorni successivi. È stata garantita la partecipazione dei difensori e dei consulenti medici di fiducia della ricorrente, con preavviso di almeno cinque giorni. L’onere di notificare l’ordinanza all’organo verificatore è stato posto a carico della ricorrente. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 7 luglio 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute.

Norme richiamate

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Consentono al giudice amministrativo di disporre una verificazione, affidata a un organismo qualificato, per acquisire elementi tecnici utili alla decisione della controversia.

  • art. 3, comma 2, d.m. 30 giugno 2003, n. 198

    È richiamato quale fondamento della valutazione di non idoneità per la presenza delle patologie indicate nella Tabella 1 del decreto.

  • Tabella 1, punto 8, lettera b), d.m. 30 giugno 2003, n. 198

    È indicata come disposizione applicata per il giudizio di non idoneità relativo ai disturbi psichici oggetto dell’accertamento.

  • art. 13, comma 8, del bando di concorso

    i giudizi della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso, motivata in apposito verbale notificato contestualmente al candidato escluso

    È la disposizione del bando che collega il giudizio definitivo di non idoneità all’esclusione dal concorso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla privacy, per disporre l’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un giudizio di non idoneità psico-fisica in una procedura concorsuale dipende da valutazioni medico-specialistiche controverse e il ricorrente fornisce un principio di prova idoneo a porre in dubbio l’accertamento amministrativo, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., senza definire immediatamente il merito.
  • La verificazione in materia di idoneità psico-fisica deve essere affidata a un organismo dotato di adeguate competenze tecniche e deve accertare, in concreto, sia l’eventuale presenza delle patologie contestate sia la conseguente idoneità del candidato rispetto ai requisiti concorsuali applicabili.
  • La presenza, negli atti amministrativi, di una relazione medico-specialistica dettagliata impedisce di ritenere automaticamente che il giudizio di non idoneità sia fondato esclusivamente su un precedente anamnestico; tuttavia, non esclude la necessità di un approfondimento istruttorio quando risultino valutazioni mediche contrapposte e un principio di prova dell’illegittimità.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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