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Sentenza

Sentenza del 22/12/2015 n. 7033 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Preavviso di fermo amministrativo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la pretesa sottostante al preavviso di fermo amministrativo, deducendo l'irregolarità o l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento. Il Collegio ha verificato che la cartella era stata notificata il 2 ottobre 2012 mediante servizio postale e che l'avviso di ricevimento riportava la sottoscrizione del consegnatario. Una volta accertata la regolarità della notifica e constatata la mancata impugnazione tempestiva della cartella, non era più possibile rimettere in discussione la debenza della pretesa impositiva.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La notifica della cartella è stata ritenuta valida, anche senza una specifica relata di notifica, poiché la notificazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento si perfeziona alla data indicata nell'avviso sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario. La mancata impugnazione tempestiva ha inoltre reso definitiva la pretesa e non più contestabile il debito posto a fondamento del preavviso di fermo amministrativo.

Norme richiamate

  • Art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

    La cartella esattoriale può essere notificata direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso non è necessaria un'apposita relata di notifica: la notificazione si considera perfezionata alla data risultante dall'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario.

  • Art. 127 d.P.R. n. 43/1988

    È richiamato quale riferimento normativo in materia di notificazione degli atti della riscossione.

  • Art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato quale disciplina generale delle notificazioni degli atti tributari.

Massime di principio

  • L'avviso di ricevimento della raccomandata costituisce prova della consegna fino a querela di falso, purché contenga la firma del destinatario, di una persona delegata o del consegnatario nello spazio previsto.
  • La firma apposta sull'avviso di ricevimento può essere illeggibile o apparentemente apocrifa: tale contestazione, da sola, non esclude la validità della notifica e deve essere proposta con querela di falso quando si intende negare l'autenticità della sottoscrizione.
  • Per la notifica della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento non è necessariamente richiesta una separata relata di notifica; l'avviso di ricevimento può essere sufficiente a documentare il perfezionamento della notificazione.
  • Se la cartella è stata validamente notificata e non viene impugnata entro il termine previsto, la pretesa diventa definitiva e non può essere contestata successivamente in occasione dell'impugnazione del preavviso di fermo, salvo vizi propri del fermo o fatti successivi.
  • In una controversia analoga è quindi essenziale verificare tempestivamente la data e le modalità della notifica, il contenuto dell'avviso di ricevimento e l'eventuale presenza di vizi autonomi del preavviso di fermo amministrativo.

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