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Sentenza

Sentenza n. 1007/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300518

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Verbali sanitari di temporanea e permanente non idoneità al servizio nell'Arma dei Carabinieri, con collocamento in congedo assoluto e conseguente collocamento in aspettativa in attesa del transito nei ruoli civili

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio della Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza che lo ha dichiarato permanentemente non idoneo al servizio d'istituto nell'Arma dei Carabinieri e da collocare in congedo assoluto, nonché il precedente giudizio di temporanea non idoneità e gli atti conseguenti. Ha dedotto la violazione degli artt. 582 e 584 del d.P.R. n. 90/2010, l'assenza o insufficienza della motivazione, la violazione del principio di buon andamento, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, contraddittorietà e sviamento. In particolare, ha sostenuto che la diagnosi di marcati tratti di rigidità personologica, coartazione e immaturità affettiva non integrasse una patologia o un disturbo idoneo a giustificare l'inidoneità permanente; che l'Amministrazione non avesse considerato la precedente idoneità al reclutamento, i quindici anni di servizio senza rilievi, le certificazioni degli specialisti civili e il miglioramento conseguito mediante psicoterapia; che vi fosse contraddittorietà tra i precedenti giudizi di temporanea inidoneità e il successivo giudizio permanente; e che non fossero state valutate concretamente le residue capacità militari, l'età, il grado, le mansioni e gli incarichi. Ha inoltre prospettato un disegno dell'Amministrazione volto all'estromissione dal ruolo, collegato alle indagini penali relative a un episodio di arresto avvenuto durante il servizio, nonché contestato l'attendibilità di alcuni test psicodiagnostici, tra cui il test di Rorschach.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso che gli accertamenti sanitari fossero stati avviati per finalità punitive o nell'ambito di un disegno preordinato all'estromissione del militare, rilevando che essi erano stati disposti a seguito di una condotta ritenuta indicativa di eccessiva reattività agli stimoli e in applicazione delle direttive interne, e che la Commissione di seconda istanza era stata attivata dallo stesso ricorrente. Ha ritenuto astrattamente riconducibili le condizioni rilevate alla fattispecie residuale dell'art. 582, lettera z), n. 1, del d.P.R. n. 90/2010, precisando che l'art. 582 non limita le cause di inidoneità alle sole patologie in senso stretto, potendo rilevare anche disturbi o condizioni incompatibili con il servizio. Ha escluso, tuttavia, che l'art. 584 fosse applicabile al ricorrente, poiché tale disposizione riguarda esclusivamente specifiche categorie di personale, tra cui piloti, navigatori, personale di bordo e controllori del traffico o della difesa aerea, nelle materie indicate dalla norma. Ne consegue che non era dovuta la particolare valutazione, riferita alle residue capacità e alle concrete mansioni, invocata dal ricorrente sulla base dell'art. 584. Il TAR ha inoltre affermato che l'idoneità accertata al momento dell'arruolamento non è perpetua e non impedisce che, nel corso della carriera, emergano condizioni di inidoneità. Ha ritenuto legittimo il ricorso ai test utilizzati dagli organi della Sanità militare secondo la normativa tecnica interna e ha ribadito che il giudizio sull'idoneità al servizio compete agli organi sanitari militari previsti dalla legge, non agli specialisti civili di parte. La documentazione sanitaria e la sentenza penale sopravvenute non potevano determinare un'invalidità sopravvenuta degli atti impugnati, trattandosi di un giudizio di annullamento e non di un accertamento diretto dell'idoneità attuale. Gli elementi successivi, comunque, non hanno smentito il giudizio amministrativo: il percorso di follow up era proseguito fino al marzo 2025 e il ricorrente era stato ritenuto idoneo al transito nei ruoli civili, ma non necessariamente al servizio militare armato e operativo. Le spese sono state compensate in ragione della natura degli interessi tutelati.

Norme richiamate

  • art. 582 d.P.R. n. 90/2010

    sono comunque non idonei al servizio militare i soggetti affetti dalle imperfezioni e infermità previste dall'articolo 582

    La disposizione individua le imperfezioni e le infermità rilevanti ai fini dell'inidoneità, includendo, per la psichiatria, anche condizioni residuali che rendano il soggetto non idoneo al servizio; il giudice esclude che siano rilevanti soltanto patologie in senso stretto.

  • art. 582, lettera z), n. 1, d.P.R. n. 90/2010

    infermità non specificate nell'elenco [...] che rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio militare

    La fattispecie residuale può comprendere condizioni non espressamente elencate, purché siano concretamente incompatibili con il servizio militare.

  • art. 583 d.P.R. n. 90/2010

    l'articolo 584 si applica esclusivamente al personale [...] piloti e navigatori [...] impiegato a bordo di aeromobili [...] assistenti e controllori del traffico aereo

    La norma delimita l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 584 alle categorie speciali di personale indicate.

  • art. 584 d.P.R. n. 90/2010

    l'elenco ed i criteri annessi trovano applicazione avuto riguardo all'età, al grado, alla categoria, alla specialità, alla qualifica, agli incarichi

    I criteri specifici di valutazione dell'idoneità per il personale già in servizio operano nei limiti dell'ambito soggettivo definito dall'art. 583; non sono stati ritenuti applicabili al ricorrente.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per difetto di motivazione, ma il giudice ha ritenuto adeguato il giudizio tecnico-sanitario espresso dagli organi competenti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari nella diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale disciplina dei dati relativi alla salute ai fini dell'oscuramento.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione di un provvedimento di inidoneità al servizio militare il giudice amministrativo verifica la legittimità del procedimento e della valutazione compiuta dagli organi sanitari competenti, ma non sostituisce a tali organi un autonomo accertamento dell'idoneità attuale dell'interessato.
  • L'idoneità psicofisica e attitudinale accertata al momento del reclutamento non è perpetua e non impedisce che, nel corso della carriera, sopravvengano condizioni incompatibili con il servizio militare.
  • L'art. 584 del d.P.R. n. 90/2010, recante criteri specifici per la valutazione del personale già in servizio, è applicabile esclusivamente alle categorie di personale individuate dall'art. 583 del medesimo decreto; non può essere invocato da personale militare estraneo a tali categorie per imporre una valutazione parametrata alle residue capacità e alle concrete mansioni.
  • Le cause di inidoneità previste dall'art. 582 del d.P.R. n. 90/2010 non sono limitate alle patologie in senso stretto, potendo comprendere anche disturbi o condizioni psichiche, incluse quelle residuali, che rendano concretamente incompatibile il servizio militare o l'uso delle armi.
  • Le valutazioni degli organi della Sanità militare, formati e istituzionalmente competenti a giudicare l'idoneità al servizio armato, non possono essere sostituite da perizie di specialisti civili di parte, salvo che siano evidenziati specifici vizi di metodo, travisamenti o carenze istruttorie idonei a incidere sulla legittimità del giudizio.
  • Nel giudizio di annullamento, la documentazione sanitaria sopravvenuta rispetto all'atto impugnato non determina una sua invalidità sopravvenuta; l'eventuale annullamento comporta la riedizione del potere da parte dell'Amministrazione, nel rispetto dei principi conformativi stabiliti dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàGiudizio di ottemperanza
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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