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Sentenza

Sentenza n. 7776/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa misura cautelare - Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data 29 ottobre 2024, n. prot. 43481 (allegata al n. 5 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: Invero, si osserva che la Scrivente Amministrazione non ha ricevuto l’ulteriore, necessaria di seguito riportata: certificato rilasciato dalla Universidad San Jorge – Gruppo San Valero, in collaborazione con la società privata SERCA relativo al tirocinio “Practicum” con l'indicazione della durata, della disciplina insegnata e della scuola spagnola dove è stato svolto; Certificato Accademico Personale (CAP) relativo alle materie della formazione conseguita; Pergamena attestante il conseguimento del titolo “Curso en Atención a las Necesidade Específicas de Apoyo Educativo”; Titolo accademico finale di primo ciclo; Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà Inoltre, nella sopra menzionata nota con cui si è comunicato il preavviso di rigetto, è stata resa specifica informazione relativamente al fatto che i titoli, le certificazioni e gli atti formati all’estero (in Spagna) allegati alla domanda da Lei inoltrata in data 01/07/2021 (domanda n. 10580, prot. DGOSV n. 18252 del 28/07/2021) non hanno valore legale in Italia, atteso che sono privi di Apostille, ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 o, comunque, di altra forma di legalizzazione, ai sensi dell’articolo 33 del decreto del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Tutto ciò premesso, con la presente, da valere a ogni effetto di legge quale atto formale di conclusione espresso del procedimento amministrativo in oggetto, si fa presente che, permanendo le motivazioni ostative sopra indicate, la scrivente Amministrazione non ha potuto dare seguito al regolare iter procedurale e, pertanto, la Sua istanza n. 10580 prot. n. 18252 del 28/07/2021 è rigettata”. - di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente;

Giustizia amministrativa202413591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego espresso del riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un'università spagnola

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Ministero ha rigettato la domanda di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna, ritenendo non prodotti alcuni documenti relativi al tirocinio, agli insegnamenti frequentati, al corso seguito e al titolo accademico finale, nonché considerando privi di valore legale in Italia i documenti stranieri perché non muniti di Apostille o di altra legalizzazione. Sono stati dedotti il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione della disciplina nazionale ed europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, l'omessa valutazione effettiva e comparativa della formazione e dell'esperienza professionale maturate, nonché l'illegittima esclusione aprioristica di eventuali misure compensative. La ricorrente ha sostenuto che la documentazione già prodotta attestava il completamento del percorso formativo, con i relativi crediti, materie, ore di docenza e tirocinio, e che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutarla in concreto. Ha inoltre richiamato il rinvio pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato e la successiva sentenza della Corte di giustizia del 20 novembre 2025.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto illegittimo il diniego perché fondato su carenze documentali formali e adottato senza indicare alcuna concreta attività istruttoria né procedere alla comparazione tra il percorso formativo e l'esperienza dell'interessata, da un lato, e i requisiti italiani per l'accesso all'insegnamento di sostegno, dall'altro. Richiamando i principi dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, il giudice ha affermato che la mancanza di determinati documenti, compreso l'attestato di competenza professionale, non può essere automaticamente ostativa al riconoscimento, dovendo l'Amministrazione verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito. Il diniego è risultato illegittimo anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 20 novembre 2025, secondo cui, anche fuori dall'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE, gli articoli 45 e 49 TFUE impongono di prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati, altri titoli ed esperienze pertinenti e di confrontarli con le qualifiche richieste dallo Stato ospitante. Sebbene lo Stato non sia tenuto a riconoscere un titolo non rilasciato o non riconosciuto dallo Stato d'origine, può comunque tenerne conto nella valutazione comparativa. Il Ministero avrebbe inoltre dovuto considerare l'eventuale imposizione di misure compensative, anziché escludere aprioristicamente la possibilità di proseguire l'iter. Il provvedimento è stato annullato, con obbligo dell'Amministrazione di riesaminare l'istanza anche ai fini dell'eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • OM n. 3850 del 2 maggio 2017, Allegato 1

    30 crediti formativi per ciascun livello

    La documentazione prodotta dalla ricorrente era stata dedotta come attestante il completamento dei crediti previsti per il percorso formativo.

  • Direttiva 2005/36/CE, art. 13

    La mancanza dei documenti previsti dalla direttiva non può essere automaticamente considerata ostativa al riconoscimento; occorre verificare concretamente il livello di competenza professionale e la sua comparabilità con la qualificazione richiesta nello Stato di destinazione.

  • Art. 45 TFUE

    La libertà di circolazione dei lavoratori impone, nel caso esaminato, la considerazione complessiva di diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza pertinente e la loro comparazione con i requisiti nazionali.

  • Art. 49 TFUE

    La libertà di stabilimento concorre a fondare l'obbligo di valutazione comparativa delle qualifiche e dell'esperienza professionale ai fini dell'accesso alla professione regolamentata.

  • Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961

    Il Ministero aveva richiamato l'assenza di Apostille come ragione ostativa, ma tale rilievo formale non è stato ritenuto sufficiente a escludere la necessità di una valutazione sostanziale delle competenze.

  • Art. 33 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    Il Ministero aveva richiamato la necessità di legalizzazione dei documenti formati all'estero; il TAR ha comunque ritenuto illegittimo il diniego perché privo della necessaria istruttoria e valutazione comparativa.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l'Amministrazione non può rigettare la domanda sulla base della mera mancanza di specifici documenti o attestazioni senza verificare in concreto l'insieme dei titoli, delle certificazioni e dell'esperienza professionale prodotti e la loro idoneità rispetto ai requisiti richiesti nello Stato ospitante.
  • La valutazione della qualifica professionale estera deve essere comparativa e deve confrontare le competenze attestate dal percorso formativo e dall'esperienza dell'interessato con le conoscenze e qualifiche richieste dalla disciplina nazionale per l'accesso alla professione regolamentata.
  • Anche quando il titolo non sia rilasciato o riconosciuto dallo Stato membro d'origine, lo Stato ospitante non è necessariamente impedito dal prenderlo in considerazione nell'ambito della valutazione comparativa delle competenze.
  • L'Amministrazione, qualora riscontri una corrispondenza parziale o differenze tra la formazione estera e quella richiesta in Italia, deve valutare l'eventuale applicazione di misure compensative; non può escluderne aprioristicamente l'utilizzabilità mediante un diniego meramente formale.
  • Un provvedimento di diniego del riconoscimento è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando non indica l'attività istruttoria svolta, non analizza comparativamente i percorsi formativi dei due ordinamenti e non considera l'esperienza professionale e le eventuali misure compensative.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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