Ordinanza n. 43/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione dirigenziale n. 935 del 30.12.2025 del Comune di Salsomaggiore Terme avente ad oggetto “Procedura telematica aperta di appalto integrato per l'affidamento dei lavori di realizzazione di nuovo collegamento stradale di via Illica nel comune di Fidenza (PR) CUP B57H19002190004 CIG B9379C4640. Acquisizione verbali di gara e aggiudicazione”; - dei verbali del seggio di gara n. 1 del 11/12/2025, n. 2 del 15/12/2025, n. 3 del 16/12/2025, n. 4 del 22/12/2025 e dei verbali della commissione giudicatrice nn. 1 e 2 del 22.12.2025, n. 3 del 23/12/2025, n. 4 del 24/12/2025, n. 5 del 27/12/2025 e n. 6 del 29/12/2025 e relativi allegati; in subordine, nei limiti di interesse della ricorrente e per quanto occorrer possa: - della determinazione dirigenziale n. 1034 del 20.11.2025 del Comune di Fidenza con la quale è stata proposta l’indizione di una procedura aperta per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di nuovo collegamento stradale di via Illica nel Comune di Fidenza nonché della determinazione dirigenziale n. 777 del 20.11.2025 del Comune di Salsomaggiore Terme avente ad oggetto “Indizione procedura aperta telematica di appalto integrato per l'affidamento dei lavori di realizzazione di nuovo collegamento stradale di via Illica nel Comune di Fidenza (PR) CUP B57H19002190004”; - della legge di gara e quindi del bando, del disciplinare, del capitolato speciale d’appalto e di tutti i documenti e gli allegati costituenti la lex specialis, del progetto di fattibilità tecnica ed economica, in particolare e tra l’altro della relazione generale ed allegata dichiarazione del RUP del 13.11.2025; - di tutti gli atti presupposti, conseguenti, connessi ai precedenti, anche se non conosciuti, ivi compresi per quanto occorrer possa la nota del Responsabile Unico di Progetto prot. n. 64539 del 29.12.2025 e la richiesta del Responsabile della fase dell’affidamento prot. 64689 del 30.12.2025, allo stato non conosciute; ... per la declaratoria ... - di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more, in relazione al quale si formula sin da ora espressamente domanda di subentro ai sensi degli articoli 122 e 124 c.p.a.; ... in via subordinata, per l’annullamento ... - di tutta la procedura di gara.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione dell'appalto integrato per la realizzazione del nuovo collegamento stradale di via Illica, unitamente agli atti e ai verbali della procedura di gara
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa concorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la determinazione dirigenziale di aggiudicazione e i verbali del seggio di gara e della commissione giudicatrice, nonché, in subordine e nei limiti dell'interesse, gli atti di indizione, la lex specialis, il progetto di fattibilità tecnica ed economica e gli ulteriori atti presupposti e connessi. Ha inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more, con domanda di subentro ai sensi degli artt. 122 e 124 c.p.a., e, in via subordinata, l'annullamento dell'intera procedura. Il testo dell'ordinanza non specifica le singole censure di legittimità dedotte, limitandosi a rilevare che le questioni prospettate necessitano dell'approfondimento proprio della fase di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia degli atti impugnati. Ha ritenuto che le questioni dedotte richiedano un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che il mancato accoglimento della sospensiva avrebbe potuto compromettere irreversibilmente l'interesse dell'impresa ricorrente all'affidamento dell'appalto. Nella comparazione degli interessi, anche in considerazione della sollecita fissazione dell'udienza di merito, ha ritenuto appropriato preservare la res adhuc integra. Ha inoltre considerato sussistenti i presupposti di estrema gravità e urgenza, poiché l'amministrazione non aveva rappresentato la consistenza dell'interesse pubblico concretamente ostativo a un breve differimento dei lavori, pur a fronte delle esigenze di copertura finanziaria dell'intervento. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 15 aprile 2026. L'ordinanza non decide sulla domanda di inefficacia del contratto o di subentro.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata quale fondamento della tutela cautelare collegiale; il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti di estrema gravità e urgenza e ha disposto la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
art. 122 c.p.a.
Richiamato nella domanda della ricorrente per la richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e di subentro; la relativa domanda non è stata decisa nell'ordinanza cautelare.
art. 124 c.p.a.
Richiamato nella domanda della ricorrente per la richiesta di subentro nel contratto eventualmente stipulato; la relativa domanda non è stata decisa nell'ordinanza cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento proprio della fase di merito, il giudice può comunque adottare una misura interinale se risultano un pregiudizio grave e irreversibile e l'esigenza di preservare l'integrità della situazione controversa fino alla decisione di merito.
- L'interesse dell'impresa concorrente all'affidamento di un appalto può integrare il periculum in mora quando il mancato accoglimento della sospensiva rischi di comprometterlo irreversibilmente mediante l'avanzamento dell'esecuzione della procedura o dei lavori.
- Nel bilanciamento cautelare, la mancata dimostrazione da parte dell'amministrazione della concreta consistenza dell'interesse pubblico incompatibile con un breve differimento dell'esecuzione può giustificare la sospensione degli atti di gara, anche in presenza di esigenze di copertura finanziaria dell'intervento.
- La sollecita fissazione dell'udienza di merito può accompagnare una misura cautelare diretta a mantenere intatta la situazione di fatto e di diritto, limitando la durata degli effetti sospensivi.
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