Sentenza n. 1281/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a un’area agricola trasformata e utilizzata come parcheggio senza titolo abilitativo, nonché previsione del PRG concernente un’area destinata a parcheggio pubblico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione e ripristino, deducendo: violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 8 l.r. 10/1991, anche per omessa comunicazione di avvio del procedimento, difetto dei presupposti ed eccesso di potere, sostenendo che l’intervento si sarebbe limitato alla posa di materiale rimovibile per livellare il terreno senza alterare la coltivazione a uliveto; violazione dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, sostenendo la sanabilità e la compatibilità urbanistica delle opere; violazione dell’art. 9 l.r. 71/1978 e illegittimità della previsione del PRG relativa a un diverso parcheggio pubblico, non attuato; violazione degli artt. 7 e 16 d.lgs. 285/1992, assumendo che l’area ricadesse in una fascia di rispetto stradale destinabile a parcheggio; carenza di motivazione e difetto di istruttoria, anche per non avere valutato sanzioni alternative alla demolizione. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e la domanda risarcitoria. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, poiché l’ordinanza di demolizione di opere abusive ha natura vincolata e la partecipazione non avrebbe potuto modificarne l’esito. Ha escluso che l’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001 costituisca un limite preventivo al potere demolitorio: la valutazione degli interessi pubblici prevalenti può intervenire solo dopo l’acquisizione del bene al patrimonio comunale conseguente all’inottemperanza, per decidere se mantenere eccezionalmente l’opera o procedere alla demolizione. Dalle aerofotografie risultavano il compattamento dell’area con materiale granulometrico e la realizzazione di un accesso asfaltato, interventi incompatibili con la destinazione agricola e idonei a determinare una trasformazione edilizia e urbanistica permanente, subordinata a permesso di costruire. L’utilizzo protratto dal 2019 al 2024, mediante reiterate comunicazioni di utilizzo temporaneo, escludeva inoltre la natura precaria o temporanea del parcheggio. Il Comune non era tenuto a verificare d’ufficio la sanabilità prima dell’ordinanza: l’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 presuppone un’apposita istanza dell’interessato, che non risultava presentata. È stata respinta anche la censura contro il PRG, poiché l’art. 9 l.r. 71/1978 riguarda i contenuti dei piani attuativi e non può essere utilizzato per invalidare il PRG; la mancata attuazione della previsione urbanistica non ne determina né l’estinzione né l’invalidità sopravvenuta. Le scelte pianificatorie sono sindacabili solo per errori di fatto, abnormità o irrazionalità, non dedotti nel caso concreto. Quanto alla fascia di rispetto stradale, essa riguardava solo una parte dell’area, mentre il parcheggio interessava circa 4.000 mq; inoltre, la disciplina tecnica invocata subordinava la realizzazione delle opere all’autorizzazione dell’ente proprietario della strada, che non risultava acquisita. Infine, l’art. 31 d.P.R. 380/2001 non prevede sanzioni alternative alla demolizione né la fiscalizzazione per la realizzazione di una nuova opera in assenza di permesso di costruire; la fiscalizzazione opera in ipotesi diverse e tipizzate. La domanda risarcitoria è stata respinta anche perché formulata in via ipotetica, senza indicazione e prova del danno. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Disciplina la demolizione delle nuove opere realizzate in assenza di permesso di costruire o in totale difformità; il comma 5 opera in una fase successiva all’inottemperanza e all’acquisizione del bene, consentendo eccezionalmente il mantenimento dell’opera in presenza di prevalenti interessi pubblici, ma non limita preventivamente l’adozione dell’ordinanza di demolizione.
art. 36 d.P.R. 380/2001
L’accertamento di conformità deve essere attivato mediante apposita istanza dell’interessato; il Comune non è tenuto a verificare d’ufficio la sanabilità dell’abuso prima di ordinare la demolizione.
art. 3 d.P.R. 380/2001
La realizzazione di un piazzale mediante compattamento, riporto di materiali e asfaltatura costituisce trasformazione edilizia e urbanistica permanente del territorio.
art. 7 l. 241/1990
Non impone la comunicazione di avvio del procedimento quando si tratta di ordinanza di demolizione avente natura vincolata e la partecipazione procedimentale non potrebbe incidere sul contenuto dell’atto.
art. 9 l.r. 71/1978
La disposizione riguarda i contenuti degli strumenti urbanistici attuativi e non può essere invocata per invalidare una previsione del PRG.
artt. 7 e 16 d.lgs. 285/1992
Non consentono la realizzazione di un parcheggio nella fascia di rispetto stradale senza l’autorizzazione dell’ente proprietario della strada.
art. 33, comma 2, d.P.R. 380/2001
Prevede la fiscalizzazione in specifiche ipotesi di ristrutturazione edilizia, diverse dalla nuova opera realizzata senza permesso di costruire.
art. 34, commi 2 e 2-bis, d.P.R. 380/2001
Consente la fiscalizzazione in caso di difformità parziale dal permesso di costruire e, nei limiti previsti, per interventi soggetti a SCIA alternativa al permesso di costruire.
art. 38 d.P.R. 380/2001
Prevede la fiscalizzazione in caso di annullamento del titolo edilizio, ipotesi distinta dalla realizzazione di una nuova opera senza titolo.
Massime di principio
- L’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive ha natura vincolata e, di regola, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento quando la partecipazione del privato non potrebbe influire sull’esito dell’azione repressiva.
- La valutazione dei prevalenti interessi pubblici prevista dall’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001 non costituisce un limite preventivo all’adozione dell’ordinanza di demolizione: essa si colloca dopo l’eventuale inottemperanza e l’acquisizione del bene al patrimonio comunale.
- Il compattamento di un terreno agricolo mediante riporto di materiali inerti e la sua asfaltatura per destinarlo stabilmente a parcheggio integrano una trasformazione edilizia e urbanistica permanente, incompatibile con la destinazione agricola e subordinata a permesso di costruire.
- L’utilizzo protratto di un’area come parcheggio, accompagnato da reiterate comunicazioni riferite a periodi successivi e idonee a coprire l’intero anno, esclude la natura temporanea o precaria dell’intervento.
- Il Comune non deve verificare d’ufficio la sanabilità dell’abuso prima di adottare l’ordinanza di demolizione; l’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 presuppone un’apposita istanza dell’interessato.
- La fiscalizzazione dell’abuso è ammessa solo nelle ipotesi tipizzate dagli artt. 33, 34 e 38 d.P.R. 380/2001 e non si applica alla realizzazione di una nuova opera in assenza di permesso di costruire, per la quale l’art. 31 impone la demolizione.
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