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Sentenza

Sentenza n. 238/2026 - Torino, Sezione 3

quanto al ricorso n. 2750 del 2025: per l'ottemperanza della sentenza n° 3/2025 pronunciata in data 10 gennaio 2025 dalla sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, Giudice monocratico dott. Stefano Moltrasio (cfr. all. 1), che ha definito la causa di lavoro RG nr. 501/2024 con la quale accerta e dichiara che Amato Alessia, Bellotto Silvia, Bernini Valeria, Berruti Giuseppina, Bordoni Nicoletta, Burattin Francesca, Cacciatori Lorena, Canazza Silvia, Centofanti Barbara Rita, Grossi Alfonsina, Priola Antonella hanno diritto all'attivazione della Carta docenti e per l'effetto, dichiara tenuto e condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attivare la Carta docenti nelle seguenti misure: Amato Alessia € 1.000,00, Bellotto Silvia € 2.000,00, Bernini Valeria € 2.500,00, Berruti Giuseppina € 2.000,00, Bordoni Nicoletta € 2.000,00, Burattin Francesca € 1.000,00, Cacciatori Lorena € 500,00, Canazza Silvia € 1.000,00, Centofanti Barbara Rita € 1.000,00, Grossi Alfonsina € 2.000,00, Priola Antonella € 500,00. quanto al ricorso n. 2834 del 2025: per l'ottemperanza della sentenza n° 158/2025 pronunciata in data 14 aprile 2025 dalla sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, Giudice monocratico dott.ssa Silvia Fioraso, notificata in forma esecutiva in data 15 aprile 2025, divenuta cosa giudicata come da relativa certificazione di non proposta impugnazione che ha definito la causa di lavoro RG nr. 522/2024 che ha accertato e dichiarato il diritto a percepire il contributo annuo per la formazione, nonché la condanna al pagamento dei contributi annuali non pagati nel corso dei loro lavori a termine. Nello specifico: ALESSANDRO DE MARIA, per gli anni scolastici 2020/2021- 2021/2022- 2022-2023 dell'importo di Euro 1500,00;; CARMINE DI BARTOLOMEO, per gli anni scolastici 2023/2024 dell'importo di Euro 500,00; ALESSIA DI PIAZZA, per gli anni scolastici 2019/2020- 2020/2021- 2021/2022- 2022/2023 - 2023/2024 dell'importo di 2500,00; ELENA GHISLIERI, per gli anni scolastici 2022/2023- 2023/2024 dell'importo di Euro 1000,00; RAFFAELLA GIALLI, per gli anni scolastici 2019/2020- 2020/2021 dell'importo di Euro 1000,00; IRENE MONACHELLO, per gli anni scolastici 2019/2020- 2020/2021- 2022/2023- 2023/2024 dell'importo di Euro 2000,00; CATERINA MARCIANO', per gli anni scolastici 2020/2021- 2022/2023- 2023/2024 dell'importo di Euro 1500,00; MARIANNA CELANO, per gli anni scolastici 2019/2020- 2020/2021- 2021/2022 dell'importo di Euro 1500,00; SERENA MARIA MARINELLO, per gli anni scolastici 2022/2023-2023/2024 dell'importo di Euro 1000,00; DAVIDE MILANESE, per gli anni scolastici 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 2023/2024 dell'importo di Euro 2000,00; condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuire la Carta Docenti alle ricorrenti per i seguenti importi:- Alessandro De Maria € 1.500,00;- Carmine Di Bartolomeo € 500,00;- Alessia Di Piazza € 2.500,00;- Elena Ghislieri € 1.000,00;- Raffaella Gialli € 1.000,00;- Irene Monachello € 1.500,00;- Caterina Marciano' € 1.500,00;- Marianna Celano € 1.500,00;- Serena Maria Marinello € 1.000,00; - Davide Milanese € 2.000,00;

Giustizia amministrativa202502750

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata o tardiva esecuzione di sentenze del Tribunale di Alessandria che disponevano l'attribuzione della Carta del docente per importi determinati

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti ricorrenti)

Prevale il privato

La controversia

Sono stati proposti due ricorsi per l'ottemperanza, riuniti dal TAR ai sensi del decreto organizzativo della Sezione relativo alla trattazione congiunta dei ricorsi in materia di Carta del docente. I ricorrenti chiedevano l'esecuzione di due sentenze del Tribunale di Alessandria, divenute esecutive o passate in giudicato, che avevano accertato il loro diritto al contributo annuale per la formazione e condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuire la Carta del docente per importi individualmente determinati. Nel corso del giudizio, con memoria del 4 febbraio 2026, i ricorrenti hanno dichiarato che l'Amministrazione aveva integralmente adempiuto a quanto disposto dai titoli giudiziali. La questione residua riguardava quindi la definizione del giudizio e la regolazione delle spese, considerato che l'adempimento era intervenuto solo dopo la proposizione dei ricorsi.

La decisione

Il TAR, previa riunione dei due ricorsi per ragioni di identità della motivazione e del dispositivo, ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., prendendo atto dell'intervenuta esecuzione delle sentenze del Tribunale di Alessandria. Ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero, poiché l'adempimento era avvenuto soltanto dopo la proposizione dei ricorsi per ottemperanza. Per ciascun ricorso ha liquidato complessivamente € 1.800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, e ha disposto la rifusione del contributo unificato alle condizioni di legge. Ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Applicato per dichiarare cessata la materia del contendere a seguito dell'adempimento dell'Amministrazione durante il giudizio.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione adempie integralmente al giudicato o al titolo esecutivo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese se l'esecuzione del titolo è intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza; le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
  • La riunione di ricorsi in materia omogenea, disposta per esigenze organizzative e di sollecita definizione, non altera l'autonomia delle singole decisioni né impedisce una distinta liquidazione delle spese per ciascun giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di litePersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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