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Sentenza

Sentenza del 29/11/2017 n. 28540 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR di Milano che aveva annullato l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2002, con il quale erano stati rideterminati ai fini IRPEF, IVA e IRAP i redditi del contribuente da 18.796,00 euro a 35.264,11 euro. L'accertamento si fondava sulle movimentazioni dei conti bancari del contribuente, ritenute riconducibili a operazioni produttive di reddito. Secondo l'Amministrazione, il contribuente, non avendo fornito una spiegazione analitica idonea a dimostrare la natura non imponibile delle somme, non aveva assolto l'onere della prova posto a suo carico dall'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973. In via subordinata, l'Agenzia ha denunciato la contraddittorietà della motivazione della CTR.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e cassato con rinvio la sentenza impugnata. Ha stabilito che le movimentazioni bancarie non giustificate dal contribuente costituiscono una presunzione legale relativa di maggiori ricavi o redditi imponibili. Non era sufficiente ritenere che l'ammontare dei movimenti fosse compatibile con il reddito dichiarato o che la presunzione apparisse illogica: spettava al contribuente fornire la prova contraria, indicando concretamente la natura non imponibile delle singole operazioni. La causa è stata rinviata ad altra Sezione della CTR di Milano per un nuovo esame conforme a tali principi, con decisione sulle spese riservata al giudizio definitivo.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2

    consente la ripresa a reddito delle movimentazioni bancarie riferibili al contribuente e delle quali questi non sia stato in grado di fornire giustificazioni tali da escluderne la riconducibilità a redditi imponibili

    La disposizione introduce una presunzione legale relativa: i versamenti e i prelevamenti risultanti dai rapporti bancari possono essere considerati componenti positivi di reddito, salvo che il contribuente dimostri analiticamente la loro estraneità a operazioni imponibili. L'onere della prova contraria grava quindi sul contribuente.

  • Circolare dell'Amministrazione finanziaria n. 32 del 17 ottobre 2006

    nel determinare il maggior reddito imponibile l'Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto anche dei maggiori costi incidenti sulla produzione di tale maggiore reddito

    La circolare richiama la necessità di considerare, nella determinazione del reddito effettivamente imponibile, gli eventuali costi inerenti alla produzione dei maggiori ricavi accertati. Tuttavia, nel caso esaminato, la CTR non poteva annullare l'accertamento limitandosi a ritenere i movimenti bancari compatibili con il reddito dichiarato, senza esaminare la presunzione e la mancata prova contraria.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione fonda l'accertamento su movimentazioni bancarie riferibili al contribuente, tali dati possono attivare una presunzione legale relativa di maggiori componenti imponibili.
  • Il contribuente deve fornire una giustificazione specifica e documentata delle singole operazioni, dimostrando, ad esempio, che si tratta di somme non imponibili, trasferimenti personali, prestiti, restituzioni, somme già tassate o operazioni estranee all'attività.
  • Non è sufficiente sostenere che l'ammontare dei movimenti sia compatibile con il reddito dichiarato, né contestare genericamente la ragionevolezza dell'accertamento.
  • Il giudice deve valutare concretamente sia la motivazione dell'accertamento sia le prove offerte dal contribuente; in assenza di spiegazioni adeguate, può considerare acquisita la riferibilità delle movimentazioni a redditi imponibili.
  • Nel quantificare il maggior reddito, devono essere considerati anche eventuali costi inerenti alla produzione dei maggiori ricavi, purché siano provati o comunque adeguatamente valutabili.
  • La presunzione bancaria è relativa e quindi può essere superata, ma richiede una prova contraria puntuale, non meramente indiziaria o basata sulla sola plausibilità dell'importo rispetto alla capacità contributiva.

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