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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36867/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 14.500,00 quale corrispettivo di lavori di ristrutturazione di un immobile. In appello il decreto era stato revocato solo in parte, con condanna del committente al pagamento di euro 13.130,15 oltre IVA e interessi. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per avere condannato un soggetto asseritamente inesistente, sostenendo che la ditta individuale indicata dalla controparte non esistesse e che la partita IVA fosse riferibile a diversa ditta; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la Corte territoriale avesse accertato il fatto costitutivo del credito dell'appaltatore tramite consulenza tecnica d'ufficio, così illegittimamente sollevando l'attore sostanziale dall'onere della prova sull'esecuzione dei lavori.

La decisione

La Corte di cassazione ha condiviso la proposta del relatore e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per mancata indicazione delle norme di diritto poste a fondamento della censura e perché contrario all'orientamento consolidato secondo cui la domanda proposta da o contro un titolare di ditta individuale si riferisce sempre alla persona fisica, non alla ditta, che non ha autonoma soggettività; ha inoltre osservato che l'erronea indicazione dei dati o della denominazione non produce invalidità se non rende impossibile identificare il partecipante al processo, evenienza non dimostrata. Ha giudicato manifestamente infondato il secondo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva reputato provata l'esecuzione dei lavori sulla base anche di un implicito riconoscimento dell'opponente, mentre la consulenza tecnica era stata disposta solo per verificare l'effettiva entità dei lavori e la corrispondenza del loro costo al corrispettivo richiesto, attività compatibile con i poteri del giudice e non lesiva della regola sull'onere della prova. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato come base della proposta del relatore in camera di consiglio non partecipata

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la censura è inammissibile se non indica le norme di diritto su cui si fonda

  • art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    il motivo è inammissibile quando contrasta con un principio di diritto consolidato della Corte

  • art. 2697 c.c.

    invocato per sostenere la violazione della regola sull'onere della prova; la Corte esclude che la CTU abbia invertito tale riparto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per l'importo aggiuntivo del contributo unificato

  • art. 91 c.p.c.

    implicito richiamo nella condanna alle spese della parte soccombente

Massime di principio

  • La domanda proposta da o nei confronti di un soggetto indicato come titolare di una ditta individuale va riferita alla persona fisica titolare, poiché la ditta individuale non ha autonoma soggettività giuridica distinta.
  • L'erronea indicazione della denominazione o dei dati identificativi di una parte non determina nullità del processo se consente comunque di individuare con certezza il soggetto effettivamente partecipante al giudizio.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non individua con precisione le norme di diritto violate e si risolve in una critica generica della decisione impugnata.
  • La consulenza tecnica d'ufficio può essere legittimamente disposta per accertare o quantificare l'entità dei lavori eseguiti e la loro corrispondenza economica al corrispettivo richiesto, senza trasformarsi in uno strumento di surrogazione integrale dell'onere probatorio della parte.
  • Non vi è violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice utilizza la CTU come mezzo di ausilio tecnico per valutazioni già fondate su elementi di prova o su un riconoscimento, espresso o implicito, della controparte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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