Cassazione Penale, Sentenza n. 1463/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava l'omessa declaratoria della prescrizione prima della sentenza di appello. Il reato contestato (tentato furto in abitazione) sarebbe stato commesso il 16/01/2013 e si sarebbe estinto per prescrizione il 19/07/2021, quindi anteriormente alla pronuncia della sentenza della Corte d'Appello del 26/10/2021; si deduceva pertanto che il giudice di merito non aveva dichiarato una causa di non punibilità che avrebbe dovuto rilevare d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato, richiamando il dictum delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci, Rv. 266818) e l'obbligo del giudice di merito di pronunciare immediatamente la declaratoria di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per intervenuta prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (prescrizione al 19/07/2021; sentenza d'appello 26/10/2021).
Norme richiamate
Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci), Rv. 266818
Riconosce l'ammissibilità del ricorso per cassazione che deduca l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, anche se la questione non è stata sollevata in sede di merito.
art. 129 cod. proc. pen.
Imposta l'obbligo del giudice di merito di dichiarare immediatamente determinate cause di non punibilità (fra cui la prescrizione) e di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato matura prima della pronuncia della sentenza impugnata, il giudice di merito è obbligato a dichiararla d'ufficio e a adottare il provvedimento consequenziale.
- La Corte di Cassazione ammette il ricorso che deduca l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, anche se la questione non è stata sollevata dalle parti in sede di merito (Sezioni Unite Ricci).
- Se la prescrizione è intervenuta anteriormente alla pronuncia impugnata, la sentenza va annullata senza rinvio per estinzione del reato; non è necessario rinviare il giudizio a un altro grado.
- In situazioni analoghe è fondamentale verificare con precisione le date rilevanti (data del fatto, termini di prescrizione, eventuali interruzioni o sospensioni, data della sentenza impugnata) perché da ciò dipende l'operatività della declaratoria d'ufficio.
- Per chi impugna conviene dedurre tempestivamente la prescrizione in grado di appello e, se non rilevata, anche in cassazione; tuttavia la Corte può accogliere la doglianza anche se sollevata solo in cassazione quando la prescrizione è maturata prima della sentenza impugnata.
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