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Sentenza

Sentenza del 18/05/2020 n. 3393 - Comm. Trib. Prov. Napoli

Massima n. 41/2020 - CONSORZI DI BONIFICA - Oneri consortili - Avviso di notifica del contributo di bonifica - Mancata impugnazione - Preclusioni - Esclusione - Ragioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'ingiunzione di pagamento notificata il 25.9.2019 relativa a contributi di bonifica e miglioramento per gli anni 2015 e 2016. Il resistente eccepiva l'inammissibilità perché il ricorrente non avrebbe impugnato un precedente "avviso di notifica" del contributo ricevuto il 5.12.2018. In diritto il ricorrente contestava la debenza del contributo per assenza di vantaggio dall'attività di bonifica, carenza di motivazione dell'atto e duplicazione tributaria rispetto a maggiorazione della bolletta idrica.

La decisione

La Commissione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha escluso che il precedente "avviso di notifica" sia un atto impugnabile a pena di decadenza: si tratta di un atto atipico e di mera ricognizione di debito, non avente natura di accertamento né i requisiti formali dell'atto impositivo (non emesso dal Consorzio, sottoscritto da un responsabile del procedimento e non dal legale rappresentante). Sul merito ha ritenuto che il ricorrente abbia fornito prove (documentazione fotografica e descrittiva) idonee a confutare la presunzione di vantaggio derivante dalla sola appartenenza dell'immobile al perimetro di contribuzione. Quindi il ricorso è stato accolto e le spese compensate.

Norme richiamate

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'elenco degli atti impositivi impugnabili è dato dall'art. 19; l'"avviso di notifica" non rientra tra tali atti e pertanto la sua mancata impugnazione non determina decadenza rispetto a successivi atti impositivi.

Massime di principio

  • L'avviso di notifica emesso da concessionarie per la riscossione, che si limita a comunicare somme dovute, può essere atto atipico e non costituire un provvedimento impugnabile a pena di decadenza; la mancata impugnazione non preclude la contestazione degli atti impositivi successivi.
  • Per i contributi consortili la presunzione di vantaggio derivante dall'appartenenza dell'immobile al perimetro di contribuzione è relativa e può essere efficacemente confutata con prove concrete (fotografie, documentazione sul mancato esercizio di manutenzione, allagamenti ecc.).
  • Verificare sempre la natura formale dell'atto: solo gli atti che abbiano i requisiti dell'accertamento/imposizione e siano emessi dal soggetto legittimato (es. il Consorzio e sottoscritti dal legale rappresentante) possono integrare termini di impugnazione a pena di decadenza.
  • La presenza di indicazioni a stampa sull'impugnabilità sull'avviso non è determinante se l'atto, nella sostanza e nella forma, non ha natura impositiva.
  • In caso di sospetta duplicazione dell'onere (es. maggiorazione in bolletta idrica), è opportuno documentare con elementi probatori la sovrapposizione e dedurre la violazione del principio di non duplicazione tributaria, pur dovendo dimostrare il collegamento concreto tra le due voci di spesa.

Testo integrale

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