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Sentenza

Sentenza del 18/05/2020 n. 217 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Le detrazioni fiscali delle spese di sponsorizzazione, di cui all'articolo 90, comma 8, della Legge n. 289 del 2002, sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria e non di rappresentanza condizionatamente alla ricorrenza, congiunta, della natura di compagine sportiva dilettantistica dello sponsorizzato, del rispetto del limite quantitativo di spesa volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante, dell'effettivo svolgimento da parte dello sponsorizzato di una specifica attività promozionale - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia verteva sull'ammontare e la deducibilità dei costi indicati nelle fatture ricevute da C. S.r.l. per l'anno 2013, in particolare relative a prestazioni di pulizia e a sponsorizzazioni verso l'ASD T. La Guardia di Finanza aveva rilevato elementi indiziari di operazioni in parte inesistenti (discrepanze nei partitari, mancanza di tracciabilità degli incassi, sproporzione delle somme fatturate rispetto alle prestazioni, pagamenti in contanti o tramite assegni non versati su conto, commistione di attività tra SRL e SNC riconducibile agli stessi soci). L'Amministrazione ha pertanto disconosciuto parte dei costi e irrogato sanzioni ex art. 8 co. 2 D.L. 16/2012. La CTP aveva originariamente dato ragione al contribuente; l'Amministrazione ha proposto appello.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Amministrazione finanziaria, riformando la decisione di primo grado. Ha ritenuto provata, mediante elementi indiziari convergenti e rilevanti, l'inesistenza in tutto o in parte di alcune operazioni documentate da fatture e la mancata prova, da parte della contribuente, dell'effettiva prestazione, nonché l'assenza di idonea documentazione probatoria circa la sponsorizzazione (contratto, tracciabilità dei pagamenti, attività promozionale effettiva). Ha confermato l'applicazione delle sanzioni nella misura minima prevista (25%) per i costi indeducibili e ha condannato la società al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90 comma 8

    La Corte di legittimità e la giurisprudenza di merito riconoscono che l'art. 90 co. 8 introduce una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria (e non di rappresentanza) per le spese di sponsorizzazione, purché sussistano congiuntamente: beneficiario ASD/società sportiva dilettantistica, rispetto del limite complessivo (200.000 euro), finalità promozionale dell'immagine/prodotti dello sponsor e concreta prestazione promozionale da parte dello sponsorizzato.

  • Decreto-Legge 24 aprile 2012, n. 16, art. 8 comma 2

    "ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese e/o altri componenti negativi"

    Se le spese non corrispondono a prestazioni effettive, esse non concorrono alla formazione del reddito e su tali importi si applicano sanzioni amministrative dal 25% al 50%. La sanzione è stata applicata nella misura minima nel caso di specie.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21

    La fattura è, di regola, documento idoneo a rappresentare un costo d'impresa e a legittimare detrazione IVA e deducibilità dei costi; tuttavia, se l'Amministrazione dimostra la falsità o l'inesistenza dell'operazione, il documento perde efficacia a fini fiscali.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 12 e 16 co. 3

    L'art. 12 non si applica alle fattispecie indicate dall'art. 8 del D.L. 16/2012; la riduzione della sanzione è ammessa solo secondo i criteri dell'art. 16 co. 3 del D.Lgs. 472/1997, pertanto la possibilità di riduzione è più limitata rispetto a casi ordinari.

Massime di principio

  • Le spese di sponsorizzazione verso associazioni/società sportive dilettantistiche sono considerate agevolmente pubblicitarie (presunzione legale assoluta) solo se ricorrono congiuntamente: beneficiario ASD/Sd., limite quantitativo complessivo rispettato (200.000 euro), finalità promozionale chiara e una concreta attività promozionale come controprestazione.
  • Quando l'Amministrazione contesta l'esistenza di operazioni, grava su di essa l'onere di dimostrare la falsità o inesistenza delle stesse; tale prova può essere fornita anche con presunzioni semplici purché siano precise, rilevanti e convergenti e costituiscano un quadro probatorio completo.
  • La sola esibizione delle fatture, la regolarità formale della contabilità o la dimostrazione di pagamenti non sono di per sé sufficienti a escludere l'infedelezza delle operazioni se sono presenti indizi forti (pagamenti in contanti, assegni non versati, mancata tracciabilità bancaria, discrepanze nei partitari, sproporzione degli importi).
  • In presenza di commistione di attività tra soggetti collegati (es. SRL e SNC con stessi soci e sede), grava sul contribuente l'onere di provare concretamente che le operazioni contestate si riferiscono effettivamente alla specifica entità e non all'altra compagine.
  • Per le sponsorizzazioni è fondamentale conservare e produrre: contratti di sponsorizzazione dettagliati, documentazione delle controprestazioni effettuate (foto, locandine, programmi eventi, elenchi distribuzione materiale promozionale), evidenze di pagamento tracciabili (bonifici, accreditamenti bancari) e ricevute dei beneficiari.
  • In caso di accertamento di operazioni non effettive, l'Amministrazione può recuperare i costi indeducibili e applicare sanzioni amministrative (25%-50%); la riduzione delle sanzioni è soggetta a limiti e regole specifiche (art. 16 co. 3 D.Lgs. 472/1997).
  • La presenza di pagamenti non tracciabili, modalità anomale di riscossione (assegni cambiati allo sportello, prelievi in contanti elevati), dichiarazioni generiche del beneficiario e mancanza di corrispondenza con estratti conto costituiscono indici forti ai fini dell'accertamento.
  • In situazioni analoghe è prudente adottare comportamenti documentali e procedurali preventivi: contratti scritti con dettagli sulle prestazioni, pagamenti tracciabili, documentazione comprovante le attività promozionali svolte, riconciliazione contabile puntuale e separazione formale di attività e rapporti tra enti collegati.

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