Sentenza del 19/05/2020 n. 787 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Inammissibilità dell'impugnazione avverso estratti di ruolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile: il giudice ha ritenuto che l'agente della riscossione non abbia provato l'esistenza e la regolare notifica delle cartelle di pagamento. Inoltre è richiamato il principio per cui le eccezioni contro gli estratti di ruolo sono ammissibili solo se fondate su vizi propri dell'estratto; in assenza della prova dell'atto impugnato (la cartella), il ricorso non può essere accolto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di estratti di ruolo per cartelle di pagamento; la notifica delle cartelle era stata effettuata tramite raccomandata con operatore postale privato (Nexive) e non risultava ricevuta dal destinatario. Si contestava l'esistenza e la validità della notifica delle cartelle.
Norme richiamate
Art. 26 DPR 602/73
Secondo l'orientamento espresso nella sentenza, l'art. 26 è richiamato in relazione alla necessità che l'agente della riscossione dimostri l'esistenza e la regolare notifica degli atti (cartelle) che giustificano l'iscrizione a ruolo; la semplice spedizione tramite corriere/operatore privato non prova la notifica se non è dimostrata la ricezione.
Massime di principio
- Le impugnazioni contro estratti di ruolo richiedono che l'atto impositivo sottostante (es. cartella di pagamento) sia effettivamente esistente e validamente notificato: in mancanza di prova, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- La prova della notifica grava sull'agente della riscossione; l'uso di operatori postali privati (es. Nexive) non è di per sé prova sufficiente se non viene dimostrata la ricezione da parte del destinatario.
- Le eccezioni sollevate contro gli estratti di ruolo devono riguardare vizi propri dell'estratto; non è ammissibile contestare l'estratto per vizi dell'atto inesistente o non provato a ruolo.
- In situazioni simili è opportuno chiedere e verificare la documentazione probatoria dell'agente della riscossione (rapporti di consegna, ricevute, attestazioni di notifica) prima di procedere, e sollevare eccezioni procedurali qualora tale prova manchi.
- Se si è destinatari e non si è ricevuta la cartella, è utile produrre dichiarazioni e prove della mancata ricezione e chiedere al giudice l'esibizione degli atti da parte dell'agente della riscossione.
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