Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/05/2020 n. 3390 - Comm. Trib. Prov. Napoli

Massima n 183/2020 PROCESSO TRIBUTARIO - Giurisdizione - Ticket sanitario - Giurisdizione del giudice tributario - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

il ricorrente sosteneva che il c.d. "ticket sanitario" dovesse essere qualificato come tributo e pertanto fosse soggetto alla giurisdizione del giudice tributario; il giudizio verteva sulla natura giuridica del ticket e sulla conseguente competenza giurisdizionale

La decisione

la Corte ha ritenuto che, ai sensi del d.lgs. 29 aprile 1998, n. 124, i ticket sanitari si fondano su un rapporto sinallagmatico e sono collegati al costo sostenuto dal Servizio Sanitario Nazionale per erogare il servizio, non alla capacità contributiva del soggetto; essendo fissati in misura fissa e volti a ripartire i costi e a moderare l'uso dei servizi, vanno considerati prestazioni patrimoniali di natura non tributaria. Ne consegue l'insussistenza della giurisdizione del giudice tributario

Norme richiamate

  • d.lgs. 29 aprile 1998, n. 124

    i ticket sanitari, secondo la Corte, rientrano nella categoria delle prestazioni patrimoniali correlate al costo del servizio (rapporto sinallagmatico) e non costituiscono tributi fondati sulla capacità contributiva

Massime di principio

  • Se un prelievo è collegato direttamente al costo del servizio erogato e nasce da un rapporto sinallagmatico (scambio servizio-prestazione), è più probabile che si tratti di una prestazione patrimoniale non tributaria.
  • La fissazione di una misura fissa del pagamento, unitamente alla finalità di coprire costi e moderare l'uso del servizio, è un elemento indicativo della natura non tributaria della prestazione.
  • Quando l'obbligazione non è correlata alla capacità contributiva del soggetto, ma al costo del servizio, la giurisdizione del giudice tributario può essere esclusa; ricorsi dovranno essere indirizzati alle sedi amministrative o civili competenti.
  • Per impugnare la qualificazione occorre dimostrare elementi che colleghino il prelievo alla funzione fiscale generale (es. destinazione a copertura generale di spese pubbliche o calcolo in base alla capacità contributiva); in assenza di ciò la qualificazione come tributo è debole.
  • In caso di dubbi sulla natura dell'atto è utile verificare: la base giuridica della prestazione, la presenza di un rapporto corrispettivo con l'amministrazione, la modalità di determinazione dell'importo e la finalità perseguita dall'ente.
  • Nel contenzioso futuro, che punti a far riconoscere la natura tributaria di oneri simili, è necessario produrre prove concrete che il prelievo sia utilizzato per scopi fiscali generali o che sia modulato in relazione alla capacità contributiva dei soggetti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.