Sentenza del 18/05/2020 n. 3390 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Massima n 183/2020 PROCESSO TRIBUTARIO - Giurisdizione - Ticket sanitario - Giurisdizione del giudice tributario - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente sosteneva che il c.d. "ticket sanitario" dovesse essere qualificato come tributo e pertanto fosse soggetto alla giurisdizione del giudice tributario; il giudizio verteva sulla natura giuridica del ticket e sulla conseguente competenza giurisdizionale
La decisione
la Corte ha ritenuto che, ai sensi del d.lgs. 29 aprile 1998, n. 124, i ticket sanitari si fondano su un rapporto sinallagmatico e sono collegati al costo sostenuto dal Servizio Sanitario Nazionale per erogare il servizio, non alla capacità contributiva del soggetto; essendo fissati in misura fissa e volti a ripartire i costi e a moderare l'uso dei servizi, vanno considerati prestazioni patrimoniali di natura non tributaria. Ne consegue l'insussistenza della giurisdizione del giudice tributario
Norme richiamate
d.lgs. 29 aprile 1998, n. 124
i ticket sanitari, secondo la Corte, rientrano nella categoria delle prestazioni patrimoniali correlate al costo del servizio (rapporto sinallagmatico) e non costituiscono tributi fondati sulla capacità contributiva
Massime di principio
- Se un prelievo è collegato direttamente al costo del servizio erogato e nasce da un rapporto sinallagmatico (scambio servizio-prestazione), è più probabile che si tratti di una prestazione patrimoniale non tributaria.
- La fissazione di una misura fissa del pagamento, unitamente alla finalità di coprire costi e moderare l'uso del servizio, è un elemento indicativo della natura non tributaria della prestazione.
- Quando l'obbligazione non è correlata alla capacità contributiva del soggetto, ma al costo del servizio, la giurisdizione del giudice tributario può essere esclusa; ricorsi dovranno essere indirizzati alle sedi amministrative o civili competenti.
- Per impugnare la qualificazione occorre dimostrare elementi che colleghino il prelievo alla funzione fiscale generale (es. destinazione a copertura generale di spese pubbliche o calcolo in base alla capacità contributiva); in assenza di ciò la qualificazione come tributo è debole.
- In caso di dubbi sulla natura dell'atto è utile verificare: la base giuridica della prestazione, la presenza di un rapporto corrispettivo con l'amministrazione, la modalità di determinazione dell'importo e la finalità perseguita dall'ente.
- Nel contenzioso futuro, che punti a far riconoscere la natura tributaria di oneri simili, è necessario produrre prove concrete che il prelievo sia utilizzato per scopi fiscali generali o che sia modulato in relazione alla capacità contributiva dei soggetti.
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