Sentenza del 18/05/2020 n. 216 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Se gli elementi indiziari, unitariamente considerati, raggiungono la consistenza di presunzioni semplici idonee, in relazione ai requisiti di precisione, rilevanza e convergenza, a soddisfare il meccanismo logico di inferenza del fatto ignorato, nessun ulteriore elemento probatorio è richiesto ai fini del raggiungimento della prova - Sussiste - La prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto ad altri fonti di prova e costituisce una prova completa - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione di costi e di IVA dovuti all'utilizzo di fatture relative a operazioni in tutto o in parte inesistenti emesse da terzi (es. la ditta D. e l'ASD T.): elementi probatori raccolti dagli organi accertatori (commerci svolti negli stessi locali da altra impresa, cessione di beni tra le società, incoerenze nei partitari, mancata indicazione degli incassi e delle modalità di pagamento, mancanza di tracciabilità bancaria, sproporzione degli importi, assenza di contratto o di controprestazione per sponsorizzazioni). Questione processuale sul riparto dell'onere della prova e sulla validità delle presunzioni semplici come prova dell'inesistenza delle operazioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Amministrazione finanziaria riformando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto gli elementi indiziari, unitariamente considerati, sufficienti a dimostrare l'inesistenza delle operazioni contestate e la non deducibilità dei relativi costi (compresa la qualificazione come spesa pubblicitaria delle sponsorizzazioni ai sensi dell'art. 90, comma 8). Ha quindi confermato l'accertamento e ha condannato la società al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio (liquidate in euro 3.000,00 per ciascun grado, oltre accessori).
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21
La fattura è, di norma, documento idoneo a rappresentare il costo e a legittimare la detrazione IVA; tuttavia l'Amministrazione può contestarne la genuinità e fornire elementi per dimostrare l'inesistenza dell'operazione.
Legge n. 289/2002, art. 90, comma 8
Introduce una presunzione legale (assoluta in giurisprudenza consolidata) circa la natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche, se sussistono congiuntamente i requisiti previsti (categoria dilettantistica, limite di spesa, effettiva attività promozionale come controprestazione).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (numerose ordinanze e sentenze)
es. Cass. 6 giugno 2012, n. 9108; Cass. 5 luglio 2018, n. 17619; Cass. 12 dicembre 2005, n. 27341; Cass. 14 gennaio 2015, n. 428
La prova dell'inesistenza delle operazioni può essere fornita dall'Amministrazione anche mediante presunzioni semplici purché, unitariamente, rispettino i requisiti di precisione, rilevanza e convergenza. Le scritture formali o la sola esibizione delle fatture non sono in sé idonee a escludere la possibilità che esse siano fittizie.
Massime di principio
- Le presunzioni semplici, se organiche e dotate dei requisiti di precisione, rilevanza e convergenza, possono costituire prova sufficiente dell'inesistenza di operazioni; il giudice può fondare il proprio convincimento anche esclusivamente su di esse.
- L'onere di provare che una fattura rappresenta un'operazione reale grava sull'Amministrazione quando contesta la genuinità del documento; il contribuente non è tenuto a dimostrare l'effettività delle operazioni salvo che dall'istruttoria emerga la necessità di specificare l'attribuzione delle operazioni tra soggetti legati (es. in presenza di commistione di attività tra più società).
- La sola regolarità formale delle scritture contabili o l'esibizione della fattura non sono di per sé idonee a confutare l'accertamento quando sussistono indizi gravi (mancata tracciabilità dei pagamenti, incongruenze nei partitari, sproporzione degli importi, mancanza di contratti o di controprestazioni nei casi di sponsorizzazione).
- In presenza di commistione gestionale o di rapporti stretti tra più entità che svolgono la stessa attività, il contribuente deve fornire elementi concreti che dimostrino l'effettiva attribuzione delle operazioni alla specifica entità (se vuole sottrarre operazioni all'accertamento rivolto alla società verificata).
- Per le sponsorizzazioni a favore di ASD la presunzione di natura pubblicitaria può determinare l'infondatezza della deducibilità se non è provata l'effettiva controprestazione promozionale; pertanto è fondamentale conservare contratti, prove dell'attività promozionale svolta e tracciabilità dei pagamenti.
- Pratiche difensive consigliate: documentare puntualmente la fornitura del servizio (contratti, ordini, report di lavoro, fotografie, dichiarazioni dettagliate dei beneficiari), conservare evidenze di pagamento tracciabili (bonifici, quietanze bancarie), produrre prove della controprestazione nelle sponsorizzazioni e mantenere contabilità separata e documentazione che chiarisca attribuzioni tra soggetti collegati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 mag 2020Sentenza del 18/05/2020 n. 217 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 18 mag 2020Sentenza del 18/05/2020 n. 312 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 18 mag 2020Sentenza del 18/05/2020 n. 3390 - Comm. Trib. Prov. Napoli
- Sentenza · 18 mag 2020Sentenza del 18/05/2020 n. 3393 - Comm. Trib. Prov. Napoli
- Sentenza · 19 mag 2020Sentenza del 19/05/2020 n. 787 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
- Sentenza · 19 mag 2020Sentenza del 19/05/2020 n. 784 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →