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Sentenza

Sentenza del 18/05/2020 n. 312 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Imposta sul reddito delle società ( IRES) - Elementi passivi - Interessi ed oneri - Strumento cd. "derivato" - Deducibilità - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità degli oneri derivanti da un contratto "DI INTEREST RATE SWAP VARIABILE PROTETTO". L'Amministrazione finanziaria aveva ricondotto gli oneri derivanti dal derivato al calcolo degli interessi e quindi al test di deducibilità di cui all'art. 96 del d.P.R. 917/1986 (limitazione al 30% del ROL), negandone la piena deducibilità. La ricorrente sosteneva che lo swap non era correlato a una posizione debitoria finanziata e, pertanto, non doveva rientrare nel perimetro dell'art. 96 e gli oneri dovevano essere interamente dedotti nel reddito d'impresa.

La decisione

Il giudice ha dato ragione alla ricorrente. Ha ritenuto che un contratto derivato non correlato a una posizione debitoria (ossia non riconducibile a un'operazione di finanziamento né finalizzato a copertura di un debito esistente) non deve essere incluso nel calcolo degli oneri finanziari soggetti al limite di cui all'art. 96 TUIR. Di conseguenza gli oneri connessi allo swap non correlato sono stati esclusi dal test del 30% del ROL e ammessi in deduzione integrale ai fini IRES. Il principio delineato richiede però un'analisi caso per caso: se il derivato è effettivamente strumentale o connesso a una posizione indebitata, gli oneri rientrano nel perimetro dell'art. 96 e sono soggetti alla limitazione.

Norme richiamate

  • art. 96 d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    L'art. 96, applicato per limitare la deducibilità degli oneri finanziari fino al 30% del ROL, va interpretato come riferito agli oneri connessi a operazioni di finanziamento/posizioni debitorie. Gli oneri derivanti da strumenti derivati devono essere ricompresi nel perimetro dell'art. 96 solo se risultano correlati a una posizione di indebitamento (finalità di copertura o diretta connessione con un finanziamento). Se manca tale correlazione, detti oneri non partecipano al test di deducibilità e possono essere dedotti integralmente.

Massime di principio

  • Per decidere se un onere da derivato rientra nell'art. 96 occorre accertare la correlazione economica tra lo strumento derivato e una posizione debitoria: coincidenza di notional, scadenze, finalità documentata e destinazione dei flussi sono elementi decisivi.
  • Se il derivato è strumentale alla copertura di un finanziamento (hedging), i relativi oneri vanno inclusi nel perimetro degli oneri finanziari soggetti alla limitazione del 30% del ROL.
  • Se il derivato è autonomo rispetto a finanziamenti (operazione speculativa, gestione del rischio non connessa a debiti o finalità di investimento diversa), i suoi oneri non devono essere computati nel test di cui all'art. 96 e sono deducibili integralmente.
  • Documentazione e sostanza economica sono fondamentali: contratti, scopi indicati, allineamento tra notional/tenor e debito, e documenti di processo (policy di risk management, verbali, marcatura a mercato) servono a provare o smentire la correlazione.
  • Il contribuente dovrebbe formalizzare la finalità dell'operazione (copertura vs. trading) e mantenere evidenze che giustifichino la qualificazione fiscale per ridurre il rischio di disconoscimento da parte dell'Amministrazione.
  • In presenza di posizioni ibride o complesse, la qualificazione può dipendere dalla prevalenza della sostanza economica: anche se formalmente collegato, un derivato può essere considerato non correlato se non esiste effettiva copertura del rischio derivante da un debito.

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