Cassazione Civile, Ordinanza n. 18554/2023 del 30/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Un soggetto straniero ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva respinto la sua impugnazione contro il provvedimento del Questore di Roma di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Nel giudizio di legittimità la controparte non ha svolto difese. La Corte ha rilevato però che il ricorrente non aveva depositato alcun atto relativo al procedimento notificatorio del ricorso; per tale ragione la notificazione è stata considerata inesistente e il ricorso dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, ritenendo inesistente la notifica in mancanza di deposito di atti che dimostrassero il relativo procedimento notificatorio. Non ha pronunciato sulle spese, perché la parte intimata non ha svolto attività difensiva. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del t.u. spese di giustizia, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia
la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, se dovuto, il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già previsto per il ricorso
art. 13, comma 1-bis, t.u. spese di giustizia
viene richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorrente deve dimostrare il regolare perfezionamento della notificazione del ricorso mediante il deposito della documentazione relativa al procedimento notificatorio; in difetto, la notifica può essere qualificata come inesistente con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
- L'assenza di difese della parte intimata esclude la pronuncia sulle spese processuali, salvo attività difensiva utile a giustificarne la liquidazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso legittima, se dovuto, l'applicazione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 t.u. spese di giustizia.
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