Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 34754/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna già pronunciata in appello per il reato di evasione, con applicazione della recidiva non sindacata utilmente in sede di legittimità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per evasione; il ricorso per cassazione deduceva un vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva. La censura sosteneva, in sostanza, che la recidiva fosse stata mal valutata o applicata in modo non adeguatamente motivato. La Corte rileva però che il motivo riproduceva contestazioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, i quali avevano valorizzato numerosi e allarmanti precedenti penali, ritenuti indicativi di una maggiore pericolosità sociale dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.

    È il reato oggetto della sentenza impugnata; la Corte non entra nel merito della responsabilità, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 385 c.p.

    La condanna di merito riguarda il delitto di evasione.

  • recidiva

    L'applicazione della recidiva è stata ritenuta correttamente motivata sulla base dei numerosi precedenti penali e della maggiore pericolosità sociale dell'imputato.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese in modo congruo e logicamente corretto dai giudici di merito.
  • La motivazione sull'applicazione della recidiva è adeguata quando il giudice valorizza i precedenti penali dell'imputato in termini di maggiore pericolosità sociale, senza che il ricorso offra argomenti nuovi o specifici idonei a scardinare tale valutazione.
  • In sede di legittimità non è sufficiente lamentare genericamente un vizio di motivazione sulla recidiva se la sentenza impugnata dà conto, con argomenti giuridicamente corretti, delle ragioni della sua applicazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.