Cassazione Penale, Ordinanza n. 34754/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna già pronunciata in appello per il reato di evasione, con applicazione della recidiva non sindacata utilmente in sede di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per evasione; il ricorso per cassazione deduceva un vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva. La censura sosteneva, in sostanza, che la recidiva fosse stata mal valutata o applicata in modo non adeguatamente motivato. La Corte rileva però che il motivo riproduceva contestazioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, i quali avevano valorizzato numerosi e allarmanti precedenti penali, ritenuti indicativi di una maggiore pericolosità sociale dell'imputato.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.
È il reato oggetto della sentenza impugnata; la Corte non entra nel merito della responsabilità, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del ricorso.
art. 385 c.p.
La condanna di merito riguarda il delitto di evasione.
recidiva
L'applicazione della recidiva è stata ritenuta correttamente motivata sulla base dei numerosi precedenti penali e della maggiore pericolosità sociale dell'imputato.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese in modo congruo e logicamente corretto dai giudici di merito.
- La motivazione sull'applicazione della recidiva è adeguata quando il giudice valorizza i precedenti penali dell'imputato in termini di maggiore pericolosità sociale, senza che il ricorso offra argomenti nuovi o specifici idonei a scardinare tale valutazione.
- In sede di legittimità non è sufficiente lamentare genericamente un vizio di motivazione sulla recidiva se la sentenza impugnata dà conto, con argomenti giuridicamente corretti, delle ragioni della sua applicazione.
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