Cassazione Civile, Ordinanza n. 31053/2022 del 20/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
Un professionista aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo del compenso relativo a un incarico di progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione di un immobile commissionato da una società. La società si era opposta e aveva proposto domanda riconvenzionale di risarcimento, sostenendo che errori progettuali e direttivi del tecnico avessero provocato l'inidoneità statica della copertura in legno lamellare, ritardi nell'esecuzione, aumento dei costi e necessità di incaricare altro tecnico. In primo grado il tribunale aveva ritenuto non provata tempestivamente l'attività professionale per parte documentale, ma aveva riconosciuto errori e danno, condannando il professionista al risarcimento. La corte d'appello, invece, aveva valorizzato una consulenza tecnica d'ufficio svolta in appello, fondata anche su documenti esaminati dal consulente, e aveva ritenuto provata l'opera svolta dal professionista e insussistenti i danni, revocando il decreto ingiuntivo solo in parte e condannando la società al pagamento del residuo compenso. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: il primo per violazione delle regole su onere della prova, valutazione della prova e limiti dell'attività del c.t.u., deducendo che la corte territoriale aveva basato la decisione su documenti non tempestivamente prodotti e arbitrariamente acquisiti dal consulente; il secondo per vizio di motivazione apparente; il terzo per omesso esame di un fatto decisivo. Il controricorrente ha eccepito anche il difetto di procura, eccezione respinta dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la decisione di appello non fosse conforme ai principi affermati dalle Sezioni Unite in tema di consulenza tecnica d'ufficio: il c.t.u. può acquisire documenti anche non prodotti dalle parti solo se necessari a rispondere ai quesiti e purché non servano a provare fatti principali che restano a carico delle parti; l'acquisizione e l'uso di documenti per dimostrare fatti principali al di fuori delle preclusioni e del principio dispositivo comportano nullità. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello, in diversa composizione, che dovrà verificare quali documenti fossero tempestivamente prodotti e legittimamente utilizzabili dal c.t.u. e quali invece fossero stati impropriamente acquisiti. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2967 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'onere della prova; la Corte riafferma che i fatti principali posti a fondamento di domanda ed eccezioni restano a carico delle parti.
art. 194 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte collega la consulenza tecnica ai limiti delle indagini commesse e al contraddittorio delle parti.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte sottolinea che il consulente non può supplire alla prova dei fatti principali oltre il perimetro delle allegazioni delle parti.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ribadisce che la valutazione della prova deve avvenire nel rispetto del principio dispositivo e dei limiti del materiale probatorio acquisibile.
art. 345 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle preclusioni istruttorie in appello; la Corte precisa però che tali preclusioni non si applicano automaticamente alle attività del c.t.u., entro i limiti indicati dalle Sezioni Unite.
art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
Richiamato nel riepilogo del primo grado per la tardività della produzione documentale destinata alla consulenza tecnica.
art. 132 c.p.c.
Richiamato come motivo di ricorso assorbito.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato come motivo di ricorso assorbito.
art. 161 c.p.c.
Richiamato per affermare che la violazione dei principi sul potere del c.t.u. può integrare nullità assoluta rilevabile d'ufficio o comunque motivo di impugnazione.
Massime di principio
- In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente può accertare e acquisire documenti anche non prodotti dalle parti solo nei limiti dei quesiti ricevuti, del contraddittorio e purché non sia chiamato a provare fatti principali che restano soggetti all'onere di allegazione e prova delle parti.
- L'acquisizione da parte del c.t.u. di elementi destinati a provare fatti principali non dedotti o non tempestivamente introdotti viola il principio della domanda e il principio dispositivo, ed è fonte di nullità.
- Le preclusioni istruttorie che gravano sulle parti non si applicano automaticamente all'attività del consulente tecnico; tuttavia il consulente non può supplire all'inerzia probatoria delle parti sui fatti costitutivi o estintivi principali della domanda o delle eccezioni.
- Se la decisione di merito fonda l'accertamento su documenti impropriamente acquisiti e utilizzati dal c.t.u. per dimostrare fatti principali, la sentenza è cassabile con rinvio per nuovo esame del materiale istruttorio legittimamente utilizzabile.
- La procura apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione è speciale per sua natura e non richiede un espresso richiamo al giudizio di legittimità, purché sia riferibile al rappresentante della parte e al procedimento in corso.
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