Cassazione Penale, Sentenza n. 2519/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 04/10/2021 della Corte d'Appello di Milano che, nel giudicare in rinvio, ha riconosciuto la continuazione 'esterna' tra i reati per cui Saimir era stato giudicato in questo procedimento (furto in abitazione, tentato furto e minaccia) e un precedente furto in abitazione già giudicato con sentenza del 22/12/2010. Il ricorrente deduce erronea applicazione di legge, contestando l'individuazione del reato più grave posto a base della continuazione e l'eccessiva quantificazione dell'aumento di pena relativo al reato satellite (aumento quantificato in 9 mesi di reclusione ed euro 252 di multa prima della riduzione per il rito). La difesa osservava inoltre che la pena già inflitta per il precedente reato sarebbe risultata superiore a quella del capo indicato come più grave.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice del rinvio circa la sussistenza della continuazione 'esterna' e la scelta del fatto indicato come più grave (capo a) della sentenza del Tribunale di Monza del 13/05/2013), richiamando il principio di diritto delle Sezioni Unite n. 25939/2013. Ha inoltre ritenuto non applicabile l'art. 187 c.p.p. (norma dell'esecuzione) alla fase di cognizione propria della continuazione esterna e ha considerato legittima la quantificazione della pena per il reato satellite come esercizio di discrezionalità guidata ai sensi dell'art.133 c.p. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. La pena complessiva, come determinata dalla Corte di Appello in sede di rinvio, è risultata in anni 1 e mesi 6 di reclusione e euro 500,00 di multa (con l'aumento satellite quantificato in 9 mesi e euro 252 prima delle riduzioni).
Norme richiamate
art. 187 cod. proc. pen.
Norma riferita alla fase esecutiva basata sulla quantificazione della pena; la Corte ha ritenuto che non sia applicabile quando si discute di continuazione 'esterna' in cui uno dei procedimenti è ancora in cognizione.
art. 133 cod. pen.
Disciplina la discrezionalità guidata del giudice nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione sulla quantificazione della pena per il reato satellite rientri in tale ambito e sia quindi sindacabile in Cassazione solo per vizi di legittimità evidenti.
Sez. Un. n. 25939/2013 (rv 255347)
Sez. Un. n. 25939 del 28.2.2013, rv 255347
Principio secondo cui, nel reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto sulla base della pena edittale prevista e in rapporto alle circostanze concrete delle singole fattispecie, con possibile giudizio comparativo; principio applicato dalla Corte per individuare il capo più grave.
Massime di principio
- In caso di continuazione 'esterna' non si applicano automaticamente le regole dell'esecuzione (art.187 c.p.p.); bisogna valutare la situazione in sede di cognizione, poiché uno dei procedimenti è ancora pendente.
- L'individuazione della violazione più grave ai fini della continuazione si effettua in astratto, considerando la pena edittale e le circostanze concrete di ciascun fatto (Sez. Un. 25939/2013); non basta confrontare le sole pene già inflitte.
- La determinazione dell'aumento di pena per il reato satellite rientra nella discrezionalità guidata del giudice (art.133 c.p.); la Cassazione sindaca tale valutazione solo per vizi di motivazione o errori di diritto.
- Se le fattispecie appaiono di pari gravità, il giudice deve motivare la scelta del fatto posto a base della continuazione con riferimento alle specifiche circostanze del caso; una motivazione articolata riduce le chances di successo in Cassazione.
- Per impugnare con successo la scelta del reato più grave o la quantificazione dell'aumento di pena è necessario dimostrare un errore di diritto, un travisamento evidente dei fatti o una motivazione manifestamente illogica.
- Il rigetto del ricorso per cassazione comporta di regola la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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