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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42489/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione volto a censurare la sentenza della Corte d'appello per violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione della prova indiziaria (art. 2 d.lgs. n. 74/2000 e art. 197 c.p.p.). Il difensore sosteneva che gli elementi probatori valorizzati dalla Corte di merito potevano ricevere una plausibile lettura alternativa: la discrepanza tra attività indicata in fattura e oggetto sociale non dimostra l'inesistenza della prestazione; la cessazione della partita IVA del fornitore, l'assenza di personale o di struttura, o il mancato versamento di imposte da parte del fornitore attengono alla sua sfera personale e non provano la fittizietà; pagamenti parziali e l'esistenza di risorse nella società committente rendono plausibile che le prestazioni siano state effettivamente rese; richiamata anche la giurisprudenza CJEU (causa C-324/11) per sostenere l'irrilevanza della revoca di licenza ai fini della detrazione IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando implicitamente la condanna pronunciata in primo grado e confermata in appello per il delitto relativo all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ai fini dell'evasione dell'IVA (art. 2 d.lgs. n. 74/2000). La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse logica e immune da errori di diritto tali da giustificare il sindacato di legittimità. È stata ritenuta corretta la valutazione degli elementi indiziari convergenti (tra cui e-mail riconducibili al titolare della Caja Service, disparità tra oggetto sociale e causali di fattura, cessazione dell'attività del fornitore prima delle fatture, assenza di dipendenti e struttura, mancata presentazione di dichiarazioni fiscali, sproporzione degli importi e mancato pagamento delle fatture). La Corte ha inoltre affermato che la consapevolezza del meccanismo fraudolento (dolo) poteva essere desunta dagli stessi elementi, in particolare dalle e-mail. Per il ricorso inammissibile è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen. (comma finale)

    Richiamata nella formulazione del capo di imputazione per la partecipazione ad un medesimo disegno criminoso; usata come riferimento alla responsabilità penale in concorso

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma sul delitto relativo all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ai fini dell'evasione dell'IVA; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari fossero sufficienti a dimostrare l'uso di fatture fittizie e la consapevolezza dell'imputato

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma richiamata in relazione al capo B) (contestazione a cui il Tribunale aveva assolto l'imputato); la Corte d'appello e la Cassazione non hanno ritenuto provata la fattispecie relativa a quel capo

  • art. 197 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in ordine ai canoni di valutazione della prova indiziaria; la Corte di cassazione ha ribadito che la sua verifica è limitata a riscontrare la logica e l'adeguatezza della motivazione del giudice di merito, non a rielaborare gli elementi probatori

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma citata in relazione alla redazione della requisitoria del Pubblico Ministero; uso formale per indicare il documento presentato dal P.G.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la statuizione delle spese e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, previa verifica dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Corte di giustizia dell'Unione Europea, causa C-324/11

    C-324/11 (sent. 6 settembre 2012)

    Richiamata dalla difesa per sostenere che la revoca della licenza del cedente non può limitare il diritto alla detrazione IVA; la Corte di cassazione ha ritenuto che tale principio fosse strumentalmente invocato e non direttamente idoneo a scalfire la valutazione probatoria sul dolo e sulla fittizietà delle operazioni

Massime di principio

  • La Corte di cassazione esercita un sindacato limitato sulla valutazione dei fatti: può censurare solo carenze manifeste, macroscopiche e di logica nella motivazione del giudice di merito, non proporre una rivalutazione degli elementi probatori né adottare una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Un insieme convergente di elementi indiziari (comunicazioni e-mail riconducibili al fornitore, discrepanze tra oggetto sociale e causali di fattura, cessazione dell'attività del fornitore, assenza di struttura e dipendenti, mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali, sproporzione degli importi e mancato pagamento delle fatture) può legittimamente portare a ritenere l'inesistenza delle operazioni e la fittizietà delle fatture.
  • La prova del dolo può essere desunta da elementi concreti che dimostrino l'adesione al meccanismo fraudolento; non è necessaria la prova diretta se gli indizi, letti nel loro complesso, sono idonei a fondare il convincimento del giudice di merito.
  • La formulazione di spiegazioni alternative plausibili dal difensore non è sufficiente, davanti alla Corte di cassazione, a rovesciare una motivazione logica del giudice di merito: solo l'evidenza di un vizio motivazionale macroscopico giustifica l'intervento di legittimità.
  • L'invocazione di principi di diritto comunitario (es. decisioni CJEU) può essere rilevante, ma non può neutralizzare una valutazione probatoria fondata su fatti concreti che dimostrino la partecipazione al meccanismo evasivo.
  • In caso di ricorso inammissibile non gravato da assenza di colpa nella sua proposizione, è possibile l'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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