Sentenza n. 15355/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto Ministeriale prot. n. 119 del 15 giugno 2023 nella parte in cui all’art. 9, comma 1, dispone testualmente che “In applicazione dell’articolo 5, comma 13 e seguenti del decreto-legge, prima di procedere alle operazioni di cui all’articolo 3, i dirigenti degli uffici territorialmente competenti provvedono ad inserire in un secondo elenco aggiuntivo alla prima fascia delle GPS coloro che sono inclusi nella prima fascia con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero. Sono altresì inclusi nel secondo elenco aggiuntivo, anche coloro che abbiano presentato istanza di inserimento nel primo elenco aggiuntivo, di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 17 marzo 2023, n. 51, con riserva di riconoscimento del titolo estero di abilitazione o di specializzazione sul sostegno. Gli aspiranti di cui ai periodi precedenti sono inseriti nel secondo elenco aggiuntivo sulla base dell’ordine di priorità spettante in graduatoria previsto dalla disciplina delle GPS”; - di ogni altro atto e/o provvedimento connesso preordinato e conseguenziale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 19/9/2023: - delle graduatorie ADMM e ADSS, pubblicate dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Benevento con decreto prot. n. -OMISSIS- del 17/7/2023, nella parte in cui il ricorrente viene inserito in coda rispetto ai candidati con titolo specifico sul sostegno conseguito in Italia (inseriti per primi) e quelli che hanno inserito quest'anno il titolo conseguito in Italia – (inseriti nei cd Elenchi Aggiuntivi); -di ogni altro atto e/o provvedimento connesso preordinato e conseguenziale, ivi compreso, in parte qua, l'art. 9 co 2 del DM 119/23 e il decreto prot. n. -OMISSIS- del 17/7/2023 dell'USR Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Benevento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che le disposizioni impugnate erano state sostituite da una nuova disciplina pienamente satisfattiva dell’interesse del ricorrente. Non ha quindi esaminato nel merito le censure rivolte al decreto ministeriale e alle graduatorie. Spese compensate tra le parti.
Atto impugnato: decreto ministeriale n. 119 del 2023, nella parte in cui ha previsto l’inserimento in un secondo elenco aggiuntivo in coda alla prima fascia delle GPS dei candidati con titolo estero di abilitazione o specializzazione sul sostegno, e graduatorie ADMM e ADSS della provincia di Benevento nella parte in cui il ricorrente è stato collocato in coda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale n. 119 del 2023, indicato nel ricorso come del 15 giugno e descritto nella narrativa come del 5 giugno, nella parte in cui, recependo l’art. 5, comma 13, del d.l. n. 44/2023, disponeva l’inserimento dei candidati con titolo estero di abilitazione o specializzazione sul sostegno, anche se già inclusi nella prima fascia con riserva di riconoscimento, in un secondo elenco aggiuntivo alla prima fascia delle GPS. Contestava inoltre, con motivi aggiunti, le graduatorie ADMM e ADSS per la provincia di Benevento, pubblicate il 17 luglio 2023, perché collocato in coda ai candidati con titolo conseguito in Italia, compresi quelli inseriti negli elenchi aggiuntivi. In prossimità dell’udienza il ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere, deducendo che disposizioni regolamentari sopravvenute avevano eliminato i secondi elenchi aggiuntivi in coda alla prima fascia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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