Sentenza del 06/10/2021 n. 1227 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Tizio ha impugnato gli estratti di ruolo relativi a tre cartelle di pagamento (n. 0992013000035272000, n. 09920140005491454000, n. 09920150005351634000) deducendo: a) mancata notificazione delle cartelle, in quanto ne sarebbe venuto a conoscenza solo tramite l'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario; b) prescrizione quinquennale dei crediti (IVA e IRPEF) posti a base delle cartelle.
La decisione
L'appello è stato respinto. Il giudice ha ritenuto ammissibile l'impugnazione promossa tramite l'estratto di ruolo in quanto strumento che ha reso noto al contribuente l'esistenza delle cartelle, ma ha accertato l'avvenuta e regolare notificazione delle singole cartelle sulla base della documentazione prodotta dall'Agente della riscossione (avvisi di ricevimento, deposito nell'ultima casa comunale nota per irreperibilità, relata del messo e raccomandata informativa). Inoltre il giudice ha rilevato che il contribuente aveva chiesto e ottenuto la rateizzazione e aveva effettuato pagamenti, fatti compatibili con il riconoscimento del debito e con l'interruzione della prescrizione. Infine la Corte ha ritenuto inapplicabile il termine quinquennale invocato dal ricorrente, affermando che i crediti tributari (IRPEF, IVA) sono soggetti al termine ordinario decennale di prescrizione (art. 2946 c.c.). Conseguentemente è stata confermata la sentenza di primo grado e Tizio è stato condannato alle spese (€1.000,00 oltre accessori).
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19
La previsione sull'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non esclude, in una lettura costituzionalmente orientata, la possibilità di impugnare l'atto precedente non notificato anche prima, quando il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza dell'atto (es. tramite estratto di ruolo).
DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
Richiamato come norma che consente procedure speciali di notificazione (cito il riferimento all'uso del deposito nella casa comunale per irreperibilità), utilizzata per giustificare la regolare notificazione della cartella in caso di trasferimento a ignoto indirizzo.
D.P.R. n. 602/1973, art. 26, comma 1 (richiamato)
La prova del perfezionamento della notifica della cartella esattoriale può essere data mediante avviso di ricevimento; non è necessario produrre la copia integrale della cartella se è dimostrato l'invio e la ricezione.
Codice di procedura civile, art. 140
Richiamato in relazione alle formalità che il messo deve osservare nella constatatio d'assenza del destinatario e nell'invio della raccomandata informativa (notifica a mani proprie del destinatario dopo il rito previsto).
Codice civile, art. 1335
Riferimento alla presunzione di conoscenza degli atti una volta pervenuti all'indirizzo del destinatario; la presunzione è superabile solo dimostrando l'impossibilità di prenderne cognizione senza propria colpa.
Codice civile, art. 2946
Riconosciuto come termine ordinario decennale di prescrizione applicabile ai crediti tributari erariali (IRPEF, IVA) una volta divenuti definitivi, pertanto incompatibile l'eccezione di prescrizione quinquennale per tali tributi.
Codice civile, art. 2948, n. 4
Richiamato come norma che prevede il termine quinquennale per le prestazioni periodiche, ma il giudice ha escluso la sua applicabilità ai crediti tributari che non sono considerati prestazioni periodiche.
Legge n. 335/1995, art. 3, comma 9
Citata come esempio di norma che può derogare al termine ordinario di prescrizione (qui richiamata per i contributi previdenziali), a dimostrazione che, in mancanza di una specifica disposizione di legge, si applica il termine decennale.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo che porta a conoscenza il contribuente dell'esistenza di una cartella consente l'impugnazione della cartella stessa: l'azione va qualificata come impugnazione della cartella conosciuta tramite estratto e non come impugnazione dell'estratto in quanto documento.
- L'onere della prova della regolare notificazione grava sull'Amministrazione/resistente; la produzione dell'avviso di ricevimento, della relata del messo o del deposito nella casa comunale è in genere idonea a provare la notificazione.
- La produzione in copia degli atti da parte dell'Agente della riscossione è sufficiente a dimostrare la notifica salvo che il contribuente contesti la conformità con l'originale in modo chiaro e circostanziato; contestazioni generiche non sono efficaci.
- La richiesta e l'accoglimento di una rateizzazione, nonché i pagamenti effettuati, possono configurare un riconoscimento del debito che interrompe la prescrizione e rende inconciliabile l'affermazione di non aver ricevuto la cartella.
- I crediti tributari erariali (IRPEF, IVA, ecc.) definitivi sono soggetti di regola al termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.; la prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche non si applica salvo espressa disposizione di legge.
- Se si contesta la notifica, è strategico chiedere all'Amministrazione la produzione degli avvisi di ricevimento, delle relazioni del messo o degli atti di deposito nella casa comunale; in mancanza di prova adeguata, la contestazione può avere esito favorevole.
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