Cassazione Penale, Sentenza n. 39444/2025 del 05/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 18/06/2025 che aveva rigettato la sua istanza di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, della detenzione domiciliare. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi degli artt. 47 e 47-ter ord. pen.: il Tribunale avrebbe fondato il rigetto su mere intuizioni e sul rischio di recidiva desunto dalla gravità dei reati e da precedenti penali, omettendo di considerare che i reati erano del 2012 e 2017 senza ulteriori reati successivi, la relazione positiva dei servizi sociali (inserimento in nucleo familiare solido e attività lavorativa), lo stato di invalidità (74% con pensione) e che la motivazione sul diniego della detenzione domiciliare era inesistente.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato i principi di diritto sui criteri prognostici per l'affidamento in prova (valutazione concreta dei precedenti, della condotta successiva, delle informazioni dei servizi sociali e dell'Uepe, senza presumere automaticamente inaffidabilità per la gravità del reato o per precedenti). Ha ritenuto la motivazione del Tribunale apparente e insufficiente, in particolare per non aver adeguatamente valutato gli elementi positivi della relazione Uepe e per l'assenza di qualsiasi motivazione sul diniego della detenzione domiciliare. Per questi vizi ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per un nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
Regola i criteri per l'applicazione delle misure alternative; il giudice deve compiere una valutazione prognostica concreta basata su reato, precedenti, condotta successiva, pendenze, informazioni di polizia e risultati dell'indagine socio-familiare/Uepe.
art. 47-ter ord. pen.
Disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; deve essere valutata la ragionevole prognosi di reinserimento sociale e la decisione deve essere adeguatamente motivata rispetto agli elementi positivi e negativi emersi dall'istruttoria.
Massime di principio
- Per l'accoglimento dell'affidamento in prova la valutazione è prognostica: conta soprattutto la condotta e la situazione successiva ai fatti, non solo la gravità del reato o i precedenti.
- La relazione dell'Uepe e le informazioni dei servizi sociali, pur non vincolanti, devono essere apprezzate e motivatamente valutate dal giudice nella decisione.
- La mera richiamata astratta ai precedenti o alla gravità del reato non è sufficiente: il rigetto richiede motivazione concreta che spieghi perché gli elementi positivi non compensano il rischio residuo.
- L'assenza di confessione non può, di per sé, legittimare una prognosi negativa sulla pericolosità o sul ravvedimento dell'interessato.
- Se è chiesta misura alternativa in subordine (es. detenzione domiciliare), il giudice deve motivare specificamente anche il diniego di quella richiesta subordinata.
- Vizi di motivazione rilevanti comportano l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio per nuovo esame, lasciando al giudice di merito la valutazione concreta conformemente ai criteri indicati.
- In casi simili è utile documentare e produrre elementi aggiornati su assenza di reati successivi, inserimento familiare, attività lavorativa e stato di salute (es. invalidità e pensione) perché tali elementi hanno rilievo prognostico.
Testo integrale
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