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Sentenza

Sentenza n. 1750/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 60/2024 emessa in data 6 febbraio 2024 dal Tribunale di Lodi.

Giustizia amministrativa202503748

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Lodi che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Lodi n. 60/2024, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato e aveva condannato il Ministero a provvedere mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Il Ministero non aveva spontaneamente eseguito la pronuncia. Il TAR ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per genericità e inidoneità della procura alle liti. La procura era stata redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, con sottoscrizioni autografe della parte e del difensore, e successivamente trasmessa in copia informatica insieme al ricorso notificato via PEC. Essa non indicava il Tribunale adito, gli estremi della sentenza da eseguire, la parte resistente né la data del rilascio. La ricorrente non era presente in camera di consiglio tramite il proprio difensore. Il Collegio ha inoltre esaminato, escludendola, la possibilità di sanatoria del vizio mediante rinnovazione della procura o concessione dell'errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. richieda una procura speciale idonea a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria. L'eccezione prevista per la procura apposta in calce o a margine del ricorso, nella quale la specialità può desumersi dal contesto documentale unitario, non è stata estesa alla procura cartacea separata depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale. Il deposito telematico congiunto non garantisce né la consapevolezza del mandante circa il contenuto dell'atto né la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il TAR ha valorizzato il principio enunciato dall'Adunanza plenaria n. 11/2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso, non alla sua notificazione o al deposito. Ha inoltre escluso la sanabilità del difetto ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato concesso neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., poiché la pronuncia dell'Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti, sicché la parte avrebbe potuto adottare l'opzione più prudente. Il Collegio ha ritenuto non necessaria una specifica comunicazione ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., in quanto il difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio e aveva implicitamente rinunciato al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    La procura del difensore deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare oggetto della controversia, parti contendenti e autorità davanti alla quale il ricorso è proposto.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La qualificazione telematica della procura separata come apposta in calce all'atto non elimina l'esigenza che la procura contenga elementi sufficienti a individuare la specifica controversia e non dimostra, da sola, la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina propria del processo amministrativo sulla necessaria esistenza della procura speciale al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La possibilità di regolarizzazione della procura non opera quando la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità che deve sussistere ab origine.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte, ed è esclusa quando esistevano indirizzi interpretativi alternativi tra i quali la parte avrebbe potuto scegliere quello più prudente.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'obbligo di avviso sulla questione rilevata d'ufficio opera quando la questione emerge dopo il passaggio in decisione; secondo il richiamato orientamento, non è necessario se i difensori non sono presenti all'udienza o alla camera di consiglio.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    La norma individua la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario di cui si chiedeva l'ottemperanza.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Le disposizioni sono richiamate a sostegno della necessità, nel processo amministrativo, della difesa tecnica e della conseguente esigenza di una procura speciale correttamente predisposta.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la procura speciale deve indicare elementi idonei a individuare la specifica controversia, comprese, in funzione del caso concreto, l'autorità giudiziaria, l'oggetto del ricorso e le parti contendenti.
  • La procura redatta su supporto cartaceo separato e depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non beneficia, per il solo fatto del deposito congiunto, dell'assorbimento del requisito di specialità proprio della procura materialmente apposta in calce o a margine del ricorso.
  • La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia stata rilasciata prima della notificazione o del deposito telematico.
  • La mancanza o genericità della procura speciale, quando essa costituisce requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
  • L'errore scusabile non può essere riconosciuto quando la pronuncia successiva abbia confermato un indirizzo interpretativo già esistente e la parte avrebbe potuto evitare la preclusione adottando un comportamento processuale più prudente.
  • La mancata presenza del difensore alla camera di consiglio può escludere, secondo l'orientamento richiamato, l'obbligo di avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. sulla questione rilevata d'ufficio, poiché implica rinuncia al contraddittorio su tale questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaInvalidità del provvedimento
RamiProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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