Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1580/2026 - Milano, Sezione 1

per l'accesso agli atti e documenti richiesti dal ricorrente, con istanza di accesso richiesta da ARERA, via pec, il 31 luglio 2025, ovvero: - all'allegato A alla deliberazione del Presidente ARERA n. 251/2025/A, adottata il 12 giugno 2025 e avente ad oggetto "Determinazioni in merito al processo valutativo del personale dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente, valutato dal collegio, per l'anno 2024" , nonché - ad ogni comunicazione del Presidente dell'Autorità al responsabile della Direzione affari generali e risorse (o di suo delegato) che contenga i criteri e le motivazioni delle valutazioni di cui all'Allegato A del punto precedente; nonché per l'annullamento - della nota di ARERA (prot 60560), a firma del Dott. Luca Mazza, datata 1° settembre 2025 e trasmessa al ricorrente in pari data, con la quale si è sostanzialmente negato l'accesso ai documenti oggetto della predetta istanza. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LO SCHIAVO LUCA VINCENZO NICOLA il 23\12\2025 : per l’accesso agli atti e ai documenti richiesti con l’istanza di accesso del 2 dicembre 2025; nonché per l’annullamento con il ricorso per motivi aggiunti della nota della Direzione Affari Generali e Risorse di ARERA, prot. n. 84898 del 4 dicembre 2025, pervenutami via PEC nella medesima data, con la quale è stato concesso l’accesso ai dati richiesti (numero di atti iscritti all’ordine del giorno, di tutte le Direzioni dell’Autorità, per l’anno 2024), solo relativamente alla Direzione DSME di cui sono stato responsabile nell’anno 2024, mentre è stato negato l’accesso per tutte le altre Direzioni dell’Autorità e non è stata fornita alcuna indicazione relativamente ad altri dati pure richiesti “laddove disponibili” (numero di atti iscritti all’ordine dei lavori, per tutte le Direzioni dell’Autorità, per l’anno 2024);

Giustizia amministrativa202503824

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso alle valutazioni individuali dei dirigenti e ai criteri e alle motivazioni della ripartizione del budget per le gratifiche di risultato; con motivi aggiunti, diniego parziale di accesso a dati relativi alle altre Direzioni

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ex dirigente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già dirigente di ARERA, aveva chiesto l’accesso integrale, senza omissis, all’allegato contenente le valutazioni numeriche dei Responsabili di primo livello ai fini dell’attribuzione della gratifica di risultato per l’anno 2024, nonché alle comunicazioni contenenti criteri e motivazioni delle valutazioni. ARERA aveva consentito soltanto l’accesso alla valutazione personale del ricorrente, pari al 7,4%, negando l’accesso alle valutazioni degli altri dirigenti per asserita mancanza di un interesse diretto, concreto e attuale, sul presupposto che le valutazioni fossero autonome e non comparative, e richiamando altresì la tutela dei terzi. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e 24, comma 7, l. 241/1990, sostenendo che il sistema di valutazione fosse collegato alla ripartizione di un budget comune e che i dati potessero comunque essere ostesi in forma anonima. Con motivi aggiunti ha impugnato un successivo diniego parziale relativo ai dati sul numero di atti iscritti all’ordine del giorno delle diverse Direzioni, ma in udienza ha dichiarato di rinunciare a tale impugnazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e ha ordinato ad ARERA di consentire, entro venti giorni dal ricevimento della sentenza, l’accesso ai documenti richiesti in forma anonima, con la sola copertura dei nomi delle persone beneficiarie della ripartizione dei fondi. Il Collegio ha ritenuto sussistente l’interesse all’accesso perché la ripartizione del budget complessivo e l’attribuzione delle gratifiche producono effetti diretti o indiretti sulla posizione del ricorrente. Ha escluso che fosse necessario dimostrare previamente la fondatezza della pretesa sostanziale eventualmente azionabile, poiché il diritto di accesso ha natura strumentale rispetto alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante. L’accesso anonimo non arreca un pregiudizio ai terzi e consente di tutelare la riservatezza mediante l’oscuramento dei nominativi. La questione relativa all’effettiva utilità dei documenti in un eventuale giudizio di merito è stata ritenuta estranea alla cognizione propria del giudizio sull’accesso. Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della rinuncia dichiarata in udienza. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    La legittimazione all’accesso sussiste quando il richiedente dimostri che gli atti abbiano prodotto o siano idonei a produrre effetti diretti o indiretti sulla sua posizione giuridica.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    L’accesso deve essere garantito quando sia necessario per curare o difendere un interesse giuridicamente rilevante; nel caso concreto l’ostensione è stata disposta in forma anonima, con oscuramento dei nominativi dei terzi.

  • art. 3 l. 241/1990

    La disposizione è richiamata dal ricorrente con riferimento alla conoscibilità delle motivazioni delle valutazioni, senza che il giudice ne svolga una specifica interpretazione.

  • art. 12 l. 241/1990

    La disposizione è richiamata dal ricorrente con riferimento alla predeterminazione dei criteri per l’attribuzione di erogazioni economiche, senza che il giudice ne svolga una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • La legittimazione all’accesso documentale sussiste quando il richiedente dimostri che i documenti abbiano prodotto o siano idonei a produrre effetti diretti o indiretti sulla sua posizione giuridica, anche se l’atto non è direttamente lesivo.
  • Il titolare dell’interesse all’accesso non deve dimostrare previamente la fondatezza della pretesa sostanziale che intende eventualmente far valere, poiché l’accesso è strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante e non presuppone l’anticipata prova della domanda di merito.
  • La circostanza che l’utilità concreta dei documenti debba essere verificata in un eventuale successivo giudizio di merito non giustifica il diniego dell’accesso, trattandosi di questione estranea alla cognizione propria del giudizio sull’ostensione.
  • Quando la conoscenza dei documenti è giustificata da un interesse qualificato ma coinvolge dati riferibili a terzi, l’accesso può essere disposto in forma anonima, mediante oscuramento dei nominativi, se tale modalità è sufficiente a preservare la riservatezza senza vanificare l’interesse conoscitivo.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.