Cassazione Civile, Ordinanza n. 17260/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento in rettifica per ICI relativo all'anno 2009, per un importo complessivo di euro 1.786,74, emesso nei confronti di una società proprietaria di un'area che riteneva pertinenziale a un fabbricato. La Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione di primo grado favorevole alla contribuente, ha invece rigettato il ricorso introduttivo ritenendo non provata la destinazione pertinenziale del terreno e quindi assoggettabile il bene a imposizione come area edificabile. In cassazione la società ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato vizio di motivazione della sentenza d'appello, sostenendo che la motivazione fosse assente o meramente apparente; con il secondo ha dedotto violazione di legge in relazione alla disciplina tributaria invocata e all'accertamento della pertinenzialità, assumendo che il terreno non dovesse essere tassato autonomamente; con il terzo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, in particolare planimetrie e fotografie dello stato dei luoghi, sostenendo che tali elementi dimostrassero il vincolo pertinenziale e l'erroneità della pretesa impositiva.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e non meramente apparente sulla mancanza del vincolo pertinenziale. Ha dichiarato infondati anche il secondo e il terzo motivo, osservando che la CTR aveva compiuto un accertamento in fatto insindacabile in cassazione, escludendo la prova della pertinenzialità del terreno al fabbricato. La Corte ha inoltre precisato che la base imponibile, per il bene in questione, era il valore venale dell'area edificabile e non la sola rendita catastale; l'accorpamento catastale, essendo solo formale, non escludeva la tassazione dell'area. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura di omesso esame/motivazione è ammissibile solo nei limiti del minimo costituzionale della motivazione; non sono più proponibili doglianze di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è solo apparente quando il giudice omette di esporre i motivi in fatto e in diritto o l'iter logico della decisione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la sentenza deve contenere concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; la loro totale mancanza integra vizio di motivazione.
art. 111, sesto comma, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.
art. 67, d.P.R. n. 600 del 1973
La ricorrente lo invoca nel dedurre la violazione di legge, ma la Corte rileva che la doglianza in realtà mira a una rivalutazione del fatto.
art. 163, d.P.R. n. 917 del 1986
È richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte qualifica la censura come sostanzialmente fattuale.
d.lgs. n. 504 del 1992
La disciplina dell'imposizione locale è richiamata ai fini della tassazione dell'area; la Corte ribadisce che il presupposto impositivo dipende dal valore venale del terreno edificabile se non ne risulti provata la pertinenzialità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza sia totalmente priva di motivazione, meramente apparente, perplessa o affetta da contrasti irriducibili; non è consentito censurare la sufficienza o la persuasività della motivazione di merito.
- È inammissibile il motivo che, sotto l'apparenza della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
- L'accertamento della pertinenzialità di un terreno rispetto a un fabbricato è questione di fatto rimessa al giudice di merito e, se sorretta da motivazione adeguata, non è sindacabile in cassazione.
- Quando non sia provata la destinazione pertinenziale del terreno, l'area edificabile resta autonomamente imponibile secondo il suo valore venale, senza che l'accorpamento catastale formale sia di per sé sufficiente a escluderne la tassazione.
- La valutazione del materiale probatorio, la selezione delle prove rilevanti e il giudizio di attendibilità e concludenza sono riservati al giudice di merito e non possono essere sostituiti da una diversa lettura in sede di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17127/2024 del 21/06/2024
- ordinanza_civile · 21 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17128/2024 del 21/06/2024
- ordinanza_civile · 21 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17133/2024 del 21/06/2024
- ordinanza_civile · 21 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17134/2024 del 21/06/2024
- ordinanza_civile · 21 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17136/2024 del 21/06/2024
- ordinanza_civile · 21 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17144/2024 del 21/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →