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Sentenza

Sentenza n. 1072/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202400135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale del 3 novembre 2023, n. 2077 R.G., e l’avviso pubblico per il decentramento di una sede farmaceutica nella zona 10 del Comune di Cosenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolari di farmacie)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Cosenza aveva approvato l’avviso pubblico per il trasferimento di una sede farmaceutica nell’area della zona 10, Via Popilia/Via Lanzino, nonché gli atti presupposti e la domanda di trasferimento della farmacia controinteressata. Hanno dedotto: il falso presupposto, il travisamento dei fatti e l’illegittimità derivata, per la dipendenza dell’avviso dalla deliberazione di Giunta municipale n. 105 del 2021; l’elusione e violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Calabria n. 1006 del 2021, che aveva annullato la precedente pianificazione della zona 10 per difetto di istruttoria e per l’utilizzo di dati futuri, ipotetici e incerti; la carenza assoluta di istruttoria e la violazione dell’art. 1 della legge n. 475 del 1968, come modificato, per avere il Comune fondato la pianificazione su congetture urbanistiche future e inattendibili; la violazione della deliberazione comunale n. 4 del 2021 e dei principi di correttezza, buona fede e buon andamento, nonché dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, per l’omessa comunicazione individuale di avvio del procedimento ai farmacisti confinanti. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione di un atto generale e ha comunque sostenuto la legittimità della propria attività. Nel corso del giudizio, la deliberazione n. 105 del 2021 è stata dichiarata nulla per violazione del giudicato con sentenza del TAR Calabria n. 681 del 2024, confermata dal Consiglio di Stato.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato ammissibile il ricorso, ritenendo evidente la lesione degli interessi dei ricorrenti alla legittima programmazione dell’offerta farmaceutica comunale derivante dall’assegnazione della zona 10. Nel merito ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo. La determinazione dirigenziale n. 2077 del 2023 è stata qualificata come atto consequenziale e dipendente dalla deliberazione di Giunta n. 105 del 2021. Poiché quest’ultima era stata definitivamente dichiarata nulla per violazione del giudicato, è venuto meno il presupposto di legittimità della determinazione dirigenziale e dell’avviso da essa approvato. Il ricorso è stato quindi accolto e la determinazione dirigenziale è stata annullata. Il Comune di Cosenza è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000, oltre spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 2 aprile 1968, n. 475

    La disposizione è stata invocata in relazione alla pianificazione del servizio farmaceutico e alla necessità di fondare la zonizzazione su un’istruttoria attendibile; il giudice ha deciso sulla base assorbente della nullità dell’atto presupposto, senza sviluppare una specifica interpretazione della norma.

  • art. 7 l. 241/1990

    La disposizione è stata invocata per l’omessa comunicazione individuale di avvio del procedimento ai farmacisti confinanti; il motivo non è stato esaminato nel merito perché assorbito dall’accoglimento del motivo relativo alla dipendenza dell’atto da un presupposto nullo.

  • art. 1 l. 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012, n. 27

    La norma è stata indicata quale parametro della pianificazione delle sedi farmaceutiche, ma la sentenza non ne esplicita l’interpretazione poiché accoglie il ricorso per illegittimità derivata.

Massime di principio

  • Un provvedimento amministrativo consequenziale, adottato in diretta attuazione di un atto presupposto, perde il proprio fondamento di legittimità quando l’atto presupposto sia definitivamente dichiarato nullo o annullato, e deve essere annullato per illegittimità derivata.
  • La dichiarazione definitiva di nullità dell’atto generale di pianificazione travolge gli atti applicativi e attuativi che da esso traggono direttamente giustificazione, anche se questi ultimi sono impugnati in un distinto giudizio.
  • Sussiste l’interesse a ricorrere dei titolari di farmacie operanti nell’area interessata quando l’assegnazione di una nuova sede farmaceutica incide concretamente sulla loro posizione rispetto alla programmazione territoriale dell’offerta farmaceutica.

Come è indicizzato

MaterieFarmacieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiNullità del provvedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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