Cassazione Penale, Ordinanza n. 20059/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 16/04/2025. Dal testo emerge che i giudici di merito avevano ritenuto insussistente il dolo nella condotta di evasione contestata, avevano escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e avevano applicato un giudizio di equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche. Il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese in appello, senza individuare reali vizi di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato. Ha rilevato che le doglianze riproponevano questioni già vagliate e respinte dai giudici di merito con motivazione logicamente e giuridicamente corretta, in particolare quanto alla mancanza del dolo nella condotta di evasione, alla non applicabilità dell'art. 131-bis c.p. e al giudizio di equivalenza tra recidiva e attenuanti generiche. Conseguentemente ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità è stata ritenuta non applicabile al caso concreto dai giudici di merito, secondo quanto richiamato nella decisione di legittimità.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste da questa norma.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentiti motivi che si limitino a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, se la motivazione della decisione impugnata è congrua, logicamente coerente e priva di manifeste incongruenze.
- La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso quando le doglianze non denunciano reali vizi di legittimità ma contestano in modo reiterativo la valutazione del merito già compiuta con argomenti corretti e pertinenti.
- La non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa dal giudice di merito con motivazione specifica; in cassazione la censura è inammissibile se mira solo a sostituire una diversa valutazione di merito.
- Il giudizio di equivalenza tra recidiva e attenuanti generiche, se adeguatamente motivato dai giudici di merito, non è di per sé sindacabile in cassazione tramite doglianze meramente reiterative.
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