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Sentenza

Sentenza n. 1606/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202502126

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro la determinazione comunale di rideterminazione in riduzione del canone di concessione dello Stadio Giuseppe Meazza per le stagioni 2019/2020 e 2020/2021

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La concessionaria ha contestato la sentenza di primo grado e, in via derivata, la determinazione dirigenziale comunale che aveva applicato la clausola convenzionale di riduzione del canone in ragione delle limitazioni all'accesso e all'utilizzo dello stadio durante la pandemia. Il principale motivo d'appello riguardava l'interpretazione della nozione di "incassi" prevista dall'art. 5, comma 7, della convenzione: secondo l'appellante, avrebbero dovuto essere considerati soltanto i ricavi direttamente derivanti dall'utilizzazione fisica dello stadio, quali biglietteria, abbonamenti, pubblicità, somministrazione, parcheggi, store, museo, concerti ed eventi, mentre avrebbero dovuto essere esclusi i proventi da cessione dei diritti televisivi e i premi delle competizioni UEFA, ritenuti autonomi rispetto all'utilizzo dell'impianto e non influenzati dalle restrizioni pandemiche. L'appellante ha inoltre dedotto che l'inclusione di tali voci avrebbe comportato una modifica unilaterale della convenzione, non consentita al dirigente comunale e spettante invece alla Giunta, con conseguente incompetenza ai sensi degli artt. 48 e 107 d.lgs. 267/2000. Infine, ha censurato il computo di ricavi riferiti a gare amichevoli precampionato disputate fuori dallo stadio, nonché il difetto di istruttoria, motivazione, il travisamento, l'illogicità, lo sviamento e la violazione della disciplina sui diritti audiovisivi sportivi e dell'art. 216 d.l. 34/2020.

La decisione

L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta l'interpretazione sistematica della convenzione, secondo cui la nozione di "incassi" comprende tutti i ricavi collegati ai diritti e alle facoltà attribuiti alle concessionarie mediante la concessione dello stadio, inclusi i proventi dalla cessione dei diritti televisivi e i premi delle competizioni UEFA. La possibilità di effettuare e consentire le riprese e le trasmissioni televisive era infatti prevista dall'art. 12 della convenzione e costituiva una facoltà di sfruttamento economico del bene concesso. La circostanza che le partite fossero disputate a porte chiuse non escludeva il collegamento con lo stadio, poiché le società avevano continuato a disputare al Meazza le competizioni nazionali e internazionali e i proventi televisivi costituivano ricavi connessi all'attività sportiva svolta nell'impianto. Il giudice ha inoltre valorizzato l'incremento dei ricavi televisivi nel periodo pandemico, ritenendo coerente con la finalità riequilibratrice della clausola convenzionale considerarli nel calcolo, anche alla luce dell'art. 216 d.l. 34/2020, volto a preservare l'equilibrio economico-finanziario originario delle concessioni di impianti sportivi pubblici. È stata esclusa qualsiasi modifica unilaterale della convenzione: il Comune aveva esercitato un'attività gestionale di interpretazione e applicazione delle clausole convenzionali, rientrante nella competenza dirigenziale, dopo un'adeguata istruttoria e interlocuzione con le concessionarie. È stata respinta anche la censura relativa alle gare amichevoli disputate fuori dallo stadio, poiché i relativi ricavi non risultavano distintamente indicati nei bilanci e la documentazione prodotta non consentiva di verificarne con certezza la natura e l'esatta quantificazione. Le spese del grado d'appello sono state compensate per la novità e complessità delle questioni; il contributo unificato è rimasto a carico dell'appellante.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 7, della Convenzione di concessione dello Stadio Giuseppe Meazza

    «l’eventuale limitazione, in occasione delle manifestazioni sportive, dell’utilizzo dello stadio e delle attività in esso svolte, per qualsiasi causa non imputabile a fatto o colpa delle concessionarie, protrattasi per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi, comporterà una riduzione in percentuale del canone annuo che sarà proporzionale alla riduzione degli incassi rispetto a quelli percepiti dalle concessionarie nell’ultimo anno contrattuale di pieno utilizzo»

    La clausola impone di determinare la riduzione del canone in rapporto alla diminuzione degli incassi complessivamente collegati ai diritti e alle facoltà attribuiti dalla concessione; vi rientrano anche i ricavi da diritti televisivi e premi UEFA.

  • art. 12 della Convenzione di concessione dello Stadio Giuseppe Meazza

    «la possibilità di riprendere e trasmettere nei canali televisivi le partite del campionato»; facoltà di consentire «ad emittenti radiofoniche e televisive di installare [...] impianti di cablaggio ed apparecchiature tecniche, nonché ogni altro tipo di impianto [...] fonico o visivo»

    La disposizione dimostra che lo sfruttamento televisivo dell'attività sportiva costituisce una facoltà riconosciuta nell'ambito della concessione ed è quindi fonte di ricavi rilevante per il calcolo del canone.

  • artt. 1362-1371 c.c.

    Le clausole convenzionali devono essere interpretate secondo criteri letterali e sistematici, considerando unitariamente la disciplina del corrispettivo, degli introiti della gestione e degli oneri di manutenzione.

  • d.lgs. 9/2008

    La disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi non esclude il collegamento dei relativi proventi con l'attività sportiva svolta nello stadio concesso; la diversa disciplina di distribuzione delle risorse non ne muta la natura di ricavi collegati alle competizioni e all'utilizzo dell'impianto.

  • art. 216 d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020

    «rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico finanziario originariamente pattuite»

    La finalità delle misure di riequilibrio delle concessioni di impianti sportivi pubblici è conservare l'equilibrio economico-finanziario originario; è quindi coerente computare anche i ricavi televisivi aumentati durante la pandemia.

  • art. 48 d.lgs. 267/2000

    La disposizione è stata invocata per sostenere la competenza della Giunta alla modifica della convenzione, ma il giudice ha escluso che vi fosse una modifica convenzionale.

  • art. 107 d.lgs. 267/2000

    Gli atti di gestione della convenzione, inclusa l'interpretazione applicativa delle clausole e la rideterminazione del corrispettivo, rientrano nella competenza dirigenziale.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione di una convenzione di concessione di un bene pubblico, la nozione di "incassi" utilizzata per determinare il canone o il suo riequilibrio comprende tutti i ricavi collegati ai diritti e alle facoltà economiche attribuiti al concessionario dalla convenzione, non soltanto quelli derivanti dall'accesso fisico degli utenti al bene.
  • I ricavi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi e dai premi collegati alle competizioni sportive possono essere considerati collegati all'utilizzo di uno stadio concesso quando l'attività sportiva è svolta nell'impianto e la convenzione attribuisce al concessionario la facoltà di effettuare o consentire le riprese e le trasmissioni audiovisive.
  • L'applicazione interpretativa delle clausole economiche di una convenzione e la conseguente rideterminazione del corrispettivo costituiscono atti di gestione di competenza dirigenziale quando non modificano il contenuto negoziale della convenzione, ma ne applicano le previsioni mediante un'interpretazione sistematica e un'istruttoria adeguata.
  • La finalità riequilibratrice delle clausole convenzionali e delle misure emergenziali relative alle concessioni di impianti sportivi pubblici impone di considerare l'equilibrio economico-finanziario complessivo della gestione, includendo anche ricavi aumentati o comunque conseguiti durante il periodo di limitazione dell'accesso fisico all'impianto.
  • La deduzione di ricavi da escludere dalla base di calcolo del canone deve essere sorretta da documentazione contabile ufficiale idonea a dimostrarne natura, riferibilità e quantificazione; una dichiarazione postuma non supportata da elementi verificabili non è sufficiente.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniAutotutela
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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