Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10812/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di forniture di pezzi di ricambio per autoveicoli documentate da fatture e documenti di trasporto, solo parzialmente pagate. La società ingiunta proponeva opposizione sostenendo che i debiti verso la fornitrice erano stati in realtà saldati, in parte mediante cessione di effetti cambiari e assegni bancari e in parte in contanti, facendo leva sulla propria contabilità interna (libro di cassa e libro mastro). La società creditrice contestava l’attendibilità e completezza di tale contabilità e negava che da essa emergesse la prova dell’estinzione dei debiti relativi alle fatture oggetto del monitorio. Il giudice di pace rigettava l’opposizione per mancata prova del pagamento. In appello il tribunale accoglieva solo parzialmente l’impugnazione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’opponente al pagamento di una somma inferiore, con compensazione delle spese. La società fornitrice proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi, ma la Corte non esamina nel merito i motivi perché rileva d’ufficio l’improcedibilità del ricorso: nel fascicolo non risultava depositato alcun documento idoneo a provare la notificazione della sentenza impugnata, in particolare la relata di notifica. La Corte richiama l’art. 369 c.p.c. e la giurisprudenza delle Sezioni Unite sull’onere di depositare la relata quando si deduca la notificazione della sentenza, osservando che tale omissione impedisce il controllo sulla tempestività dell’impugnazione. Viene esclusa l’applicabilità dell’eccezione relativa alle sentenze pubblicate entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, poiché qui la sentenza era stata pubblicata molto prima del ricorso. Si respinge anche il rilievo di eccessivo formalismo alla luce della giurisprudenza CEDU, richiamata in senso conforme alla disciplina interna.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara improcedibile il ricorso per mancato deposito della prova della notificazione della sentenza impugnata, in violazione dell’art. 369 c.p.c. Non vengono esaminati i due motivi di ricorso. La ricorrente è condannata a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge, ed è dato atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    impone, a pena di improcedibilità, il deposito della copia notificata della sentenza impugnata o della relativa relata di notifica; la mancanza di tale documento impedisce alla Corte di verificare la tempestività del ricorso quando si affermi che la sentenza sia stata notificata.

  • art. 370 c.p.c.

    la Corte richiama la possibilità che la relata o i messaggi di notifica siano comunque disponibili perché prodotti dal controricorrente nel termine previsto, ipotesi che può evitare l'improcedibilità.

  • art. 325 c.p.c.

    è richiamato per individuare il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione del provvedimento nei casi di comunicazione o notificazione di cancelleria.

  • art. 6 § 1 CEDU

    la Corte, richiamando la giurisprudenza EDU, esclude che la sanzione dell'improcedibilità prevista dall'art. 369 c.p.c. integri un eccessivo formalismo o violi il diritto di accesso a un tribunale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di improcedibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è stata notificata, ha l'onere di depositare la relata di notifica o il documento equivalente unitamente al ricorso; la sua omissione comporta l'improcedibilità del ricorso se impedisce alla Corte il controllo sulla tempestività dell'impugnazione.
  • L'improcedibilità ex art. 369 c.p.c. opera come sanzione processuale autonoma e non è esclusa dalla mera non contestazione della controparte né dalla semplice presenza della copia della sentenza nel fascicolo, se manca il documento che attesta la notificazione.
  • La sanzione dell'improcedibilità non è evitata dalla possibilità di deposito tardivo della relata quando ciò comprometterebbe la funzione acceleratoria del processo di cassazione e il controllo immediato sulla procedibilità del ricorso.
  • L'eccezione giurisprudenziale che esclude l'improcedibilità per sentenze pubblicate non oltre sessanta giorni prima della notifica del ricorso opera solo se quel presupposto temporale risulta effettivamente integrato.
  • La disciplina processuale dell'improcedibilità per mancato deposito della prova della notificazione è compatibile con l'art. 6 CEDU, in quanto risponde a un legittimo fine di certezza e rapidità del giudizio di legittimità e non lede in modo sproporzionato il diritto di accesso al giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.