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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21965/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà del 22/07/2021 che aveva rigettato l'istanza di riesame contro il decreto di sequestro preventivo (19/04/2021) relativo al delitto di cui all'art. 512-bis c.p. Il difensore deduceva violazione di legge e mancata motivazione per omesso esame di punti decisivi, lamentando che il tribunale non aveva valutato la memoria difensiva e la documentazione che avrebbero dimostrato la lecita provenienza del bene sequestrato e l'insussistenza della fittizia intestazione; si richiamava inoltre un provvedimento per misure di prevenzione che, a febbraio 2021, aveva restituito il bene ritenendone lecita l'origine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: l'avviso di deposito era stato notificato via PEC il 20/10/2021, mentre il ricorso è stato depositato il 08/11/2021 oltre il termine ordinario di 15 giorni previsto per le impugnazioni di provvedimenti cautelari reali (art. 325 c.p.p. richiamando art. 585 c.p.p.). La Corte ha inoltre osservato, in via alternativa, che la doglianza non sarebbe risultata decisiva rispetto alla natura dell'imputazione, che contestava la fittizia intestazione del bene e non l'investimento di proventi illeciti. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma terzo, c.p.p.; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 512-bis c.p.

    Norma richiamata come fattispecie penale sottostante al provvedimento cautelare (sequestro preventivo) oggetto del riesame; la contestazione riguarda l'illecito collegato alla gestione/intestazione del bene

  • art. 325 c.p.p.

    Applicata per definire il rimedio della cassazione avverso le ordinanze del tribunale in materia di misure cautelari reali; la Corte precisa che il termine di impugnazione non è quello breve previsto per le misure personali

  • art. 311, comma 1 c.p.p.

    Richiamato per chiarire che il termine di dieci giorni si applica esclusivamente alle misure cautelari personali e non alle misure cautelari reali contestate in sede di riesame/appello

  • art. 585, comma 1 lett. a) e comma 2 lett. a) c.p.p.

    Richiamato per stabilire che il termine ordinario di 15 giorni per impugnare le decisioni adottate in camera di consiglio decorre dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza

  • art. 606, comma terzo c.p.p.

    Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine e/o per motivi soggettivi di ammissibilità

  • art. 616 c.p.p.

    Norma usata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma alla Cassa delle ammende, valutata equitativamente in euro 3.000,00

Massime di principio

  • Per i provvedimenti in materia di misure cautelari reali (sequestro preventivo) il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dall'avviso di deposito e normalmente è quello ordinario di 15 giorni (art. 585 c.p.p.), non il termine di 10 giorni previsto per le misure personali.
  • La tempestività dell'impugnazione è essenziale: la mancata osservanza del termine comporta l'inammissibilità del ricorso e può comportare sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) e condanna alle spese.
  • Le questioni relative alla documentazione probatoria sulla lecita provenienza dei beni e sulla titolarità vanno sollevate e documentate tempestivamente nei gradi di merito; il riesame deve essere effettivamente valutato, ma l'omessa valutazione può essere superata se la doglianza non incide sulla natura giuridica dell'accusa (es. se l'addebito è la fittizia intestazione e non l'investimento di proventi illeciti).
  • Controllare e conservare le notifiche via PEC e i termini decorrenti dall'avviso di deposito: la conoscenza della notifica e il deposito materiale del ricorso devono rispettare i termini procedurali previsti.
  • Se il ricorso è rischiosamente tardivo, considerare rimedi alternativi o istanze di riesame/integrazione nei gradi inferiori prima di impugnare in Cassazione, poiché la Corte può non entrare nel merito se la questione è processuale o manifestamente inidonea a rimuovere la causa cautelare.

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