Sentenza n. 491/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento: 1) della informativa antimafia da parte della Prefettura di Caserta Prot. Uscita N.-OMISSIS- avente ad oggetto il rigetto della richiesta di aggiornamento antimafia e conseguente trasmissione provvedimento di Informazione Antimafia Interdittiva ai sensi dell'art 92, comma 2 bis del D.Lgs. 159/2011. 2) della nota cat. Q2/2/-OMISSIS-. della Questura di Caserta; 3) delle note del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta; 4) della nota del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta; 5) della nota della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli; 6) della relazione redatta dai rappresentanti delle forze dell'ordine incaricate di procedere alle verifiche nei confronti della ditta-OMISSIS-; 7) della informativa della Prefettura di Caserta nei confronti della-OMISSIS- recante la permanenza dello stato degli accertamenti delle situazioni di cui agli artt. 84, comma 4 e all'art 91 comma 6 del D.LGS 6/9/2011 n. 159; 8) della Nota della DIA di Napoli recante la comunicazione dell'esistenza di 4 appalti pubblici; 9) delle risoluzioni contrattuali con gli Enti Pubblici con i quali la ricorrente sta avendo attualmente rapporti; 10) della Nota della Prefettura di Caserta - Prot. Uscita N.-OMISSIS-; 11) della Nota di trasmissione ANAC dell'avvenuta annotazione nel casellario informatico delle imprese.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva, connessi atti istruttori, risoluzioni contrattuali e annotazione nel casellario informatico ANAC
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, con i primi quattro motivi, l'insufficienza e l'erroneità del quadro indiziario posto a fondamento dell'interdittiva: il soggetto ritenuto collegato al clan sarebbe stato un mero dipendente, privo di posizione apicale e quindi incapace di condizionare l'impresa; le indagini prefettizie si sarebbero concentrate su tale soggetto anziché sul titolare; la lettura degli atti del procedimento penale sarebbe stata parziale; gli elementi sarebbero stati inattuali perché il rapporto di lavoro era cessato prima dell'avvio del procedimento. È stata inoltre contestata l'assenza di elementi specifici a carico del titolare e l'incompatibilità del rischio infiltrativo con la lunga operatività dell'impresa. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, sostenendo che, in presenza di un'agevolazione soltanto occasionale, la Prefettura avrebbe dovuto applicare misure di prevenzione collaborativa anziché l'interdittiva.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l'interdittiva fosse sostenuta da un quadro indiziario grave, specifico e complessivamente robusto, fondato non soltanto sul rapporto del titolare con un dipendente ritenuto contiguo alla criminalità organizzata, ma anche sul diretto coinvolgimento del titolare in un procedimento penale per reati-spia previsti dall'art. 84, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 159/2011, aggravati dall'agevolazione mafiosa, nonché sugli elementi investigativi secondo cui il titolare avrebbe operato quale prestanome di soggetti legati al clan. Il pericolo di infiltrazione è stato correttamente valutato secondo un giudizio probabilistico, fondato sul criterio del “più probabile che non”, senza necessità di certezza penale. La cessazione del rapporto di lavoro con il soggetto infiltrato è stata ritenuta non decisiva e potenzialmente elusiva, poiché intervenuta dopo l'avvio delle indagini penali e non idonea a cancellare il più ampio rapporto di influenza e interessi criminali emerso dagli atti. È stata respinta anche la censura relativa alla lunga operatività dell'impresa, reputata non incompatibile con una successiva infiltrazione mafiosa. Il TAR ha inoltre ritenuto legittima la mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis, poiché il quadro istruttorio evidenziava legami stabili e non una mera agevolazione occasionale; la gravità e l'ampiezza degli elementi rendevano quindi coerente il ricorso all'interdittiva. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011
reati-spia, cioè sintomatici di profili di controindicazione mafiosa a carico dell’impresa
I reati indicati dalla disposizione possono costituire specifici elementi sintomatici del rischio di infiltrazione mafiosa.
art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011
il condizionamento mafioso [...] si può desumere anche dalla presenza di un solo dipendente 'infiltrato'
Il rischio di condizionamento può essere desunto anche dalla presenza di un dipendente infiltrato, quando gli atti investigativi e gli altri elementi sintomatici dimostrino che la criminalità organizzata se ne serva per controllare o guidare l'impresa dall'esterno.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
È indicato quale base normativa dell'informazione antimafia interdittiva impugnata.
art. 94-bis, d.lgs. 159/2011
Le misure di prevenzione collaborativa presuppongono un'agevolazione soltanto occasionale; non sono praticabili quando il quadro indiziario evidenzi legami stabili e un'infiltrazione di particolare gravità.
art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011
può essere chiesto dalle 'imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva [...] che abbiano proposto l'impugnazione'
Il controllo giudiziario costituisce una misura graduata accessibile alle imprese interdette che abbiano impugnato il provvedimento, nell'ipotesi in cui l'agevolazione mafiosa sia occasionale.
art. 648-ter c.p.
La contestazione del delitto di impiego di denaro o beni di provenienza illecita è stata valorizzata quale elemento del quadro indiziario.
art. 648-ter.1 c.p.
La contestazione dell'autoriciclaggio è stata valorizzata quale elemento del quadro indiziario.
art. 12-quinquies, comma 2, d.l. 306/1992
La contestazione del trasferimento fraudolento di valori è stata valorizzata quale elemento del quadro indiziario.
art. 416-bis.1 c.p.
L'aggravante dell'agevolazione mafiosa ha concorso a rendere significativi, sul piano amministrativo, gli elementi emersi nel procedimento penale.
Massime di principio
- Il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere accertato mediante una prognosi induttiva e probabilistica, secondo il criterio del “più probabile che non”, senza richiedere il grado di certezza proprio dell'accertamento della responsabilità penale.
- Nella valutazione del rischio infiltrativo il Prefetto può valorizzare una pluralità di elementi, tra cui anomalie nella struttura e gestione dell'impresa, rapporti con esponenti mafiosi, procedimenti e valutazioni penali anche non conclusi con condanna, misure di prevenzione e reati-spia; tali elementi devono essere considerati nella loro connessione sistematica e non in modo parcellizzato.
- Il rischio di condizionamento mafioso può essere desunto anche dalla presenza di un solo dipendente infiltrato, purché gli atti investigativi e gli ulteriori elementi disponibili dimostrino che egli costituisca lo strumento attraverso cui la criminalità organizzata controlla o orienta l'impresa; la posizione formalmente subordinata non esclude quindi, di per sé, l'influenza criminale.
- La cessazione del rapporto di lavoro con il soggetto ritenuto infiltrato non elimina necessariamente il rischio mafioso, soprattutto quando intervenga dopo l'avvio di indagini penali e il quadro complessivo evidenzi un rapporto più ampio di interessi e influenza; essa può essere valutata anche come condotta elusiva.
- Le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011 sono praticabili soltanto in presenza di un'agevolazione mafiosa occasionale; quando gli elementi istruttori evidenziano legami stabili, ampiezza del condizionamento e significativa gravità delle contestazioni, la Prefettura può legittimamente adottare l'interdittiva antimafia.
- La lunga operatività dell'impresa non esclude, di per sé, la possibilità di un'infiltrazione mafiosa, che può interessare anche imprese costituite e attive da lungo tempo.
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