Sentenza del 08/11/2018 n. 2614 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento analitico-induttivo - contabilità regolare - non rileva - tovagliolometro - lenzuolometro - fonti di convincimento - sono tali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto giuridicamente fondato l'accertamento. Gli elementi utilizzati dall'Amministrazione costituiscono fonti di convincimento idonee, purché valutate complessivamente e secondo criteri di ragionevolezza, a dimostrare l'inattendibilità sostanziale della contabilità e a consentire la ricostruzione presuntiva dei ricavi. Il ricorso del contribuente è pertanto respinto, con conferma dell'accertamento.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo con cui l'Amministrazione, pur in presenza di una contabilità formalmente regolare, l'ha ritenuta sostanzialmente inattendibile e ha ricostruito induttivamente il volume d'affari dell'agriturismo sulla base di elementi presuntivi, tra cui il consumo di tovaglioli di carta, il lavaggio dei tovaglioli di stoffa e delle lenzuola e il consumo della polvere di caffè.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
Consente l'accertamento analitico-induttivo quando la contabilità, pur formalmente regolare, risulti complessivamente inattendibile; l'Ufficio può utilizzare presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
Codice civile, art. 2729
Le presunzioni sono ammesse quando gli elementi indiziari siano gravi, precisi e concordanti. Nel caso esaminato, i consumi di tovaglioli, biancheria e caffè sono stati considerati elementi presuntivi valutabili congiuntamente.
Massime di principio
- La regolarità formale delle scritture contabili non impedisce l'accertamento analitico-induttivo se emergono incongruenze tali da rendere la contabilità sostanzialmente inattendibile.
- I consumi aziendali possono essere utilizzati come indici presuntivi dei ricavi effettivi, soprattutto nelle attività di ristorazione e ricettive, quando presentano un rapporto plausibile con il numero dei clienti o delle prestazioni rese.
- Un singolo indicatore può non essere sufficiente, ma più elementi coerenti tra loro, come tovaglioli, biancheria e caffè, possono formare un quadro presuntivo idoneo a sostenere l'accertamento.
- Il contribuente può contestare la ricostruzione dimostrando errori nei dati, sprechi, utilizzi estranei alla clientela, consumi non correlati ai ricavi o altre circostanze concrete che interrompano il rapporto presunto tra consumi e prestazioni.
- La ricostruzione deve comunque rispettare criteri di ragionevolezza, proporzionalità e coerenza con le caratteristiche effettive dell'attività esercitata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 nov 2018Sentenza del 08/11/2018 n. 217 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 8 nov 2018Sentenza del 08/11/2018 n. 222 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 8 nov 2018Sentenza del 08/11/2018 n. 297 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 8 nov 2018Sentenza del 08/11/2018 n. 421 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 8 nov 2018Sentenza del 08/11/2018 n. 423 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 8 nov 2018Sentenza del 08/11/2018 n. 428 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →