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Sentenza

Sentenza del 08/11/2018 n. 2614 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accertamento analitico-induttivo - contabilità regolare - non rileva - tovagliolometro - lenzuolometro - fonti di convincimento - sono tali.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha ritenuto giuridicamente fondato l'accertamento. Gli elementi utilizzati dall'Amministrazione costituiscono fonti di convincimento idonee, purché valutate complessivamente e secondo criteri di ragionevolezza, a dimostrare l'inattendibilità sostanziale della contabilità e a consentire la ricostruzione presuntiva dei ricavi. Il ricorso del contribuente è pertanto respinto, con conferma dell'accertamento.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo con cui l'Amministrazione, pur in presenza di una contabilità formalmente regolare, l'ha ritenuta sostanzialmente inattendibile e ha ricostruito induttivamente il volume d'affari dell'agriturismo sulla base di elementi presuntivi, tra cui il consumo di tovaglioli di carta, il lavaggio dei tovaglioli di stoffa e delle lenzuola e il consumo della polvere di caffè.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39

    Consente l'accertamento analitico-induttivo quando la contabilità, pur formalmente regolare, risulti complessivamente inattendibile; l'Ufficio può utilizzare presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

  • Codice civile, art. 2729

    Le presunzioni sono ammesse quando gli elementi indiziari siano gravi, precisi e concordanti. Nel caso esaminato, i consumi di tovaglioli, biancheria e caffè sono stati considerati elementi presuntivi valutabili congiuntamente.

Massime di principio

  • La regolarità formale delle scritture contabili non impedisce l'accertamento analitico-induttivo se emergono incongruenze tali da rendere la contabilità sostanzialmente inattendibile.
  • I consumi aziendali possono essere utilizzati come indici presuntivi dei ricavi effettivi, soprattutto nelle attività di ristorazione e ricettive, quando presentano un rapporto plausibile con il numero dei clienti o delle prestazioni rese.
  • Un singolo indicatore può non essere sufficiente, ma più elementi coerenti tra loro, come tovaglioli, biancheria e caffè, possono formare un quadro presuntivo idoneo a sostenere l'accertamento.
  • Il contribuente può contestare la ricostruzione dimostrando errori nei dati, sprechi, utilizzi estranei alla clientela, consumi non correlati ai ricavi o altre circostanze concrete che interrompano il rapporto presunto tra consumi e prestazioni.
  • La ricostruzione deve comunque rispettare criteri di ragionevolezza, proporzionalità e coerenza con le caratteristiche effettive dell'attività esercitata.

Testo integrale

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