Sentenza n. 19/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione - del decreto reso dal Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Latina in data 4 ottobre 2025, con cui veniva disposta la revoca del nulla osta alla conversione del permesso stagionale già rilasciato in data 12 agosto 2025 nonché per l’annullamento di ogni altro atto, anche non conosciuto dall’istante, sia esso connesso, presupposto, intermedio, conseguente e/o applicativo anche non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno stagionale, già rilasciato il 12 agosto 2025, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 5, comma 4, del d.lgs. 286/1998, eccesso di potere, ingiustizia manifesta e carenza o insufficienza della motivazione. Ha sostenuto che l'assenza del titolo di soggiorno da convertire non fosse a lui imputabile, poiché il mancato rilascio del permesso sarebbe dipeso dall'inerzia dell'amministrazione, che non aveva convocato le parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Ha inoltre valorizzato l'effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. Nel corso del giudizio l'amministrazione si è costituita tardivamente, depositando documenti e relazione difensiva.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo manifestamente infondati i motivi e definendo il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Il Collegio ha escluso che la mancata emanazione del permesso di soggiorno stagionale fosse imputabile esclusivamente all'inerzia amministrativa: dagli atti risultava infatti che il nulla osta all'ingresso, presupposto del successivo rapporto di lavoro stagionale e del rilascio del titolo, era stato revocato dall'amministrazione con provvedimento non impugnato, per l'incapienza reddituale del datore di lavoro e la sua conseguente inidoneità ad assumere lavoratori extracomunitari. Venuti meno i presupposti per il rilascio del permesso stagionale, non poteva procedersi alla conversione di un titolo mai validamente rilasciato e quindi radicalmente inesistente. La stipulazione del contratto di lavoro non è stata ritenuta idonea a sanare tale carenza, poiché l'assunzione di lavoratori privi del permesso di soggiorno costituisce illecito penale ai sensi dell'art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/1998 e non integra una situazione meritevole di tutela. È stata ritenuta corretta, pertanto, la revoca del nulla osta alla conversione. Il TAR ha dichiarato di non poter considerare le deduzioni difensive dell'amministrazione depositate oltre il termine cautelare, ma ha potuto esaminare la documentazione procedimentale, dovuta ai sensi dell'art. 46 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della materia e della costituzione tardiva dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. 286/1998
La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale presuppone l'esistenza di un valido titolo di soggiorno stagionale convertibile.
art. 5, comma 4, d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del rilascio e della conversione del titolo di soggiorno; la conversione non può riguardare un titolo mai validamente rilasciato.
art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998
L'assunzione di lavoratori privi del permesso di soggiorno costituisce illecito penale e non determina una situazione lavorativa meritevole di tutela idonea a superare la carenza dei presupposti del titolo di soggiorno.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio in forma semplificata quando i motivi risultano manifestamente infondati, previo avviso alle parti.
art. 55, comma 5, c.p.a.
Il deposito tardivo della costituzione e delle difese dell'amministrazione impedisce al giudice di considerare le deduzioni difensive svolte fuori termine.
art. 46 c.p.a.
Consente comunque di prendere in considerazione la documentazione relativa al procedimento sotteso al provvedimento impugnato, oggetto di deposito necessario da parte dell'amministrazione.
Massime di principio
- La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale presuppone l'esistenza di un valido titolo di soggiorno stagionale; se il nulla osta all'ingresso, presupposto del titolo, è stato revocato con provvedimento non impugnato, il permesso stagionale non può ritenersi validamente esistente né può essere convertito.
- La stipulazione o l'esecuzione di un contratto di lavoro subordinato non può sanare l'assenza del permesso di soggiorno né fondare una pretesa alla conversione, quando l'assunzione di un lavoratore privo del titolo integra l'illecito previsto dall'art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/1998.
- Nel giudizio amministrativo, la costituzione e le deduzioni difensive depositate oltre il termine previsto dall'art. 55, comma 5, c.p.a. non possono essere considerate ai fini della decisione; possono tuttavia essere esaminati i documenti del procedimento amministrativo che l'amministrazione è tenuta a depositare ai sensi dell'art. 46 c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 64/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →