Sentenza n. 100/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’esecuzione -del decreto di omologa dell’accertamento tecnico preventivo ex art.445-bis c.p.c. del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro del 16.01.2025, esperito nel procedimento n.-OMISSIS-, in ordine alla dichiarata sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario occorrente ai fini dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche dell’assegno d’invalidità civile comprensivo della maggiorazione sociale nonché dell’indennità di accompagnamento, mai adempiuto dall’Istituto obbligato pur a seguito dell’inoltro del modulo AP70 attestante la ulteriore sussistenza dei requisiti amministrativi e malgrado il decorso del termine di gg.120 dalla notifica intervenuta in data 5/2/2025, per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva con richiesta di condanna risarcitoria dell’ente intimato, al pagamento di una somma di danaro equitativamente stabilita dall’adito Tribunale per ogni giorno di ritardo ulteriore nell’esecuzione del provvedimento de quo e con richiesta di trasmissione della sentenza alla competente Procura presso la Corte dei Conti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte dell'INPS del decreto di omologa ex art. 445-bis, comma 5, c.p.c. relativo all'accertamento del requisito sanitario per prestazioni di invalidità civile
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza sostenendo che l'INPS non avesse dato esecuzione al decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo emesso dal Tribunale ordinario di Taranto – Sezione Lavoro il 16 gennaio 2025 e notificato il 5 febbraio 2025. Il decreto aveva omologato l'accertamento del requisito sanitario per la pensione di invalidità civile, con decorrenza dalla revisione, ponendo a carico dell'INPS le spese di lite e quelle della consulenza tecnica. Il ricorrente ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'erogazione delle prestazioni, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna dell'ente al pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo e la trasmissione della sentenza alla Procura della Corte dei conti. L'INPS ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso, oltre alla sua infondatezza, deducendo l'assenza di una decisione favorevole suscettibile di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso di ottemperanza. Il decreto ex art. 445-bis, comma 5, c.p.c. ha natura meramente dichiarativa, poiché accerta esclusivamente il requisito sanitario e non contiene un comando rivolto all'INPS di erogare la prestazione. L'art. 445-bis c.p.c. subordina infatti il pagamento alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, sicché il diritto alla prestazione non è definitivamente accertato dal decreto di omologa. Il giudice amministrativo dell'ottemperanza, quando il titolo proviene dal giudice ordinario, deve limitarsi a eseguire il comando risultante dal dispositivo e dalla motivazione, senza poter integrare una pronuncia carente o dubbia mediante elementi esterni, regole giuridiche o orientamenti giurisprudenziali. Poiché il decreto non conteneva ulteriori statuizioni materiali o giuridiche da eseguire, mancava un titolo idoneo all'ottemperanza. È stata inoltre respinta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata soltanto il 12 gennaio 2026, in ragione della manifesta inammissibilità del ricorso. La richiesta di commissario ad acta e le ulteriori domande accessorie non sono state accolte. Le spese del giudizio sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 445-bis, comma 5, c.p.c.
In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
Il decreto di omologa accerta esclusivamente il requisito sanitario e non contiene, di per sé, un ordine di pagamento o una definitiva declaratoria del diritto alla prestazione, che resta subordinato alla verifica degli ulteriori requisiti amministrativi e socio-economici.
art. 445-bis c.p.c.
La pronuncia resa nel procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio riguarda soltanto un elemento della fattispecie costitutiva del diritto alla prestazione previdenziale.
art. 99 c.p.a.
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza presuppone l'esistenza di un comando giurisdizionale, anche implicito, che imponga all'amministrazione una conseguente attività materiale o giuridica; non è utilizzabile per integrare o completare un titolo meramente dichiarativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ricorrono i presupposti per oscurare le generalità e i dati idonei a rivelare lo stato di salute della parte ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
La tutela dei dati relativi alla salute giustifica l'oscuramento delle informazioni identificative e sanitarie in caso di diffusione della decisione.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Concorre a fondare la misura di oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile soltanto quando il titolo giudiziale contiene un comando, anche implicito, idoneo a imporre all’amministrazione una conseguente attività materiale o giuridica; non è sufficiente una pronuncia di mero accertamento priva di statuizioni esecutive.
- Il decreto di omologa emesso ai sensi dell’art. 445-bis, comma 5, c.p.c. accerta esclusivamente il requisito sanitario necessario per la prestazione previdenziale e non contiene una definitiva declaratoria del diritto all’erogazione, che resta subordinata alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
- Quando il titolo da eseguire proviene dal giudice ordinario, il giudice amministrativo dell’ottemperanza deve ricavarne contenuto e portata precettiva esclusivamente dal dispositivo e dalla motivazione, senza poter integrare una pronuncia carente o dubbia mediante elementi esterni, regole di diritto o orientamenti giurisprudenziali.
- Il giudice amministrativo dell’ottemperanza non può utilizzare il processo esecutivo per accertare ex novo il diritto sostanziale alla prestazione o per trasformare un accertamento sanitario in un ordine di pagamento rivolto all’amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 100/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 101/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 102/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 103/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 104/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 105/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →