Sentenza n. 789/2026 - Bari, Sezione U
per l'annullamento: del provvedimento n. -OMISSIS- del 13 ottobre 2022 del SUE con il quale il Comune di Andria ha richiesto il pagamento del contributo di costruzione, comprensivo di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione, per un importo complessivo di € 14.363,90, nonché l'accertamento negativo del diritto dell'Amministrazione resistente a richiedere alcunché a titolo di contributo di costruzione in relazione al progetto di cui alla SCIA -OMISSIS- del 2 marzo 2022 e, al contempo, del diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso del contributo di costruzione indebitamente versato, con condanna del Comune di Andria alla restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre interessi. In subordine, la rideterminazione dell'importo dovuto a titolo di contributo di costruzione, in applicazione dei parametri di legge e della riduzione per efficientamento energetico, con contestuale accertamento del diritto del ricorrente alla ripetizione di quanto indebitamente versato in relazione alla SCIA n. -OMISSIS- del 2 marzo 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta di pagamento del contributo di costruzione, con divieto di prosecuzione della SCIA e possibilità di conformazione mediante pagamento, relativa a un intervento di demolizione e ricostruzione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la richiesta comunale di pagamento di euro 14.363,98, comprensiva di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione, riferita a una SCIA presentata per la demolizione e ricostruzione di un preesistente fabbricato, con mantenimento di sagoma, volumetria, area di sedime e destinazione d'uso, nonché con fusione delle due unità immobiliari. In primo luogo, ha dedotto la violazione degli artt. 16 e 22 del d.P.R. 380/2001, l'erronea applicazione della disciplina del contributo di costruzione, il travisamento e il difetto di istruttoria, sostenendo che l'intervento fosse una ristrutturazione edilizia eseguibile mediante SCIA e non comportasse aumento del carico urbanistico, sicché mancava il presupposto per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 3 della l. 241/1990, il difetto di istruttoria e l'erronea quantificazione dell'importo, poiché il Comune non aveva distinto la quota relativa agli oneri di urbanizzazione da quella relativa al costo di costruzione, né aveva indicato i criteri di calcolo, le tabelle parametriche o la normativa regionale e comunale applicata. Il ricorrente ha chiesto anche l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo e la restituzione delle somme versate con riserva, in subordine la rideterminazione dell'importo applicando i parametri di legge e la riduzione per efficientamento energetico.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha rilevato che l'art. 16 del d.P.R. 380/2001 collega il contributo di costruzione al rilascio del permesso di costruire e che, per gli interventi di ristrutturazione ricostruttiva eseguiti con invarianza di volume, sagoma e area di sedime, non è necessario il permesso di costruire ai sensi degli artt. 10 e 22 del medesimo decreto. In assenza di trasformazione urbanistica o edilizia e di incremento del carico urbanistico rispetto all'edificio preesistente, non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione; il contributo non può inoltre essere richiesto nuovamente per una cubatura già assentita o già assoggettata a contribuzione. Nel caso concreto è risultato incontestato che non vi fossero mutamenti di destinazione d'uso, aumenti di volume, superficie o unità immobiliari e che sagoma e volumetria fossero rimaste invariate. La mancata costituzione del Comune ha inoltre consentito di valorizzare il principio di non contestazione quanto alla continuità dell'intervento rispetto al fabbricato preesistente. Il TAR ha poi ravvisato l'illegittimità della richiesta anche perché l'importo complessivo non distingueva gli oneri di urbanizzazione dai costi di costruzione e non indicava puntualmente i criteri di quantificazione. Il provvedimento è stato annullato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione, alla quale è stata demandata la rideterminazione dell'eventuale importo dovuto a titolo di costi di costruzione. È stato riconosciuto il diritto alla restituzione delle somme non dovute, con interessi dal giorno della domanda, intendendo tale espressione comprensiva anche degli atti stragiudiziali di costituzione in mora. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 16 d.P.R. 380/2001
il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione
Il contributo di costruzione è collegato agli interventi per i quali è richiesto il permesso di costruire; in assenza del relativo presupposto, e senza incremento del carico urbanistico, non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione.
art. 22 d.P.R. 380/2001
fermo restando la possibilità per l'interessato di richiedere comunque il permesso di costruire senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 16
Le ristrutturazioni edilizie non soggette a permesso di costruire possono essere eseguite mediante SCIA; il permesso eventualmente richiesto dall'interessato non comporta, nei casi previsti dalla norma, l'obbligo di pagamento del contributo di costruzione.
art. 10 d.P.R. 380/2001
Il permesso di costruire è richiesto per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, tra cui nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica e specifiche ipotesi di ristrutturazione edilizia che comportino modifica dell'organismo edilizio e aumento della volumetria o modifica dei prospetti.
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001
La ristrutturazione edilizia costituisce un genus comprendente anche interventi di ristrutturazione ricostruttiva che, se privi degli elementi che impongono il permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA.
art. 3 l. 241/1990
La richiesta del contributo deve essere adeguatamente motivata e consentire di comprendere la distinzione tra le diverse componenti del contributo e i criteri utilizzati per la quantificazione.
art. 64, comma 2, c.p.a.
La mancata contestazione da parte dell'amministrazione non costituita può assumere rilievo ai fini della prova dei fatti allegati, secondo il principio di non contestazione.
art. 115 c.p.c.
I fatti non specificamente contestati possono essere posti a fondamento della decisione.
art. 2033 c.c.
Gli interessi sulla somma oggetto di ripetizione dell'indebito decorrono dal giorno della domanda, espressione comprensiva anche degli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora.
art. 1219 c.c.
Un atto stragiudiziale di costituzione in mora può valere quale domanda ai fini della decorrenza degli interessi sulla restituzione dell'indebito.
Massime di principio
- La ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con invarianza di sagoma, volumetria e area di sedime, ove non comporti mutamento di destinazione d'uso né incremento del carico urbanistico, non richiede il permesso di costruire e può essere eseguita mediante SCIA nei limiti previsti dall'art. 22 del d.P.R. 380/2001.
- Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti soltanto quando l'intervento determini un incremento del carico urbanistico rispetto all'edificio preesistente; non è ammissibile una nuova contribuzione per la medesima cubatura già assentita o già assoggettata a contribuzione.
- La richiesta comunale di contributo di costruzione deve distinguere gli oneri di urbanizzazione dai costi di costruzione e indicare i criteri normativi e parametrici utilizzati per la quantificazione; una richiesta complessiva e non motivata è illegittima.
- Quando l'annullamento della richiesta contributiva dipende dall'assenza del presupposto per gli oneri di urbanizzazione, ma non consente di escludere in via definitiva ogni eventuale costo di costruzione, il giudice può annullare l'atto e rimettere all'amministrazione la rideterminazione dell'importo eventualmente dovuto.
- Ai fini della restituzione del contributo di costruzione indebitamente versato, gli interessi decorrono dal giorno della domanda, comprendendo anche la precedente costituzione in mora mediante atto stragiudiziale.
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