Sentenza del 20/06/2018 n. 16291 - Corte di Cassazione
Società - Finanziamenti dei soci - Postergazione - Ratio dell'istituto - Applicazione alle società per azioni - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La curatela contestava l'ammissione al passivo, con privilegio ipotecario e senza postergazione, del credito derivante da un prestito obbligazionario sottoscritto integralmente dal socio di maggioranza. Il principale motivo di ricorso riguardava l'applicabilità dell'art. 2467 c.c. alle società per azioni, sostenendo che il finanziamento, concesso in una situazione di squilibrio patrimoniale e da un soggetto in grado di conoscere direttamente le condizioni della società, dovesse essere rimborsato solo dopo gli altri creditori. Gli ulteriori motivi riguardavano il conflitto di interessi e la validità della garanzia ipotecaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che l'art. 2467 c.c. può applicarsi anche alle società per azioni, soprattutto quando si tratti di società chiuse, di dimensioni ridotte o con compagine ristretta, nelle quali il socio finanziatore si trovi in una posizione sostanzialmente analoga a quella del socio di una s.r.l. Il decreto del tribunale di Udine è stato cassato e la causa è stata rinviata allo stesso tribunale, in diversa composizione, affinché verifichi concretamente la sussistenza dello squilibrio patrimoniale o della situazione finanziaria che avrebbe reso necessario un conferimento anziché un finanziamento. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Se la postergazione sarà accertata, il credito sarà ammesso in via postergata; l'ipoteca potrà operare soltanto nell'ambito della categoria dei creditori postergati e dopo il pagamento degli altri creditori.
Norme richiamate
Art. 2467 c.c.
Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.
La norma, pur collocata nella disciplina delle s.r.l., esprime una regola diretta a contrastare la sottocapitalizzazione nominale e può essere applicata anche alle s.p.a. quando, in concreto, il finanziamento del socio sostituisca un conferimento necessario e il socio disponga di informazioni sufficienti sulla situazione della società.
Art. 2497-quinquies c.c.
I finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento sono soggetti alla disciplina dell'articolo 2467.
Il richiamo ai finanziamenti infragruppo, indipendentemente dal tipo societario, conferma che la ratio dell'art. 2467 c.c. non è limitata alle sole s.r.l.
Art. 182-quater, terzo comma, legge fall.
La disciplina della prededucibilità dei finanziamenti nelle procedure concorsuali non distingue in base al tipo di società, elemento utilizzato dalla Corte come ulteriore argomento per una lettura non rigidamente limitata dell'art. 2467 c.c.
Art. 2411 c.c.
La postergazione volontaria degli obbligazionisti riguarda una consapevole assunzione contrattuale del rischio d'insolvenza e non esclude né sostituisce la postergazione legale dei finanziamenti anomali dei soci prevista dall'art. 2467 c.c.
Art. 1394 c.c.
La questione del conflitto di interessi nell'operazione è stata ritenuta assorbita, poiché il giudice del rinvio dovrà prima verificare i presupposti della postergazione.
Art. 2391 c.c.
La Corte rileva incidentalmente che il conflitto di interessi degli amministratori avrebbe potuto essere valutato anche secondo la disciplina societaria specifica, ma non decide il punto.
Art. 2476 c.c.
La possibilità per il socio di ottenere informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società costituisce un indice per stabilire se la sua posizione sia concretamente assimilabile a quella del socio di una s.r.l.; il socio-amministratore è considerato, in linea generale, pienamente consapevole della situazione sociale.
Art. 14 preleggi
La disciplina speciale prevista per alcune forme di finanziamento delle cooperative, in quanto eccezionale, prevale sulla regola generale dell'art. 2467 c.c.
Legge 27 febbraio 1985, n. 49, art. 17, e legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 12
Le norme, relative agli interventi pubblici a favore delle cooperative, giustificano l'esclusione della postergazione in quel particolare ambito.
Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 239
La previsione secondo cui l'art. 2467 c.c. non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale conferma, per la Corte, il carattere eccezionale dell'esclusione e, indirettamente, l'applicabilità ordinaria della postergazione alle altre società.
Massime di principio
- La postergazione dei finanziamenti dei soci non dipende esclusivamente dalla forma societaria: può applicarsi anche a una s.p.a. chiusa, familiare o di ridotte dimensioni, quando il finanziamento sostituisca sostanzialmente un conferimento.
- Occorre verificare concretamente se, al momento del finanziamento, esistessero un eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto oppure una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole ricorrere a un conferimento.
- La conoscenza effettiva o presunta del socio è centrale: il socio-amministratore, o comunque il socio in grado di accedere a informazioni dettagliate sulla società, difficilmente può sostenere di ignorare la situazione che rende anomalo il finanziamento.
- La forma tecnica dell'operazione, come un prestito obbligazionario garantito da ipoteca, non impedisce automaticamente la postergazione se l'operazione è sostanzialmente un finanziamento del socio alla società in crisi.
- La garanzia ipotecaria non elimina la postergazione: il credito può conservare la prelazione, ma essa rileva solo dopo il soddisfacimento degli altri creditori e, per quanto riguarda la distribuzione, nell'ambito dei creditori parimenti postergati.
- La postergazione deve essere accertata dal giudice sulla base della situazione esistente al momento della concessione del finanziamento, considerando struttura proprietaria, dimensioni, rapporti di controllo, informazioni disponibili e condizioni patrimoniali e finanziarie della società.
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