Ordinanza n. 651/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n.1934/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza breve del TAR Campania - Salerno, Sez. II, che aveva accolto il ricorso del candidato in relazione alla prova orale concorsuale
Esito
Favorevole al resistente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
L'Azienda Sanitaria Locale ha proposto appello contro la sentenza breve del TAR che aveva accolto il ricorso del candidato e ha chiesto incidentalmente la sospensione dell'efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Dal testo emerge che la controversia riguardava l'impossibilità del candidato di sostenere la prova orale nella data fissata, previamente comunicata alla Commissione, la successiva presentazione il giorno seguente mentre le prove erano ancora in corso e la produzione di un certificato medico attestante i motivi di salute. L'appellante ha inoltre dedotto ragioni organizzative, benché abbia dichiarato che i vincitori del concorso erano già stati immessi in ruolo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare di sospensione della sentenza. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che la sentenza di primo grado resistesse alle censure d'appello, poiché il candidato aveva tempestivamente avvisato la Commissione dell'impossibilità di sostenere la prova nella data fissata, si era presentato il giorno successivo quando le prove erano ancora in corso e aveva esibito un valido certificato medico. Il Collegio ha inoltre ritenuto non ragionevolmente contestabile la qualità di pubblico ufficiale del medico di base. Quanto al periculum in mora, nella comparazione degli interessi ha considerato recessive le ragioni organizzative dell'Azienda, anche perché i vincitori del concorso erano già stati immessi in ruolo. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La norma è stata richiamata quale base della domanda cautelare incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, il fumus boni iuris sussiste quando il candidato, impossibilitato per motivi di salute a sostenere una prova orale nella data fissata, abbia tempestivamente informato la commissione, si sia presentato il giorno successivo mentre le prove erano ancora in corso e abbia prodotto un valido certificato medico.
- La qualità di pubblico ufficiale del medico di base non può essere ragionevolmente contestata ai fini della valutazione cautelare della certificazione medica attestante l'impedimento sanitario del candidato.
- Nel bilanciamento cautelare, le esigenze organizzative dell'amministrazione possono risultare recessive rispetto all'interesse del candidato alla corretta partecipazione alla procedura concorsuale, soprattutto quando l'amministrazione abbia già immesso in ruolo i vincitori del concorso.
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