Cassazione Civile, Ordinanza n. 30735/2021 del 29/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata al contribuente dall'Agenzia delle entrate sulla base di una precedente pronuncia della medesima CTR, divenuta definitiva. Il ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR del Veneto che, in sede di appello dell'Ufficio, aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario perché il contribuente non aveva impugnato la precedente decisione prodromica posta a fondamento dell'atto esecutivo. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, richiamando gli artt. 101 e 102 c.p.c. e l'art. 111 Cost., sostenendo in sostanza che la decisione prodromica non avrebbe potuto spiegare effetti nei suoi confronti perché egli non avrebbe avuto conoscenza del giudizio di appello: l'appello dell'Agenzia sarebbe stato notificato presso lo studio del difensore e domiciliatario indicato per la qualità di rappresentante della associazione sportiva, e non personalmente al contribuente. La Corte rileva però che il motivo, così come formulato, non investe la sentenza impugnata ma la precedente decisione posta a base dell'atto impugnato, e si esaurisce in un'affermazione e in una domanda prive di un vero contenuto di censura nei confronti della decisione oggetto di ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sul litisconsorzio necessario fosse mal indirizzata, perché riferita al giudizio conclusosi con la decisione prodromica e non alla sentenza impugnata, e comunque il ricorso non conteneva un'effettiva critica argomentata alla ratio decidendi della CTR. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell'Agenzia delle entrate e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
artt. 101 e 102 c.p.c.
Sono richiamati dal ricorrente come norme sul litisconsorzio necessario, ma la Corte osserva che la relativa censura non è riferita alla sentenza impugnata.
art. 111 Cost.
È richiamato dal ricorrente insieme agli artt. 101 e 102 c.p.c. per lamentare una violazione del contraddittorio/litisconsorzio, ma senza incidere sulla ratio della decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato come norma introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per il parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve investire direttamente la sentenza impugnata e la sua ratio decidendi: è inammissibile la censura che si riferisca esclusivamente a un diverso giudizio o a un provvedimento presupposto non oggetto dell'impugnazione.
- Una doglianza formulata in modo meramente assertivo, priva di effettiva critica argomentata alla decisione impugnata, non integra un motivo idoneo di ricorso per cassazione.
- La denuncia di violazione del litisconsorzio necessario richiede che il vizio sia collegato al procedimento definito dalla sentenza impugnata; non è sufficiente invocare irregolarità riferite a un giudizio precedente o prodromico.
- In caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando previsto dalla legge.
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