Cassazione Penale, Sentenza n. 10308/2022 del 23/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente lamentava che l'amministrazione penitenziaria non aveva dato esecuzione all'ordinanza del 13/10/2020, che gli consentiva di svolgere il colloquio mensile mediante video-chiamata, e contestava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 24/05/2021 che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di attivazione del giudizio di ottemperanza, sostenendo che il provvedimento oggetto di mancata esecuzione non fosse più "sub judice".
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di sorveglianza che ha escluso l'ammissibilità del giudizio di ottemperanza perché la procedura ex art. 35-bis l. 354/1975, comma 5, presuppone la definitività della decisione la cui esecuzione si richiede: nel caso concreto la vicenda non era definitiva, essendovi stata una pronuncia della Corte di cassazione (sent. n. 19826 del 9/4/2021) che aveva parzialmente accolto il ricorso di Attanasio e rinviato al giudice di merito per nuovo esame su specifici profili; il ritardo nell'attuazione è dunque dipeso dalla pendenza dei relativi gradi di giudizio e non da inerzia dell'amministrazione. Per tali ragioni il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
Il giudizio di ottemperanza previsto dall'art. 35-bis richiede che la decisione la cui esecuzione è richiesta sia definitiva; se la decisione è ancora oggetto di impugnazione o è stata rimessa al giudice per ulteriore valutazione, l'istanza di ottemperanza è inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi di tale norma, in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione, può essere disposto il pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale regime in assenza di colpa grave del ricorrente.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per affermare che nel caso non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, pur consentendo comunque l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammesso solo quando la decisione la cui esecuzione si chiede sia definitiva; se è pendente un impugnazione che incide sul contenuto o sulle modalità della decisione, l'istanza di ottemperanza è inammissibile.
- Se il ritardo nell'esecuzione di un provvedimento è dovuto alla pendenza di impugnazioni o a rimessione per nuovo giudizio, non si configura automaticamente inerzia dell'amministrazione e non si può ottenere l'ottemperanza.
- Prima di promuovere il giudizio di ottemperanza è necessario verificare lo stato di definitività del provvedimento e l'eventuale presenza di impugnazioni che ne sospendono l'efficacia pratica; in caso di dubbio, valutare ricorsi incidentali o richieste di provvedimenti provvisoriamente esecutivi ove previsti.
- Il ricorrente rischia condanna alle spese e a somme a favore della cassa delle ammende se il ricorso è dichiarato inammissibile, anche se non emerge colpa grave nella scelta di proporlo: occorre quindi valutare attentamente l'ammissibilità preventiva.
- Quando la questione riguarda modalità di esecuzione (es. durata o parametrazione dei colloqui), un giudice d'appello o la Cassazione possono disporre la rimessione per nuovo esame: fino alla definitiva determinazione delle modalità non è agevole ottenere un'esecuzione forzata.
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